Art. 12       Applicazione degli indici, asservimento all’edificazione ed incremento una-tantum

1 -        Generalità

            Negli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, devono essere osservati tutti i valori stabiliti per i parametri di cui ai precedenti articoli e quantificati negli allegati quadri sinottici e/o nelle tavole di P.R.G.C. ove indicati.

L’utilizzazione degli indici corrispondenti ad una determinata superficie (Sf o St) esclude ogni richiesta successiva di altri provvedimenti autorizzativi.

Pertanto, una volta usufruita tale possibilità, si intende preclusa l’utilizzazione di detti indici, sia fondiario che territoriale, per tutta la durata di validità del P.R.G.C., salvo incremento degli indici edificatori alla specifica zona omogenea.

Per superfici parzialmente edificate si dovranno tenere in debito conto le volumetrie e le superfici già presenti nell’applicare gli indici di zona ed eventuali frazionamenti di terreni parzialmente liberi avvenuti post-adozione del preliminare del P.R.G.C., dovranno tenere altresì conto del calcolo volumetrico preesistente edificato al fine di garantire il rispetto degli indici di zona sul residuo territorio.

 

2 -        Applicazione degli indici

Ai fini della determinazione delle quantità edificabili, gli indici sono applicati come segue.

·         Con intervento di Strumento Urbanistico Esecutivo, solo per le aree residenziali, la capacità edificatoria, in termini volumetrici, è data dal prodotto degli indici di densità edilizia territoriali per la superficie territoriale.

·         Con intervento di Strumento Urbanistico Esecutivo per le aree produttive artigianali ed industriali, la capacità edificatoria, in terreni di superficie coperta, è data dal prodotto dell’indice di densità edilizia fondiario per la superficie fondiaria.

·           Con intervento diretto di Permesso di Costruire la capacità edificatoria in termini volumetrici per nuove costruzioni, ampliamenti, variazioni di destinazione d’uso, in aree di completamento e di nuovo impianto, a destinazione residenziale terziaria, è data dal prodotto dell’indice di densità edilizia fondiario per la superficie fondiaria oggetto dell’intervento;

·         Gli interventi di ampliamenti volumetrici e/o di superfici, concessi una-tantum su fabbricati esistenti per adeguamenti igienici e/o funzionali, fatte salve diverse disposizioni fissate nelle seguenti norme, gli interventi sono disciplinati unicamente da percentuali di incremento edilizio.

·         Gli interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione sono disciplinati unicamente dalle norme relative agli interventi stessi.

·         Gli interventi in aree destinate ad attività agricole le quantità edificabili, ivi compresa la modifica di destinazione d’uso per residenza al servizio delle attività agricole, sono date dal prodotto degli indici di densità edilizia fondiaria per la superficie fondiaria di riferimento (art. 25 L.R.56/77).

 

3 -        Asservimento all’edificazione

            Il trasferimento della volumetria realizzabile su un lotto a favore di un altro, per consentire a quest’ultimo una maggiore edificabilità, è ammesso, per lotti appartenenti alla stessa area omogenea avente la stessa normativa, con apposito vincolo registrato e trascritto, nel quale risulti che tutte le aree, la cui cubatura è stata trasferita come sopra ipotizzato, resteranno vincolate a “non aedificandi”.

 

4 -        Incremento una-tantum

Gli incrementi una tantum della volumetria residenziale e delle superfici coperte per edifici produttivi, ove consentito dalla presente normativa, sono applicabili esclusivamente per gli edifici esistenti all'atto dell'adozione del progetto preliminare di P.R.G.C. e per quelle destinazioni accertabili a tale data, esclusi naturalmente gli allevamenti situati in area residenziale.

            L’incremento concesso per ogni singolo caso e nel rispetto dell’apposito articolo delle N.T.A. deve intendersi usufruibile per una sola volta nella durata temporale del P.R.G.C.

 

            Ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 20 del 14 luglio 2009 saranno ammessi su fabbricati esistenti interventi di ampliamento, recupero e riqualificazione del patrimonio esistente, nei limiti e modalità stabilite dalla citata L.R. n° 20/2009 anche in eccedenza all’ampliamento consentito dalle presenti Norme Tecniche.