Art. 16       Aree residenziali con caratteristiche storiche - Zona A o Centro Storico - Edifici di particolare pregio ambientale ed architettonico.

1 -        L'area qui considerata è quella delimitata ai sensi dell’art. 24, c. 1, p.to 1), della L.R. 56/77 e comprendente le porzioni degli insediamenti urbani di interesse ambientale o semplicemente documentario, nonché degli edifici di interesse storico-artistico.

 

2 -        In questa area, gli obiettivi prioritari sono:

            1.1. il recupero, la conservazione, del patrimonio edilizio urbanistico esistente;

            1.2. il risanamento ed il riuso del patrimonio esistente;

            1.3. il decoro dell'ambiente;

            1.4. la sistemazione delle aree libere ed accessorie;

            1.5. l'accessibilità all'assetto della viabilità;

            1.6. l’individuazione di beni culturali ed ambientali – vincoli di protezione;

            1.7. disposizioni accessorie.

 

1.1. Il recupero, la conservazione, del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

1 -        In tutto il territorio comunale per gli edifici di particolare pregio ambientale e architettonico individuati in cartografia, sono ammessi esclusivamente il restauro monumentale, qualora trattasi di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i. e il restauro e risanamento conservativo negli altri casi, e sono soggetti ai pareri:

- per gli interventi di restauro monumentale alla competente Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

- per gli interventi di restauro e risanamento conservativo saranno soggetti al parere della Commissione di cui alla L.R. 32 del 01/12/2008.

Le fasce di vincolo ambientale ai sensi dell’art. 24 L.R. 56/77, relative agli edifici di pregio, nonché le loro aree di pertinenza, specie se interessate da parchi o giardini e se interferiscono con le loro visuali principali, si intendono inedificabili fatti salvi interventi in presenza di Piano di Recupero.

 

2 -        È sempre consentito nel rispetto della normativa di intervento, prevista nell'apposita tavola cartografica, la trasformazione di edifici rurali attivi e rurali residui in:

·                    depositi non agricoli (purché non nocivi e pericolosi), (autorimesse, magazzini, ecc.),

·                    locali per attività commerciali regolamentate da apposita delibera del C.C. ai sensi della L.R. n° 28 del 12/11/99, delle Delibere attuative del Consiglio Regionale modificate, così come riportate nell’Allegato A del Testo coordinato alla D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006.

·                    locali di stoccaggio per il commercio,

·             locali per attività terziarie,

·             edifici residenziali.

 

3 -        Le strutture rustiche di origine rurale isolate, potranno essere recuperate come pertinenza accessoria, a varia destinazione non residenziale, degli edifici principali a loro collegati.

 

4 -        Con specifica delibera del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca Variante al P.R.G.C., il Comune può individuare immobili o complessi edilizi con le relative aree di pertinenza dove l'intervento di recupero sia subordinato alla formazione di un Piano di Recupero. In tali ipotesi, gli edifici ricadenti in aree soggette alla formazione di Piani di Recupero e sino alla loro approvazione sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo.

            Il Piano di Recupero verrà esteso alle porzioni di aree edificate così come perimetrale dal P.R.G.C. o che potranno essere perimetrale ai sensi dell’art. 32 L.R. 56/77 garantendo ai sensi del D.M. 02/04/1968 n° 1444, art. 7 una densità fondiaria massima pari a 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso superiore a 5 m3/m2 e per le aree libere 3 m3/m2, così come previsto dall’art. 23, c. 2 della L.R. 56/77.

 

5 -        Il risultato degli interventi ammessi dovrà inserirsi armonicamente nel contesto senza generare alterazioni nella percezione degli elementi costitutivi del centro storico; per quanto riguarda la specificazione degli interventi si intende richiamata la circolare P.G.R. n°5/SG/URB del 27/04/1984.

