Art.      8  -  CATEGORIE DI DESTINAZIONI D’USO

 

 

Le categorie di destinazioni d’uso e le loro articolazioni cui il P.R.G. fa riferimento per ciascuna zona, a norma dell’art. 8 della L.R. 19/99, sono quelle appresso elencate.

Il passaggio da una categoria all’altra, anche in assenza di opere edilizie, è subordinato a permesso di costruire.

Il passaggio da una sottocategoria all’altra, anche in assenza di opere, è subordinato a D.I.A., fatto salvo quanto prescritto al punto 2, lettera d) dell’art. 5 precedente.

Si richiama in ogni caso, per quanto attiene al commercio al dettaglio, l’art. 40 successivo.

 

Categoria a):   destinazioni residenziali, suddivise in:

                          a1)  residenze di civile abitazione (compresa l’attività di bed and breakfast);

                          a2)  residenze collettive;

 

 

Categoria b):   destinazioni produttive, suddivise in:

                                    b1)  destinazioni produttive artigianali: comprendono le attività artigianali di servizio quali le attività di parrucchiere, calzolaio, panettiere, i servizi per l’igiene e la pulizia e similari; le attività di produzione di beni o di servizi aventi la dimensione propria dell’artigianato; le connesse attività di ricerca, direzionali e quelle attinenti alla gestione delle merci e dei magazzini;

                                    b2)  destinazioni produttive industriali: comprendono le attività di produzione, aventi la dimensione propria delle industrie, di beni o di servizi; le connesse attività di ricerca, direzionali e quelle attinenti alla gestione di merci o magazzini;

 

 

          Categoria c):   destinazioni commerciali, suddivise in:

                                    c1)  commercio al dettaglio;

                                    c2)  commercio all’ingrosso;

                                    c3)  somministrazione alimenti e bevande;

                                    c4)  agenzie bancarie, assicurative, immobiliari, di noleggio ;

                                    c5)  attività indirizzate all’istruzione ed alla formazione professionale privata;

                                    c6)  istituti e case di cura sanitario- assistenziali private

                                    c7)  altri servizi di tipo sanitario privati;

                                    c8)  attività sportive private;

                                    c9)  attività di spettacolo e intrattenimento private;

 

 

          Categoria d):   destinazioni turistico-ricettive, suddivise in:

                                    d1)  strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;

                                    d2)  strutture ricettive all’aperto (non previste nel P.R.G.);

 

 

          Categoria e):   destinazioni direzionali, suddivise in :

                                    e1)  attività professionali;

                                    e2)  sedi di associazioni ed organismi assistenziali, culturali, sociali, sportivi, ecclesiali, religiosi;

                                    e3)  sedi con funzioni direttive di aziende, istituti bancari, finanziari, assicurativi etc…

 

 

          Categoria f):    destinazioni agricole, suddivise in:

                                    f1)   destinazioni agricole residenziali;

                                    f2)   agriturismo;

                                    f3)   destinazioni agricole produttive ed accessorie.

 

 

2       La modifica abusiva della destinazione d'uso dà luogo alla facoltà dell’Autorità competente di revocare l'autorizzazione ad abitare o ad usare la costruzione ( certificato di agibilità); restano salve le ulteriori sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi.

 

3       Per modifica di destinazione d’uso si richiamano le norme di cui alla L.R. n. 19/99 con specifico riferimento ai commi 5 e 6 dell’art. 8.