1 - Ferme
restando le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento Edilizio vigente,
su tutto il territorio comunale le nuove costruzioni o ricostruzioni totali
dovranno essere realizzate nel pieno rispetto tipologico ed estetico
tradizionale caratteristico dei luoghi.
Deve essere salvaguardata
la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica
individuati dalla scheda e/o tra le componenti della Tav. P4 del Piano
Paesaggistico Regionale; a tal fine gli interventi modificativi delle aree
poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei
luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i
beni stessi (14*). L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete,
la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le
visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del
paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti
percettivo-identitarie (v. Tav. P4 e Elenchi del Ppr),
ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati
nella presente scheda (15*). Gli interventi di recupero dei nuclei minori,
degli alpeggi e delle loro pertinenze devono essere finalizzati alla
conservazione e riqualificazione dell’edificato esistente e alla valorizzazione
dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi
insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione
locale; in particolare devono essere conservate le coperture in lose esistenti. Le eventuali previsioni di nuova
edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i
nuclei minori esistenti e rispettare il modello tipologico e l’orientamento
planimetrico consolidato (18*). Deve essere mantenuta la leggibilità e la
riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale costituiti dalla
trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle
alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione
dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei
versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo
svolgimento delle pratiche agricole (1*). Gli interventi sul patrimonio
edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli
elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante con la
realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la
percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso
agrosilvopastorale non è consentito l’impiego di strutture prefabbricate,
metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9*). Per l’elevato valore
paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l’area libera,
agricola e prativa, posta tra la circonvallazione, il t. Varaita
di Pontechianale e il t. Varaita, identificata come
“praterie, prato-pascoli, cespuglieti” sulla Tav. P4 del Piano Paesaggistico
Regionale e riportata a fondo Catalogo (B041) del medesimo strumento; è fatta
salva la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento
delle attività agricole (6*). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi
che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le
caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla
conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla
rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli
edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell’art. 24 delle NdA del Piano Paesaggistico Regionale (8*). Gli interventi
riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere
coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell’edificato
consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle
visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e
paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati del Piano
Paesaggistico Regionale (17*). Le previsioni di nuova espansione edilizia
devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in continuità con le aree
edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal
contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i caratteri
insediativi del tessuto edificato esistente (19*). Gli interventi di riassetto idrogeologico,
di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere
prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica con
particolare attenzione alla conservazione di cascate, forre e gole (4*). Nei
comparti sciistici sono ammessi interventi di razionalizzazione e
ammodernamento delle piste, degli impianti di risalita e di innevamento
artificiale, posti anche in diversa localizzazione; essi devono essere
accompagnati da interventi di recupero e riqualificazione delle aree
interessate dagli impianti dismessi e devono risultare compatibili con la
morfologia dei luoghi e con la salvaguardia delle visuali, nonché con gli
elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti
nell’area. Gli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica devono
avvenire prioritariamente mediante il recupero degli insediamenti esistenti
(23*). I nuovi tracciati viari, l’adeguamento di quelli esistenti o la posa in
opera di barriere di protezione devono essere realizzati adattandosi alle linee
morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali
panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e
paesaggistico sopraccitati (20*). La viabilità minore deve essere mantenuta
nella sua integrità con attenzione alla conservazione delle strade bianche e
dei ponti ad arco in pietra esistenti; in caso di dimostrata impossibilità a
mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza è
consentito l’utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque
garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21*). Lungo i percorsi
panoramici (v. Tav. P4 del Piano Paesaggistico Regionale) non è ammessa la posa
in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni
previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di
cartellonistica pubblica per la fruizione o promozione turistica (13*).
(* cfr. “Indicazioni
applicative sull’uso delle prescrizioni specifiche dei beni paesaggistici” del
“Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte”).
Si richiamano le
disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del PPR contenute nelle Norme
di Attuazione all’art. 3, comma 9, all’art. 13, commi 11, 12 e 13, all’art. 14,
comma 11, all’art. 15, commi 9 e 10, all’art. 16, commi 11, 12 e 13, all’art.
18, commi 7 e 8, all’art. 23, commi 8 e 9, all’art. 26, comma 4, all’art. 33,
commi 5, 6, 13 e 19, all’art. 39, comma 9 e all’art. 46, commi 6, 7, 8, 9
nonché nel Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte, prima parte,
all’interno della sezione “prescrizioni specifiche” presente nelle schede
relative a ciascun bene che, in caso di contrasto con le previsioni e/o le
presenti Norme di Attuazione sono prevalenti.
2 - Nelle nuove
costruzioni e negli interventi sugli edifici esistenti, per quanto riguarda i
manti di copertura, si dovranno preferibilmente riprendere i materiali
originari:
- per gli edifici individuati
come beni culturali e ambientali vincolati o individuati ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.
- per le aree individuate nei
centri storici; il materiale di copertura dovrà preferibilmente essere in
pietra a spacco (lose), in alternativa potrà essere
in tegole color grigio antracite.
- per gli edifici esterni alle aree
di centro storico; i manti di copertura dei fabbricati potranno essere, in
alternativa alla pietra a spacco (lose) in tegole di color
grigio antracite.
- su tutto
il territorio comunale le coperture dovranno essere realizzate a falde
inclinate la cui pendenza non dovrà superare il 40%, fatta eccezione a quanto
stabilito al comma seguente.
- per
eventuali coperture orizzontali strutture pertinenziali, potrà essere inserito
il “tetto verde”, realizzato con apporto di terra a tappeto erboso.
3 - Le attrezzature e gli impianti
tecnologici (cabine trasformazione, centraline telefoniche, ecc.) e gli
impianti di distribuzione carburanti potranno derogare dalle prescrizioni sopra
esposte utilizzando materiali anche diversi, purché non interferiscano visivamente
con aree definite di pregio paesaggistico o di interesse storico ed ambientale;
la tipologia architettonica e i materiali utilizzati saranno comunque valutati
in sede di commissione per il paesaggio L.R. n. 32 del 01/12/2008, atta al
rilascio del parere al Permesso di Costruire.
4 - Le coperture delle tombe di famiglia, i
monumenti funerari o comunque manufatti eseguiti all'interno della recinzione
del cimitero, in quanto disciplinati da Legge e Regolamento di Polizia
Cimiteriale, dovranno essere rigorosamente in lastre di pietra a spacco (lose).
5 - Su tutto il territorio Comunale ed in
tutte le zone del P.R.G.C. saranno ammessi
interventi di costruzione di locali interrati ad uso cantine o magazzini, ecc.
salvo disposizioni dettate da vincoli geomorfologici.
Gli stessi
non concorreranno al conteggio dei volumi o dalla superficie nè alle distanze dei confini di proprietà privata o dai
fabbricati, fatte salve naturalmente le norme di sicurezza ed antinquinamento
che l'uso del locale stesso può comportare.
6 - Al fine del mantenimento della qualità
paesaggistica dovrà essere garantita una buona integrazione degli interventi
con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si collocano e mitigare gli
impatti visivi sul paesaggio realizzando fasce di mitigazione paesaggistica
(fasce tampone).
Quali strumenti di indirizzo per
la pianificazione di dettaglio e la progettazione degli interventi di
trasformazione del territorio si recepiscono nelle presenti norme:
- le Linee Guida adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22
marzo 2010 – “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone
pratiche per la pianificazione locale”;
- le Linee Guida adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22
marzo 2010 – “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone
pratiche per la progettazione edilizia”;
- le Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate (APEA) pubblicato sul 1° Supplemento al B.U.R. n°31 del 6 agosto
2009.