Generalità
1 - Sono
le aree che cartograficamente risultano indicate con la simbologia che
distingue le aree a servizi per l’istruzione, per interesse comune, per parco,
gioco e sport, per parcheggio e per servizi in zone produttive (SI, SC, SV, SP ed SZ).
Le aree a
servizio verranno realizzate direttamente dall’Ente Pubblico Territoriale o con
convenzione affidata ai privati singoli o consorziati, nella quale siano
precisati i modi e tempi di esecuzione.
A lavori ultimati, la proprietà
delle opere, degli impianti, nonché dell’area sottostante passerà gratuitamente
al patrimonio del Comune.
2 - Ripartizioni
aree
Nelle diverse aree saranno ammessi i seguenti
interventi:
- nelle aree “SI”
per l’istruzione, si potranno eseguire costruzioni di edifici per l’istruzione
ed impianti pertinenti, nonché le infrastrutture urbane occorrenti;
- nelle aree
“SC” per interesse comune, si potranno eseguire strutture fruibili dalla
collettività, quali edifici per il culto, mercati coperti e non, uffici
amministrativi di ogni genere, culturali, sociali assistenziali, sanitarie,
commerciali pubblici, impianti tecnologici di interesse collettivo;
- nelle aree “SV” per spazi pubblici e parco gioco sport , si potranno eseguire alberature viarie, percorsi
pedonali, regolazione dei corsi d’acqua esistenti, attrezzature per la sosta,
lettura, incontro, servizi igienici, chioschi, attrezzature per lo svago di
adulti e bambini, quali piste di pattinaggio, giochi di bocce, ecc.,
attrezzature per gioco dei bambini, piste ciclabili e costruzioni di
attrezzature sportive di tipo agonistico e/o ricreativo;
- nelle aree “SP”
per spazi pubblici a parcheggio, si potranno eseguire infrastrutture per la sosta
di autoveicoli, saranno ammesse anche strutture sia di tipo interrato che in
elevazione;
- nelle
aree “SZ” per spazi pubblici in area produttiva, artigianale ed industriale, si
potranno eseguire interventi strutturali per parchi, verde, attrezzature
sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, pertinenti ed
in funzione alle attività produttive circostanti.
3 - Le aree per
servizi pubblici sono edificabili dall’Ente
Pubblico Territoriale e nel rispetto dei vincoli di legge e del P.R.G.C.;
la superficie coperta di nuove costruzioni non potrà essere superiore al 50%
della superficie fondiaria.
Sono fatte salve le disposizioni
relative alla distanza dei confini di proprietà privata, dalla strada di
proprietà di altri Enti pubblici, dai fabbricati esistenti.
Per tutti
gli interventi eseguiti dai privati la dotazione di aree per servizi pubblici
dovrà essere garantita, per la capacità insediativa prevista, secondo
prescrizioni dell’art.
La dismissione o
l’assoggettamento ad uso pubblico delle aree a servizi deve intendersi a titolo
gratuito a favore dell’Ente pubblico Territoriale.
4 - Per tutti
gli interventi in area residenziale si dovrà garantire la dismissione o
l’assoggettamento ad uso pubblico delle aree a servizio nella misura di m2
18 per ogni persona teorica insediabile. Parte di detta superficie potrà essere
monetizzata se ritenuto dall’Amministrazione Comunale in presenza di aree
urbanizzate e solo in
presenza di aree per servizi esistenti funzionali al lotto interessato
dall’intervento edilizio.
Sempre nell’ambito delle aree
residenziali, ferme restando le quantità indicate, potrà essere variata, in
fase di stesura dei prescritti Strumenti Urbanistici Esecutivi, la collocazione
delle aree per servizi in funzione di un più articolato e razionale uso degli
stessi, sempreché sia garantita la massima fruibilità ed accessibilità
dall’esterno, la dotazione complessiva e una disposizione unitaria.
5 - In
aree produttive artigianali ed industriali, la dotazione minima delle aree a
servizio è quella indicata dall’art. 21, cc. 2 e 3 della L.R. 56/77 e s.m.i. in dipendenza degli interventi che si andranno ad
operare.
