ART.      9  -  UTILIZZAZIONE DEL SUOLO

 

 

1       Le Tabelle di Zona precisano per ogni zona le quantità di edificazione ammesse.

 

2       L'utilizzazione totale degli indici di densità corrispondenti ad una determinata superficie, esclude l'accoglimento di successive richieste ad edificare sulle superfici stesse, anche quando siano intervenuti frazionamenti e passaggi di proprietà.

 

3       Il calcolo del volume o della superficie che è consentito realizzare su di un'area edificabile deve tener conto della cubatura o della superficie eventualmente già legittimamente edificata, che va detratta anche se l'edificio già costruito insiste su di una parte dell'area frazionata ed autonoma ai fini della proprietà privata, tenendo conto della situazione di pertinenza alla data di adozione del presente P.R.G.

 

4       Non è ammesso il trasferimento di volume o di superficie edificabile fra aree appartenenti ad ambiti diversi, né fra aree non contigue salvo che in caso di strumento urbanistico esecutivo.

 

5       La limitazione di cui al precedente comma non si applica nelle zone di tipo agricolo.

 

6       Il Comune istituisce e conserva un archivio delle mappe catastali da aggiornarsi con continuità a seguito di rilascio dei titoli abilitativi e di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi.

 

7       Sulle mappe del precedente comma devono essere riportati ed evidenziati gli edifici esistenti e le superfici i cui indici hanno già avuto utilizzazione; quindi, gli edifici oggetto di atti abilitativi e le superfici che in tale sede vengono vincolate per il rispetto degli indici edificatori.

 

8       Ogni progetto tendente ad ottenere un atto abilitativo di nuova costruzione, ampliamento o che comunque modifichi l'ingombro al suolo del fabbricato esistente, deve essere corredato di una planimetria aggiornata da utilizzare ai fini di cui ai precedenti commi.

 

9       L'istanza diretta ad ottenere un atto abilitativo ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, deve essere valutata anche in rapporto ad altri interventi precedentemente assentiti sulla stessa unità immobiliare o sullo stesso edificio nell'ambito del triennio precedente, al fine di stabilire quale tipo di intervento edilizio venga in realtà determinato dalla somma dei singoli interventi assentiti e richiesti.

 

 

10     Le possibilità edificatorie di soprelevazione o ampliamento ammesse “una tantum” in misura percentuale dal P.R.G. non sono ripetibili nel caso di interventi già realizzati a decorrere dal 30.01.1990.