 

6 -        Nelle operazioni di ricostruzione e di rifinitura dovranno comunque essere sempre rispettate le volumetrie preesistenti, tipologie e materiali consoni all’ambiente in cui avviene l’intervento per un miglior inserimento giudicato idoneo del responsabile dell’Ufficio Tecnico sentita la commissione Edilizia se istituita, fatti salvi i disposti della L.R. 32 del 01.12.2008.

 

7 -        Gli elementi di pregio architettonico, storico, documentale ed ambientale ritenuti formativi del valore globale architettonico-ambientale-storico sono:

- i forni delle varie borgate;

- i piloni votivi;

- i pilastri a torre;

- le fontane;

- gli affreschi;

- le meridiane;

- le chiese;

- gli elementi architettonici;

- i pozzi;

- gli elementi di architettura megalitica.

 

1.2. Il risanamento ed il riuso del patrimonio edilizio esistente.

1 –       Nell’area A o centro storico gli interventi ammessi sui singoli edifici vengono disciplinati nella tavola specifica del P.R.G.C. e riassunti come segue:

a.         Edifici sottoposti a tutela del D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 e s.m. –            Intervento di  restauro monumentale;

b.         Edifici di interesse storico ed artistico ai sensi dell’art. 24 c.1 p.to 2          L.R. 56/77 e s.m.i. – Intervento di restauro e risanamento conservativo;

c.         Interventi sino alla ristrutturazione edilizia di tipo A ai sensi della Circolare P.G.R. n°5/SG/URB del 27/04/1984 per le parti esterne dell’edificio mentre per l’interno, in assenza di caratteristiche di pregio e per meglio assecondare la normativa antisismica, potranno essere apportate alcune delle innovazioni consentite dall’intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B della citata circolare, senza la possibilità di ampliamento e di demolizione;

d.         Interventi sino alla ristrutturazione edilizia di tipo B ai sensi della circolare P.G.R. n°5/SG/URB del 27/04/1984 purchè il risultato finale dell’intervento sia assolutamente armonizzato con il contesto per tipologia ed utilizzo dei materiali e possibilità di ampliamento del 20% sino ad un massimo di 100 m3, esclusa la demolizione;

e.         Interventi sino alla ristrutturazione edilizia e sui quali è ammessa la demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, con la medesima tipologia, l’uso dei materiali tipici del luogo e dell’edificio preesistente e con la cautela generale relativa ad un corretto inserimento nel contesto;

f.         Interventi sino al restauro e risanamento conservativo ai sensi della circolare P.G.R. n°5/SG/URB del 27/04/1984;

g.         Vincolo limitato alla pittura e/o elemento architettonico da mantenere;

h.         Vincolo limitato alla pittura e sottoposto al parere vincolante ai sensi        del D.Lgs. n° 42 del 22/01/04.

 

2 -        In tutta l'area, ove l'intervento non interessi la demolizione e la ricostruzione, saranno sempre consentiti per edifici residenziali esistenti e non vincolati, aumenti della superficie utile esistente pari al 20% con un massimo di m3 100 una-tantum esclusivamente per miglioramenti igienico sanitari o funzionali ad eccezione degli interventi su fabbricati per i quali siano stati previsti il restauro monumentale, ed il restauro e risanamento conservativo o la ristrutturazione senza possibilità di ampliamento.

 

3 -        Gli interventi di ampliamento dovranno prioritariamente essere realizzati all’interno di vani esistenti non residenziali e comunque l’ampliamento non potrà avvenire sul lato dell’edificio prospiciente strade o vie pubbliche.

 

4 -        E’ consentito l’adeguamento dell’altezza utile interna dei vani abitabili al minimo previsto dalle vigenti disposizioni normative nei limiti della sagoma preesistente o qualora ciò non sia possibile con una sopraelevazione massima di m. 1,00, fatti salvi i diritti di terzi. Restano escluse da tale possibilità gli edifici sottoposti ad interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché risanamento conservativo. Su tutta l’area del Centro Storico, per quanto riguarda la veduta diretta per eventuali aperture di nuove finestre valgono le disposizioni del Codice Civile.

