Art. 14       Disposizioni per le aree per servizi pubblici S

Generalità

1 -        Sono le aree che cartograficamente risultano indicate con la simbologia che distingue le aree a servizi per l’istruzione, per interesse comune, per parco, gioco e sport, per parcheggio e per servizi in zone produttive (SI, SC, SV, SP ed SZ).

 

            Le aree a servizio verranno realizzate direttamente dall’Ente Pubblico Territoriale o con convenzione affidata ai privati singoli o consorziati, nella quale siano precisati i modi e tempi di esecuzione.

A lavori ultimati, la proprietà delle opere, degli impianti, nonché dell’area sottostante passerà gratuitamente al patrimonio del Comune.

 

2 -        Ripartizioni aree

Nelle diverse aree saranno ammessi i seguenti interventi:

- nelle aree “SI” per l’istruzione, si potranno eseguire costruzioni di edifici per l’istruzione ed impianti pertinenti, nonché le infrastrutture urbane occorrenti;

- nelle aree “SC” per interesse comune, si potranno eseguire strutture fruibili dalla collettività, quali edifici per il culto, mercati coperti e non, uffici amministrativi di ogni genere, culturali, sociali assistenziali, sanitarie, commerciali pubblici, impianti tecnologici di interesse collettivo;

- nelle aree “SV” per spazi pubblici e parco gioco sport , si potranno eseguire alberature viarie, percorsi pedonali, regolazione dei corsi d’acqua esistenti, attrezzature per la sosta, lettura, incontro, servizi igienici, chioschi, attrezzature per lo svago di adulti e bambini, quali piste di pattinaggio, giochi di bocce, ecc., attrezzature per gioco dei bambini, piste ciclabili e costruzioni di attrezzature sportive di tipo agonistico e/o ricreativo;

- nelle aree “SP” per spazi pubblici a parcheggio, si potranno eseguire infrastrutture per la sosta di autoveicoli, saranno ammesse anche strutture sia di tipo interrato che in elevazione;

- nelle aree “SZ” per spazi pubblici in area produttiva, artigianale ed industriale, si potranno eseguire interventi strutturali per parchi, verde, attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, pertinenti ed in funzione alle attività produttive circostanti.

 

3 -        Le aree per servizi pubblici sono edificabili dall’Ente Pubblico Territoriale e nel rispetto dei vincoli di legge e del P.R.G.C.; la superficie coperta di nuove costruzioni non potrà essere superiore al 50% della superficie fondiaria.

Sono fatte salve le disposizioni relative alla distanza dei confini di proprietà privata, dalla strada di proprietà di altri Enti pubblici, dai fabbricati esistenti.

            Per tutti gli interventi eseguiti dai privati la dotazione di aree per servizi pubblici dovrà essere garantita, per la capacità insediativa prevista, secondo prescrizioni dell’art. 21 L.R. 56/77.

La dismissione o l’assoggettamento ad uso pubblico delle aree a servizi deve intendersi a titolo gratuito a favore dell’Ente pubblico Territoriale.

 

4 -        Per tutti gli interventi in area residenziale si dovrà garantire la dismissione o l’assoggettamento ad uso pubblico delle aree a servizio nella misura di m2 18 per ogni persona teorica insediabile. Parte di detta superficie potrà essere monetizzata se ritenuto dall’Amministrazione Comunale in presenza di aree urbanizzate e solo in presenza di aree per servizi esistenti funzionali al lotto interessato dall’intervento edilizio.

Sempre nell’ambito delle aree residenziali, ferme restando le quantità indicate, potrà essere variata, in fase di stesura dei prescritti Strumenti Urbanistici Esecutivi, la collocazione delle aree per servizi in funzione di un più articolato e razionale uso degli stessi, sempreché sia garantita la massima fruibilità ed accessibilità dall’esterno, la dotazione complessiva e una disposizione unitaria.

 

5 -        In aree produttive artigianali ed industriali, la dotazione minima delle aree a servizio è quella indicata dall’art. 21, cc. 2 e 3 della L.R. 56/77 e s.m.i. in dipendenza degli interventi che si andranno ad operare.

