Art. 15       Area a destinazione Residenziale - disposizioni generali

1 -        Nelle aree a destinazione residenziale gli edifici sono adibiti all’abitazione ed agli usi ad essa sussidiari e connessi, ad attività compatibili con la destinazione abitativa, quali attività professionali, artigianali di servizio o di piccola produzione non nocive né moleste, ad attività commerciali e terziarie in genere.

 

2 -        In particolare, le destinazioni non specificatamente residenziali o professionali ammissibili in connessione alla residenza, salvo disposizioni particolari per singoli ambiti, sono:

a.         le attività artigianali al servizio della persona o della casa, attività tradizionalmente esistenti, tutte che non comportino più di 4 (quattro) addetti.;

b.         in tutte le aree residenziali esistenti, di sostituzione o di nuovo impianto sono ammesse variazioni di destinazione d’uso di edifici rurali e/o civili in locali commerciali, terziari e di ristoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni della L.R. 28/99 e delle Delibere attuative del Consiglio regionale modificate, così come riportato nell’Allegato A del Testo coordinato alla D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006, fatte salve le disposizioni specifiche delle singole aree e la dotazione di spazi d’uso pubblico da destinare a parcheggi nella misura prevista all’art. 21 L.R. 56/77.

c.         attività agricole non nocive esistenti all’atto di adozione del Piano Preliminare, per coltivatori diretti o loro aventi causa in successione diretta, nell’ambito alla famiglia diretta coltivatrice con esclusione assoluta di ampliamento per attività di allevamenti.

 

3 -        Gli interventi potranno essere dichiarati ammissibili qualora dal punto di vista tipologico edilizio, rispettino le disposizioni sul recupero e nel caso di nuove costruzioni tutti i parametri e indici applicati in ogni zona.

Il territorio del Comune di Casteldelfino è posizionato a quota superiore a m 1000 s.l.m. e per le altezze interne dei locali abitabili valgono le disposizioni di cui al D.M. 05/07/1975.

 

4 -        L’edificazione delle aree libere residenziali è subordinata all’esecuzione di adeguate indagini geologiche e geotecniche a sostegno della progettazione esecutiva degli edifici; tali indagini dovranno accertare la situazione litostratigrafia locale, la portanza dei terreni di fondazione, la situazione idrogeologica, la stabilità degli scavi in progetto e la stabilità globale del pendio. Il progetto dovrà contenere gli interventi di sistemazione delle scarpate, il calcolo delle opere di sostegno, nonché gli interventi per la regimentazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di falda.

            Tenendo conto che tutto il territorio comunale è classificato di classe III di pericolosità sismica.

Nelle nuove edificazioni dovranno essere individuate ed inserite tutte le soluzioni, anche edilizie, finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono determinare processi di degrado del suolo: erosione, contaminazione, perdite di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica.

 

5 - Le aree di pertinenza degli edifici devono essere pavimentate con soluzioni tecniche che assicurino elevata permeabilità alle acque meteoriche limitando l’uso del manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio.

in esse non è comunque consentito il perdurare di accumuli di materiali, rottami o macerie a cielo aperto.

 

6 - Alla data di adozione del preliminare del P.R.G.C., vengono individuate con apposita simbologia gli edifici sui quali gli interventi ammessi sono sottoposti preventivamente alle procedure previste dal D. Lgs. n. 42/04, così come modificato con DD.Lgs 156 e 157 del 24/03/06, prima del rilascio del Permesso a Costruire in quanto ricadenti in aree a vincolo di protezione delle bellezze naturali-storiche-artistiche ed architettoniche ai sensi del citato Decreto Legislativo.

 

7 -        Sono ammessi per qualsiasi zona del territorio comunale locali mansardati a condizione che:

·      per i locali abitabili l’altezza media sia conforme a quanto previsto dalle norme sanitarie ed il locale posseggano i requisiti del D.M. 05/07/1975, con altezza minima di m 1,80 (art. 36 p. 6 R.E.).

·      Il rapporto illuminante/aerante sia almeno di 1/8 della superficie del pavimento.

·      La realizzazione di detti locali mansardati posti nel sottotetto concorra al conteggio del numero di piani (art. 15 R.E.).

·      Nelle parti non abitabili non possano essere aperte luci superiori ad un 1/15 della superficie del pavimento.

·      Il volume abitabile ricavato concorra nel conteggio agli effetti del rapporto volume/aree di zona.