 

5 -        I bassi fabbricati esistenti e legittimamente realizzati, nell'intento di migliorare la situazione planimetrica ed urbanistica, potranno essere demoliti e ricostruiti con forme, tipologie e materiali tipici delle costruzioni esistenti nelle aree A, garantendo un rapporto massimo di copertura pari al 50% del lotto di pertinenza e nel rispetto dei limiti volumetrici preesistenti, ed in conformità alle disposizioni di cui all’apposito articolo delle presenti N.T.A.

 

6 -        Le recinzioni sono ammesse con materiali e tipologie consone all’ambiente e come prescritto nel R.E. in vigore.

 

7 -        Le superfetazioni dovranno essere eliminate.

 

8 -        E’ consentito il ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza e tipologia mediante disegni, documenti, fotografie originali e documenti catastali. Nel ripristino si devono utilizzare materiali e tecniche uguali o analoghi agli originali.

 

1.3. Il decoro dell'ambiente

1 -        In tutta l'area di interesse ambientale, per gli edifici che non presentino le necessarie condizioni di decoro e di sicurezza, il Sindaco potrà invitare ed ordinare al proprietario l'esecuzione delle opere che risultano indispensabili per eliminare gli inconvenienti di natura statica e di pericolo, di degrado e per la mancanza di rispetto dei valori ambientali.

 

2 -        Le antenne paraboliche non potranno essere installate sui prospetti o balconi prospicienti la via pubblica.

 

3 -        Nell'area residenziale esistente, con caratteristiche storiche e di interesse ambientale, gli interventi edilizi sono subordinati all'utilizzo di quei materiali da costruzione, tipici degli edifici di  più antico impianto.

            In particolare i tetti saranno realizzati con orditura in legno ricoperti preferibilmente da manto in pietra a spacco (lose), in alternativa la copertura dei fabbricati può essere eseguita con tegole di cemento di colore grigio antracite.

Le finestre e le porte-finestre dovranno essere in legno protette con persiane "a gelosia" o “scuri” in legno, gli intonaci realizzati alla piemontese tipici della zona.

Le sporgenze devono essere realizzate con travi lignee e passafuori lasciati in vista o con cornicioni intonacati e sagomati secondo disegno dell’epoca dell’edificio.

 

4 -        Tutti i particolari decorativi di pregio, quali ringhiere ed inferriate in ferro battuto, davanzali, cornicioni, portali, porte ed altri particolari di pregio artistico, dovranno essere rigorosamente ripristinati.

 

5 -        Il colore delle pareti esterne dell'edificio dovrà essere eseguito in conformità a quanto definito dall’Amministrazione Comunale.

 

6 -        Nei riguardi di tutti gli edifici, è vietato in genere:

·      modificare l'apparato decorativo degli edifici e dei manufatti (pantalere, cornicioni, lesene, portali, affreschi, ecc.);

·      sostituire elementi in vista strutturali in legno od in pietra con elementi di altro materiale;

·      sostituire le coperture in pietra con materiale di diverse caratteristiche; tali coperture, ove parzialmente compromesse da incauti interventi di manutenzione, andranno ripristinate nella prima occasione di manutenzione ad esse relative.

 

7 -        Gli intonaci esterni, ove previsti, dovranno essere di norma del tipo rustico in calce.

 

8 -        Negli edifici con il ballatoio non è ammessa la trasformazione del ballatoio stesso in locali abitabili o accessori, o comunque la sua inclusione nel volume chiuso dell'edificio.

 

9 -        L'eventuale tamponamento, ove ammissibile, in volume chiuso di travate e tettoie rurali, se di pregio, dovrà avvenire di norma nel rispetto degli elementi costruttivi e tipologici preesistenti.

