1 - Nelle aree a
destinazione residenziale gli edifici sono adibiti all’abitazione ed agli usi
ad essa sussidiari e connessi, ad attività compatibili con la destinazione
abitativa, quali attività professionali, artigianali di servizio o di piccola
produzione non nocive né moleste, ad attività commerciali e terziarie in
genere.
2 - In
particolare, le destinazioni non specificatamente residenziali o professionali
ammissibili in connessione alla residenza, salvo disposizioni particolari per
singoli ambiti, sono:
a. le
attività artigianali al servizio della persona o della casa, attività
tradizionalmente esistenti, tutte che non comportino più di 4 (quattro)
addetti.;
b. in
tutte le aree residenziali esistenti, di sostituzione o di nuovo impianto sono
ammesse variazioni di destinazione d’uso di edifici rurali e/o civili in locali
commerciali, terziari e di ristoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni
della L.R. 28/99 e delle Delibere attuative del Consiglio regionale modificate,
così come riportato nell’Allegato A del Testo coordinato alla D.C.R. 59-10831
del 24/03/2006, fatte salve le disposizioni specifiche delle singole aree e la
dotazione di spazi d’uso pubblico da destinare a parcheggi nella misura
prevista all’art.
c. attività agricole non nocive esistenti all’atto di adozione
del Piano Preliminare, per coltivatori diretti o loro aventi causa in
successione diretta, nell’ambito alla famiglia diretta coltivatrice con
esclusione assoluta di ampliamento per attività di allevamenti.
3 - Gli interventi potranno essere dichiarati
ammissibili qualora dal punto di vista tipologico edilizio, rispettino le
disposizioni sul recupero e nel caso di nuove costruzioni tutti i parametri e
indici applicati in ogni zona.
Il
territorio del Comune di Casteldelfino è posizionato a quota superiore a m 1000
s.l.m. e per le altezze interne dei locali abitabili valgono le disposizioni di
cui al D.M. 05/07/1975.
4 - L’edificazione
delle aree libere residenziali è subordinata all’esecuzione di adeguate
indagini geologiche e geotecniche a sostegno della progettazione esecutiva
degli edifici; tali indagini dovranno accertare la situazione litostratigrafia
locale, la portanza dei terreni di fondazione, la situazione idrogeologica, la
stabilità degli scavi in progetto e la stabilità globale del pendio. Il
progetto dovrà contenere gli interventi di sistemazione delle scarpate, il
calcolo delle opere di sostegno, nonché gli interventi per la regimentazione e
lo smaltimento delle acque meteoriche e di falda.
Tenendo
conto che tutto il territorio comunale è classificato di classe III di
pericolosità sismica.
Nelle nuove edificazioni dovranno
essere individuate ed inserite tutte le soluzioni, anche edilizie, finalizzate
a limitare al minimo gli impatti che possono determinare processi di degrado
del suolo: erosione, contaminazione, perdite di fertilità,
impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e
diminuzione della materia organica.
5 - Le aree di pertinenza degli
edifici devono essere pavimentate con soluzioni tecniche che assicurino elevata
permeabilità alle acque meteoriche limitando l’uso del manto bituminoso solo
nei luoghi di maggior frequenza di passaggio.
in esse non è comunque consentito il
perdurare di accumuli di materiali, rottami o macerie a cielo aperto.
6 - Alla data di
adozione del preliminare del P.R.G.C., vengono individuate con apposita
simbologia gli edifici sui quali gli interventi ammessi sono sottoposti preventivamente
alle procedure previste dal D. Lgs. n. 42/04, così come modificato con DD.Lgs 156 e 157 del 24/03/06, prima del rilascio del Permesso
a Costruire in quanto ricadenti in aree a vincolo di protezione delle bellezze
naturali-storiche-artistiche ed architettoniche ai
sensi del citato Decreto Legislativo.
7 - Sono
ammessi per qualsiasi zona del territorio comunale locali mansardati a
condizione che:
·
per i locali abitabili l’altezza media sia
conforme a quanto previsto dalle norme sanitarie ed il locale posseggano i
requisiti del D.M. 05/07/1975, con altezza minima di m 1,80 (art. 36 p. 6
R.E.).
·
Il rapporto illuminante/aerante sia almeno di
1/8 della superficie del pavimento.
·
La realizzazione di detti locali mansardati
posti nel sottotetto concorra al conteggio del numero di piani (art. 15 R.E.).