Per una dettagliata definizione del piano sottotetto ed al fine di un’univoca interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui sopra, si precisa quanto segue:

a)      Vengono considerati locali abitabili:

- quelli collegati al piano con il vano scala;

- quelli la cui altezza media interna sia almeno m 2,55, per le nuove costruzioni e m 2,40 per le costruzioni esistenti calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda degli spazi ad uso abitazione;

- quelli la cui altezza media interna sia almeno di m 2,40, per le nuove costruzioni e m 2,20 per le costruzioni esistenti per i locali accessori, calcolata come sopra;

- quelli il cui rapporto aero/illuminante non sia inferiore ad 1/8 della superficie di pavimento;

- in tali ipotesi il volume dei locali concorrerà al conteggio per la verifica degli indici di zona;

- l’utilizzo di detti locali concorrerà al conteggio del numero dei piani;

- prima del rilascio del certificato di agibilità dovrà essere prodotta l’attestazione dell’avvenuta iscrizione al Catasto ai sensi dell’art. 24, c. 4 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001.

 

b)      Si considerino locali non abitabili e quindi solo ad uso magazzino, ecc.:

- quelli il cui collegamento al piano sia garantito da un vano scala;

- quelli la cui altezza media dei locali sia almeno di m. 2,40 per nuove costruzioni e m. 2,20 per costruzioni esistenti;

- quelli il cui rapporto aero/illuminante non sia inferiore ad 1/15 della superficie di pavimento;

- in tali ipotesi il volume dei locali concorrerà al conteggio per la verifica degli indici di zona;

- l’utilizzo di detti locali concorrerà al conteggio del numero dei piani;

- per il rilascio del certificato di agibilità dovrà essere prodotta l’attestazione dell’avvenuta iscrizione al Catasto ai sensi dell’art. 24 c. 4 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001;

 

c)      Si definiscono volumi tecnici i locali del sottotetto se privi dei requisiti di cui ai punti a) e b) sopra indicati e comunque l’altezza media interna dovrà essere inferiore a metri 1,60.

I volumi tecnici dei sottotetti non dovranno essere dotati di balconi, terrazzi o simili e non dovranno avere la predisposizione per gli impianti idro-sanitari e di riscaldamento.

Come tali non concorreranno al conteggio del volume e del numero dei piani.

 

8 -        In tutte le aree residenziali, escluse le aree A e B i volumi di edifici produttivi (artigianali, agricoli zootecnici) esistenti non concorrono al conteggio del volume residenziale per cui, per eventuali recuperi concorrerà solamente la superficie coperta ed occupata dagli stessi sulla quale si applicherà l’indice di utilizzazione fondiario di zona.

 

9 -        Su tutto il territorio comunale comprese le aree omogenee residenziali A e B, ai sensi L.R. n° 9 del 29 aprile 2003, tutti i volumi chiusi da 3 lati e relativi a fabbricati civili, ex-artigianali o ex-rurali, verranno considerati cubatura a tutti gli effetti è pertanto ammessa la loro trasformazione a destinazione residenziale sempreché sussistano i requisiti igienico-sanitari fatte salve le disposizioni delle singole zone.

 

10 -      Per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni è necessario tener presente le “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia” di cui alla L.R. 13 del 28/05/2007 e ai successivi provvedimenti legislativi in materia e dovranno essere ottemperati gli obblighi relativi:

- alla certificazione energetica degli edifici, secondo le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” approvate con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 e s.m.i.;

- all’installazione di impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari, sia in edifici di nuova costruzione, sia in edifici esistenti in caso di loro ristrutturazione o inserimento dell’impianto termico;

Tutti gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento degli edifici che verranno realizzati nelle nuove zone dovranno garantire almeno i livelli di prestazione minimi stabiliti dal D.Lgs 192/05, come modificato dal D.Lgs 311/06, dalla Legge Regionale 28 maggio 2007 n°13, dalla D.C.R. 98-1247 dell’11 gennaio 2007 e s.m.i.

Negli interventi edilizi di nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti si dovranno prevedere accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia ed all’uso di fonti energetiche rinnovabili.

 

11 -      Ai sensi dell’art. 146 c. 2 del D.Lgs. 152/2006, riguardo al risparmio idrico e del riutilizzo delle acque meteoriche, il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell’installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.