 

1.4. La sistemazione delle aree libere ed accessorie.

1 -        Contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G.C. si dovrà provvedere nell'area di pertinenza all'intervento, al ripristino della pavimentazione e/o alla sistemazione a verde di giardino, orto, prato. Si dovrà provvedere altresì all'eliminazione di tettoie o baracche con struttura precaria ritenuta in sede di rilascio del Permesso di Costruire incompatibile con l'ambiente.

 

1.5. L'accessibilità all'assetto della viabilità.

1 -        Nelle tavole di piano è indicato l'assetto della viabilità pubblica veicolare e pedonale da rispettare secondo le caratteristiche fissate per le sedi e secondo l'effettivo tracciato risultante dai progetti esecutivi o di massima delle opere pubbliche interessate.

 

2 -        In ogni caso, anche dove non espressamente indicato negli elaborati cartografici, è fatto obbligo, contestualmente agli interventi sul patrimonio edilizio, di ridefinire funzionalmente, dove ritenuto necessario, i passaggi privati singoli o plurimi.

 

3 -        Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato all'impegno da parte del richiedente, di lasciare aperto al transito pubblico o privato, secondo i tratti dei percorsi interessanti l'immobile oggetto di intervento e previsti dal P.R.G.C., dagli Strumenti Urbanistici Esecutivi, o comunque necessari in sede di rilascio del permesso a Costruire.

 

1.6. Individuazione Beni Culturali ed Ambientali – Singoli immobili

1 -        Alla data di adozione del preliminare del P.R.G.C., vengono individuati in cartografia gli edifici sui quali gli interventi ammessi sono sottoposti preventivamente alle procedure previste dal D.Lgs. n. 42 del 24/01/2004.    Prima del rilascio del Permesso di Costruire in quanto ricadenti in aree a vincolo di protezione delle bellezze naturali-storiche-artistiche ed architettoniche ai sensi del citato Decreto Legislativo.

 

2 -        Alla data di adozione del presente Preliminare di P.R.G.C. vengono individuati gli edifici sottoposti a vincolo di cui al punto 1:

Am 1 - Cappella di S. Eusebio;

Am 2 - Casa Ronchail;

Am 3 - Fontana Treocchi e lavatoio,edificio in cui è inserita;

Am 4 - Portale scolpito in La Vilo, Via Roma, 7;

Am 5 - Portale scolpito in La Vilo, Via Roma, 19;

Am 6 - Chiesa di Santa Margherita di Antiochia in La Vilo;

Am 7 - Chiesa di San Bernardo;

Am 8 - Chiesa della Confraternita;

Am 9 - Pittura a secco raffigurante il Castello del Delfino esistente sull’edificio in La Vilo, Via Maestra, 45;

Am 10 - Edificio in La Vilo, 3;

Am 11 - Chiesetta di Torrette;

Am 12 - Chiesetta di Caldane;

Am 13 - Chiesetta di Rabioux;

Am 14 - Chiesetta di Bertines;

Am 16 - Edificio di Bertines Superiore, 25

Am 17 - Ala Comunale in La Vilo

Am 18 - Castello del Delfino

Am 19 - Casa Allais di Bertines

Am 20 - Sistema dei mulini con relativa area di rispetto.

 

3 –       Tutti gli interventi ricadenti su fabbricati situati in aree A o centro storico, non appartenenti all’elenco di cui al p. 2 precedente, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, saranno sottoposti alle disposizioni di cui alla L.R. n. 32 del 01/12/2008.

 

4 -        Gli interventi ammessi per ogni singolo fabbricato risultano individuati ed indicati nella tavola di P.R.G.C..

I parchi di pertinenza, sono inedificabili; è fatto divieto di abbattimento delle alberature secolari di particolare pregio ornamentale ed ambientale; si ammettono le normali operazioni di manutenzione e l’abbattimento solo in comprovata necessità, con l’obbligo comunque della sostituzione delle essenze eliminate.

 

1.7. -Disposizioni accessorie

1 – E’ fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.