Il Comune di Casteldelfino fa parte della Comunità Montana Valle Po, Bronda, Infernotto e Varaita e quindi la quantità minima delle aree a servizi per le zone produttive è stabilita nel 10% della Superficie Fondiaria per le aree di completamento e nel 10% della Superficie Territoriale per le aree di nuovo impianto, così come previsto dall’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.

           

6 -        Per tutti gli interventi edilizi ed anche relativi ad attività commerciali in aree già urbanizzate, la dotazione minima di superfici a parcheggio verrà verificata in sede di approvazione dei progetti e se ritenuto ammissibile da parte dell’Amministrazione Comunale, le stesse superfici potranno essere monetizzate solo in presenza di aree per servizi esistenti funzionali al lotto interessato dall’intervento edilizio.

Per nuovi insediamenti, cambi di destinazione d’uso dei locali, ristrutturazioni ed ampliamenti, con interventi edilizi finalizzati ad attività commerciali in sede fissa, il fabbisogno di parcheggi e di aree di sosta è stabilito dall’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Le superfici dei parcheggi dovranno essere verificate secondo le disposizioni contemplate nella tabella allegata alla D.C.R. 59-10831/2006 e sue eventuali future modifiche.

 

La superficie lorda di pavimento relativa a:

·         impianti per attività commerciali deve intendersi la superficie di vendita così come stabilita dell’art. 3 del D.Lgs del 31/03/1998 n° 114;

·         impianti per attività ricettive, case di riposo, assistenziali e alberghi la superficie lorda di pavimento deve intendersi la superficie della camera e del servizio igienico occupata dall’utente della struttura, inoltre concorrono al conteggio anche le superfici dei locali entro i quali vengono svolte attività sussidiarie quali gabinetti diagnostici, palestra, bar e ristoranti, negozi in genere;

·         impianti per attività sanitarie devono intendersi le superfici dei locali entro i quali vengono svolte le attività proprie e quelle sussidiarie quali gabinetti analisi, palestra, negozi in genere.

Per posto auto a parcheggio vengono stabiliti:

-           m2 26 comprensivi della viabilità interna di accesso, se situati al piano strada;

-           m2 28 comprensivi della viabilità interna di accesso, se situati in struttura di edifici o silos pluripiano.

 

Le attività commerciali sono regolamentate da apposita Delibera del C.C. che disciplina il commercio al dettaglio in sede fissa, nel rispetto della L.R. 28 del 12/11/99 e delle Delibere attuative del Consiglio Regionale modificate, dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006.

 

7 -        L’Amministrazione Comunale può riservarsi la facoltà di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria, in tal caso il richiedente il Permesso a Costruire dovrà versare gli Oneri di Urbanizzazione stabiliti.

            Potrà inoltre in caso di comprovato interesse pubblico accogliere la dismissione di aree anche non contigue al lotto edificando.

 

8 -        Le aree a servizio esistenti e in progetto devono avere come scopo principale l’abbellimento del paese e la mitigazione dell’impatto ambientale.

 

9 -        L’area SP13 già esistente dovrà essere organizzata con alberature lungo il confine est con lo scopo di mitigazione dell’impatto ambientale causato dall’insediamento dell’edificato della zona Ce7.

 

10 -      Le zone SP dovranno essere preferibilmente a verde naturalizzato.

Gli interventi ammessi in tutte le zone SP sono esclusivamente:

·         opere di ingegneria  naturalistica per il consolidamento delle scarpate;

·         bonifica di reliquati stradali e opere infrastrutturali di dismessa;

·         formazione di rilevati e sbancamento per il raccordo con le aree antropizzate contigue;

·         sistemazione a verde con messa a dimora di alberi e arbusti esclusivamente di flora autoctona;

·         distribuzione di masse arboree per la ricucitura degli spazi di margine degli abitati;

·         formazione di aree calpestabili, pedonabili o carrabili esclusivamente mediante tappeti erbosi rinforzati o massicciate in ghiaia.

 

11 -      Qualora si procedesse ad interventi edilizi su aree a servizi classificate nella Carta di Sintesi in classe III ind, IIIA o IIIB, si dovrà tener conto delle disposizioni dell’art. 40 delle N.T.A. in vigore.