Art. 8 - CATEGORIE DI DESTINAZIONI D’USO
Le categorie di destinazioni d’uso e le loro articolazioni cui il P.R.G. fa riferimento per ciascuna zona, a norma dell’art. 8 della L.R. 19/99, sono quelle appresso elencate.
Il passaggio da una categoria all’altra, anche in assenza di opere edilizie, è subordinato a permesso di costruire.
Il passaggio da una sottocategoria all’altra, anche in assenza di opere, è subordinato a D.I.A., fatto salvo quanto prescritto al punto 2, lettera d) dell’art. 5 precedente.
Si richiama in ogni caso, per quanto attiene al commercio al dettaglio, l’art. 40 successivo.
Categoria a): destinazioni residenziali, suddivise in:
a1) residenze di civile abitazione (compresa l’attività di bed and breakfast);
a2) residenze collettive;
Categoria b): destinazioni produttive, suddivise in:
b1) destinazioni produttive artigianali: comprendono le attività artigianali di servizio quali le attività di parrucchiere, calzolaio, panettiere, i servizi per l’igiene e la pulizia e similari; le attività di produzione di beni o di servizi aventi la dimensione propria dell’artigianato; le connesse attività di ricerca, direzionali e quelle attinenti alla gestione delle merci e dei magazzini;
b2) destinazioni produttive industriali: comprendono le attività di produzione, aventi la dimensione propria delle industrie, di beni o di servizi; le connesse attività di ricerca, direzionali e quelle attinenti alla gestione di merci o magazzini;
Categoria c): destinazioni commerciali, suddivise in:
c1) commercio al dettaglio;
c2) commercio all’ingrosso;
c3) somministrazione alimenti e bevande;
c4) agenzie bancarie, assicurative, immobiliari, di noleggio ;
c5) attività indirizzate all’istruzione ed alla formazione professionale privata;
c6) istituti e case di cura sanitario- assistenziali private
c7) altri servizi di tipo sanitario privati;
c8) attività sportive private;
c9) attività di spettacolo e intrattenimento private;
Categoria d): destinazioni turistico-ricettive, suddivise in:
d1) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
d2) strutture ricettive all’aperto (non previste nel P.R.G.);
Categoria e): destinazioni direzionali, suddivise in :
e1) attività professionali;
e2) sedi di associazioni ed organismi assistenziali, culturali, sociali, sportivi, ecclesiali, religiosi;
e3) sedi con funzioni direttive di aziende, istituti bancari, finanziari, assicurativi etc…
Categoria f): destinazioni agricole, suddivise in:
f1) destinazioni agricole residenziali;
f2) agriturismo;
f3) destinazioni agricole produttive ed accessorie.
2 La modifica abusiva della destinazione d'uso dà luogo alla facoltà dell’Autorità competente di revocare l'autorizzazione ad abitare o ad usare la costruzione ( certificato di agibilità); restano salve le ulteriori sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi.
3 Per modifica di destinazione d’uso si richiamano le norme di cui alla L.R. n. 19/99 con specifico riferimento ai commi 5 e 6 dell’art. 8.