·
Nelle parti non abitabili non possano essere
aperte luci superiori ad un 1/15 della superficie del pavimento.
·
Il volume abitabile ricavato concorra nel
conteggio agli effetti del rapporto volume/aree di zona.
Per una dettagliata definizione del
piano sottotetto ed al fine di un’univoca interpretazione ed applicazione delle
disposizioni di cui sopra, si precisa quanto segue:
a) Vengono
considerati locali abitabili:
- quelli collegati al piano con
il vano scala;
- quelli la cui altezza media
interna sia almeno m 2,55, per le nuove costruzioni e m 2,40 per le costruzioni
esistenti calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna
lorda degli spazi ad uso abitazione;
- quelli la cui altezza media
interna sia almeno di m 2,40, per le nuove costruzioni e m 2,20 per le
costruzioni esistenti per i locali accessori, calcolata come sopra;
- quelli il cui rapporto
aero/illuminante non sia inferiore ad 1/8 della superficie di pavimento;
- in tali ipotesi il volume dei
locali concorrerà al conteggio per la verifica degli indici di zona;
- l’utilizzo di detti locali
concorrerà al conteggio del numero dei piani;
- prima del rilascio del
certificato di agibilità dovrà essere prodotta l’attestazione dell’avvenuta
iscrizione al Catasto ai sensi dell’art. 24, c. 4 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001.
b) Si
considerino locali non abitabili e quindi solo ad uso magazzino, ecc.:
- quelli il cui collegamento al
piano sia garantito da un vano scala;
- quelli la cui altezza media
dei locali sia almeno di m. 2,40 per nuove costruzioni e m. 2,20 per
costruzioni esistenti;
- quelli il cui rapporto
aero/illuminante non sia inferiore ad 1/15 della superficie di pavimento;
- in tali ipotesi il volume dei
locali concorrerà al conteggio per la verifica degli indici di zona;
- l’utilizzo di detti locali
concorrerà al conteggio del numero dei piani;
- per il rilascio del
certificato di agibilità dovrà essere prodotta l’attestazione dell’avvenuta
iscrizione al Catasto ai sensi dell’art. 24 c. 4 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001;
c) Si definiscono volumi
tecnici i locali del sottotetto se privi dei requisiti di cui ai punti a) e b)
sopra indicati e comunque l’altezza media interna dovrà essere inferiore a metri 1,60.
I volumi tecnici dei sottotetti non dovranno essere
dotati di balconi, terrazzi o simili e non dovranno avere la predisposizione
per gli impianti idro-sanitari e di riscaldamento.
Come tali non concorreranno al conteggio del volume e
del numero dei piani.
8 - In tutte le aree residenziali, escluse
le aree A e B i volumi di edifici produttivi (artigianali, agricoli zootecnici)
esistenti non concorrono al conteggio del volume residenziale per cui, per
eventuali recuperi concorrerà solamente la superficie coperta ed occupata dagli
stessi sulla quale si applicherà l’indice di utilizzazione fondiario di zona.
10 - Per le nuove
costruzioni e per le ristrutturazioni è necessario tener presente le
“Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia” di cui alla
L.R. 13 del 28/05/2007 e ai successivi provvedimenti legislativi in materia e dovranno essere ottemperati gli
obblighi relativi:
- alla certificazione energetica degli edifici, secondo le
“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”
approvate con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 26 giugno 2009
e s.m.i.;
- all’installazione di impianti
solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e serre solari, sia in edifici di nuova costruzione, sia in edifici
esistenti in caso di loro ristrutturazione o inserimento dell’impianto termico;
Tutti gli impianti di riscaldamento
e di raffreddamento degli edifici che verranno realizzati nelle nuove zone
dovranno garantire almeno i livelli di prestazione minimi stabiliti dal D.Lgs 192/05, come modificato dal D.Lgs
311/06, dalla Legge Regionale 28 maggio 2007 n°13, dalla D.C.R. 98-1247 dell’11
gennaio 2007 e s.m.i.
Negli interventi edilizi di
nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti si dovranno prevedere
accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia ed
all’uso di fonti energetiche rinnovabili.
11 - Ai
sensi dell’art. 146 c. 2 del D.Lgs. 152/2006,
riguardo al risparmio idrico e del riutilizzo delle acque meteoriche, il
rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla previsione, nel progetto,
dell’installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del
collegamento a reti duali, ove già disponibili.