Art. 11        Caratteristiche tipologiche e costruttive delle nuove edificazioni – Qualità Paesaggistica

1 -        Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento Edilizio vigente, su tutto il territorio comunale le nuove costruzioni o ricostruzioni totali dovranno essere realizzate nel pieno rispetto tipologico ed estetico tradizionale caratteristico dei luoghi.

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla scheda e/o tra le componenti della Tav. P4 del Piano Paesaggistico Regionale; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14*). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie (v. Tav. P4 e Elenchi del Ppr), ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15*). Gli interventi di recupero dei nuclei minori, degli alpeggi e delle loro pertinenze devono essere finalizzati alla conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservate le coperture in lose esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti e rispettare il modello tipologico e l’orientamento planimetrico consolidato (18*). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1*). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante con la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9*). Per l’elevato valore paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera, agricola e prativa, posta tra la circonvallazione, il t. Varaita di Pontechianale e il t. Varaita, identificata come “praterie, prato-pascoli, cespuglieti” sulla Tav. P4 del Piano Paesaggistico Regionale e riportata a fondo Catalogo (B041) del medesimo strumento; è fatta salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole (6*). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA del Piano Paesaggistico Regionale (8*). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati del Piano Paesaggistico Regionale (17*). Le previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in continuità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente (19*). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica con particolare attenzione alla conservazione di cascate, forre e gole (4*). Nei comparti sciistici sono ammessi interventi di razionalizzazione e ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree interessate dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e con la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti esistenti (23*). I nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti o la posa in opera di barriere di protezione devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico sopraccitati (20*). La viabilità minore deve essere mantenuta nella sua integrità con attenzione alla conservazione delle strade bianche e dei ponti ad arco in pietra esistenti; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza è consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21*). Lungo i percorsi panoramici (v. Tav. P4 del Piano Paesaggistico Regionale) non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione o promozione turistica (13*).

(* cfr. “Indicazioni applicative sull’uso delle prescrizioni specifiche dei beni paesaggistici” del “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte”).

 

Si richiamano le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del PPR contenute nelle Norme di Attuazione all’art. 3, comma 9, all’art. 13, commi 11, 12 e 13, all’art. 14, comma 11, all’art. 15, commi 9 e 10, all’art. 16, commi 11, 12 e 13, all’art. 18, commi 7 e 8, all’art. 23, commi 8 e 9, all’art. 26, comma 4, all’art. 33, commi 5, 6, 13 e 19, all’art. 39, comma 9 e all’art. 46, commi 6, 7, 8, 9 nonché nel Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte, prima parte, all’interno della sezione “prescrizioni specifiche” presente nelle schede relative a ciascun bene che, in caso di contrasto con le previsioni e/o le presenti Norme di Attuazione sono prevalenti.

 

2 -        Nelle nuove costruzioni e negli interventi sugli edifici esistenti, per quanto riguarda i manti di copertura, si dovranno preferibilmente riprendere i materiali originari:

- per gli edifici individuati come beni culturali e ambientali vincolati o individuati ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.

- per le aree individuate nei centri storici; il materiale di copertura dovrà preferibilmente essere in pietra a spacco (lose), in alternativa potrà essere in tegole color grigio antracite.

- per gli edifici esterni alle aree di centro storico; i manti di copertura dei fabbricati potranno essere, in alternativa alla pietra a spacco (lose) in tegole di color grigio antracite.

            - su tutto il territorio comunale le coperture dovranno essere realizzate a falde inclinate la cui pendenza non dovrà superare il 40%, fatta eccezione a quanto stabilito al comma seguente.

            - per eventuali coperture orizzontali strutture pertinenziali, potrà essere inserito il “tetto verde”, realizzato con apporto di terra a tappeto erboso.

 

3 -        Le attrezzature e gli impianti tecnologici (cabine trasformazione, centraline telefoniche, ecc.) e gli impianti di distribuzione carburanti potranno derogare dalle prescrizioni sopra esposte utilizzando materiali anche diversi, purché non interferiscano visivamente con aree definite di pregio paesaggistico o di interesse storico ed ambientale; la tipologia architettonica e i materiali utilizzati saranno comunque valutati in sede di commissione per il paesaggio L.R. n. 32 del 01/12/2008, atta al rilascio del parere al Permesso di Costruire.

 

4 -        Le coperture delle tombe di famiglia, i monumenti funerari o comunque manufatti eseguiti all'interno della recinzione del cimitero, in quanto disciplinati da Legge e Regolamento di Polizia Cimiteriale, dovranno essere rigorosamente in lastre di pietra a spacco (lose).

 

5 -        Su tutto il territorio Comunale ed in tutte le zone del P.R.G.C. saranno ammessi interventi di costruzione di locali interrati ad uso cantine o magazzini, ecc. salvo disposizioni dettate da vincoli geomorfologici.

            Gli stessi non concorreranno al conteggio dei volumi o dalla superficie alle distanze dei confini di proprietà privata o dai fabbricati, fatte salve naturalmente le norme di sicurezza ed antinquinamento che l'uso del locale stesso può comportare.

 

6 -        Al fine del mantenimento della qualità paesaggistica dovrà essere garantita una buona integrazione degli interventi con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si collocano e mitigare gli impatti visivi sul paesaggio realizzando fasce di mitigazione paesaggistica (fasce tampone).

Quali strumenti di indirizzo per la pianificazione di dettaglio e la progettazione degli interventi di trasformazione del territorio si recepiscono nelle presenti norme:

- le Linee Guida adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010 – “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale”;

- le Linee Guida adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010 – “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia”;

- le Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) pubblicato sul 1° Supplemento al B.U.R. n°31 del 6 agosto 2009.