Il Comune di Casteldelfino fa
parte della Comunità Montana Valle Po, Bronda, Infernotto e Varaita e quindi la
quantità minima delle aree a servizi per le zone produttive è stabilita nel 10% della Superficie Fondiaria per le
aree di completamento e nel 10% della Superficie Territoriale per le aree di
nuovo impianto, così come previsto dall’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.
6 - Per tutti
gli interventi edilizi ed anche relativi ad attività commerciali in aree già
urbanizzate, la dotazione minima di superfici a parcheggio verrà verificata in
sede di approvazione dei progetti e se ritenuto ammissibile da parte
dell’Amministrazione Comunale, le stesse superfici potranno essere monetizzate solo
in presenza di aree per servizi esistenti funzionali al lotto interessato
dall’intervento edilizio.
Per nuovi insediamenti, cambi
di destinazione d’uso dei locali, ristrutturazioni ed ampliamenti, con
interventi edilizi finalizzati ad attività commerciali in sede fissa, il
fabbisogno di parcheggi e di aree di sosta è stabilito dall’art. 21 della L.R.
56/77 e s.m.i..
Le superfici dei parcheggi
dovranno essere verificate secondo le disposizioni contemplate nella tabella
allegata alla D.C.R. 59-10831/2006 e sue eventuali future modifiche.
La superficie lorda di pavimento relativa a:
·
impianti per
attività commerciali deve intendersi la superficie di vendita così come stabilita
dell’art. 3 del D.Lgs del 31/03/1998 n° 114;
·
impianti per attività ricettive, case di riposo, assistenziali e alberghi
la superficie lorda di pavimento deve intendersi la superficie della camera e
del servizio igienico occupata dall’utente della struttura, inoltre concorrono
al conteggio anche le superfici dei locali entro i quali vengono svolte
attività sussidiarie quali gabinetti diagnostici, palestra, bar e ristoranti,
negozi in genere;
·
impianti per attività sanitarie devono intendersi le superfici dei locali
entro i quali vengono svolte le attività proprie e quelle sussidiarie quali
gabinetti analisi, palestra, negozi in genere.
Per posto auto a parcheggio vengono stabiliti:
- m2 26 comprensivi della viabilità interna di accesso, se situati al
piano strada;
- m2 28 comprensivi della
viabilità interna di accesso, se situati in struttura di edifici o silos
pluripiano.
Le attività commerciali sono
regolamentate da apposita Delibera del C.C. che disciplina il commercio al
dettaglio in sede fissa, nel rispetto della L.R. 28 del 12/11/99 e delle Delibere
attuative del Consiglio Regionale modificate, dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006.
7 - L’Amministrazione
Comunale può riservarsi la facoltà di eseguire direttamente le opere di
urbanizzazione primaria, in tal caso il richiedente il Permesso a Costruire
dovrà versare gli Oneri di Urbanizzazione stabiliti.
Potrà
inoltre in caso di comprovato interesse pubblico accogliere la dismissione di
aree anche non contigue al lotto edificando.
8 - Le aree a
servizio esistenti e in progetto devono avere come scopo principale
l’abbellimento del paese e la mitigazione dell’impatto ambientale.
9 - L’area SP13
già esistente dovrà essere organizzata con alberature lungo il confine est con
lo scopo di mitigazione dell’impatto ambientale causato dall’insediamento
dell’edificato della zona Ce7.
10 - Le zone SP
dovranno essere preferibilmente a verde naturalizzato.
Gli interventi ammessi in tutte
le zone SP sono esclusivamente:
·
opere di ingegneria naturalistica per il consolidamento
delle scarpate;
·
bonifica di reliquati stradali e opere
infrastrutturali di dismessa;
·
formazione di rilevati e sbancamento per il raccordo
con le aree antropizzate contigue;
·
sistemazione a verde con messa a dimora di
alberi e arbusti esclusivamente di flora autoctona;
·
distribuzione di masse arboree per la ricucitura
degli spazi di margine degli abitati;
·
formazione di aree calpestabili, pedonabili o
carrabili esclusivamente mediante tappeti erbosi rinforzati o massicciate in
ghiaia.
11 - Qualora si
procedesse ad interventi edilizi su aree a servizi classificate nella Carta di
Sintesi in classe III ind, IIIA o IIIB, si dovrà
tener conto delle disposizioni dell’art. 40 delle N.T.A. in vigore.