Art.      7  -  PARCHEGGI PRIVATI PER NUOVA COSTRUZIONE E MODIFICA DI DESTINAZIONE D’USO

 

 

1       L’esecuzione di interventi di nuova costruzione per tutte le destinazioni d’uso è subordinata alla disponibilità delle quantità minime di superficie destinata al parcheggio privato stabilite dall’art. 41 sexies della Legge 1150/42 come modificata dall’art. 2 della L. 122/89 e s.m.i. in ragione di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione;

 

2.             La dotazione di parcheggio privato di cui al primo comma si applica anche per incrementi volumetrici e mutamenti di destinazione d’uso di edifici esistenti.

Non si applica per interventi che interessino una S.U.L. inferiore a mq. 150 e per interventi che ricadono nelle aree R1, R2 e negli annucleamenti rurali.