1 - L'area
qui considerata è quella delimitata ai sensi dell’art. 24, c. 1, p.to 1), della L.R. 56/77 e comprendente le
porzioni degli insediamenti urbani di interesse ambientale o semplicemente
documentario, nonché degli edifici di interesse storico-artistico.
2 - In
questa area, gli obiettivi prioritari sono:
1.1.
il recupero, la conservazione, del patrimonio edilizio urbanistico esistente;
1.2.
il risanamento ed il riuso del patrimonio esistente;
1.4. la sistemazione delle aree
libere ed accessorie;
1.5. l'accessibilità all'assetto
della viabilità;
1.6.
l’individuazione di beni culturali ed ambientali – vincoli di protezione;
1.7.
disposizioni accessorie.
1.1.
Il recupero, la conservazione, del patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente.
1 - In
tutto il territorio comunale per gli edifici di particolare pregio ambientale e
architettonico individuati in cartografia, sono ammessi esclusivamente il
restauro monumentale, qualora trattasi di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i. e il
restauro e risanamento conservativo negli altri casi, e sono soggetti ai pareri:
- per gli
interventi di restauro monumentale alla competente Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- per gli
interventi di restauro e risanamento conservativo saranno soggetti al parere della
Commissione di cui alla L.R. 32 del 01/12/2008.
Le fasce di vincolo
ambientale ai sensi dell’art.
2 - È
sempre consentito nel rispetto della normativa di intervento, prevista
nell'apposita tavola cartografica, la trasformazione di edifici rurali attivi e
rurali residui in:
·
depositi non agricoli (purché non nocivi e
pericolosi), (autorimesse, magazzini, ecc.),
·
locali per attività commerciali regolamentate da
apposita delibera del C.C. ai sensi della L.R. n° 28 del 12/11/99, delle
Delibere attuative del Consiglio Regionale modificate, così come riportate
nell’Allegato A del Testo coordinato alla D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006.
·
locali di stoccaggio per il commercio,
·
locali
per attività terziarie,
·
edifici
residenziali.
3 - Le
strutture rustiche di origine rurale isolate, potranno essere recuperate come
pertinenza accessoria, a varia destinazione non residenziale, degli edifici
principali a loro collegati.
4 - Con
specifica delibera del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca Variante
al P.R.G.C., il Comune può individuare immobili o complessi edilizi con le
relative aree di pertinenza dove l'intervento di recupero sia subordinato alla
formazione di un Piano di Recupero. In tali ipotesi, gli edifici ricadenti in
aree soggette alla formazione di Piani di Recupero e sino alla loro
approvazione sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
interventi di restauro e risanamento conservativo.
Il
Piano di Recupero verrà esteso alle porzioni di aree edificate così come
perimetrale dal P.R.G.C. o che potranno essere perimetrale ai sensi dell’art.
5 - Il risultato degli interventi ammessi dovrà
inserirsi armonicamente nel contesto senza generare alterazioni nella
percezione degli elementi costitutivi del centro storico; per quanto riguarda la
specificazione degli interventi si intende richiamata la circolare P.G.R.
n°5/SG/URB del 27/04/1984.
6 - Nelle operazioni di
ricostruzione e di rifinitura dovranno comunque essere sempre rispettate le
volumetrie preesistenti, tipologie e materiali consoni all’ambiente in cui
avviene l’intervento per un miglior inserimento giudicato idoneo del
responsabile dell’Ufficio Tecnico sentita
7 - Gli
elementi di pregio architettonico, storico, documentale ed ambientale ritenuti formativi
del valore globale architettonico-ambientale-storico sono:
- i forni delle
varie borgate;
- i piloni votivi;
- i pilastri a
torre;
- le fontane;
- gli affreschi;
- le meridiane;
- le chiese;
- gli elementi
architettonici;
- i pozzi;
- gli elementi di
architettura megalitica.
1.2.
Il risanamento ed il riuso del patrimonio edilizio esistente.
1 – Nell’area
A o centro storico gli interventi ammessi sui singoli edifici vengono
disciplinati nella tavola specifica del P.R.G.C. e riassunti come segue:
a. Edifici sottoposti a tutela del D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 e s.m.
– Intervento di restauro monumentale;
b. Edifici di interesse storico ed
artistico ai sensi dell’art. 24 c.1 p.to 2 L.R.
56/77 e s.m.i. – Intervento di restauro e risanamento
conservativo;
c. Interventi sino alla ristrutturazione
edilizia di tipo A ai sensi della
Circolare P.G.R. n°5/SG/URB del 27/04/1984 per le parti esterne dell’edificio
mentre per l’interno, in assenza di caratteristiche di pregio e per meglio
assecondare la normativa antisismica, potranno essere apportate alcune delle
innovazioni consentite dall’intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B
della citata circolare, senza la possibilità di ampliamento e di
demolizione;
d. Interventi sino alla ristrutturazione
edilizia di tipo B ai sensi della
circolare P.G.R. n°5/SG/URB del 27/04/1984 purchè il
risultato finale dell’intervento sia assolutamente armonizzato con il contesto
per tipologia ed utilizzo dei materiali e possibilità di ampliamento del
20% sino ad un massimo di
e. Interventi sino alla ristrutturazione
edilizia e sui quali è ammessa la demolizione e successiva ricostruzione con la
stessa volumetria preesistente, con la
medesima tipologia, l’uso dei materiali tipici del luogo e dell’edificio
preesistente e con la cautela generale relativa ad un corretto inserimento nel
contesto;
f. Interventi sino al restauro e
risanamento conservativo ai sensi della
circolare P.G.R. n°5/SG/URB del 27/04/1984;
g. Vincolo limitato alla pittura e/o
elemento architettonico da mantenere;
h. Vincolo limitato alla pittura e
sottoposto al parere vincolante ai sensi del
D.Lgs. n° 42 del 22/01/04.
2 - In
tutta l'area, ove l'intervento non interessi la demolizione e la ricostruzione,
saranno sempre consentiti per edifici residenziali esistenti e non vincolati,
aumenti della superficie utile esistente pari al 20% con un massimo di m3
100 una-tantum esclusivamente per miglioramenti igienico sanitari o funzionali
ad eccezione degli interventi su fabbricati per i quali siano stati previsti il
restauro monumentale, ed il restauro e risanamento conservativo o la
ristrutturazione senza possibilità di ampliamento.
3 - Gli interventi di
ampliamento dovranno prioritariamente essere realizzati all’interno di vani
esistenti non residenziali e comunque l’ampliamento non potrà avvenire sul lato
dell’edificio prospiciente strade o vie pubbliche.
4 - E’
consentito l’adeguamento dell’altezza utile interna dei vani abitabili al
minimo previsto dalle vigenti disposizioni normative nei limiti della sagoma
preesistente o qualora ciò non sia
possibile con una sopraelevazione massima di m. 1,00, fatti salvi i diritti di
terzi. Restano escluse da tale possibilità gli edifici sottoposti ad interventi
di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché risanamento
conservativo. Su tutta l’area del Centro Storico, per quanto riguarda la veduta
diretta per eventuali aperture di nuove finestre valgono le disposizioni del
Codice Civile.
5 - I
bassi fabbricati esistenti e
legittimamente realizzati, nell'intento di migliorare la situazione
planimetrica ed urbanistica, potranno essere demoliti e ricostruiti con forme,
tipologie e materiali tipici delle costruzioni esistenti nelle aree A,
garantendo un rapporto massimo di copertura
pari al 50% del lotto di pertinenza e nel rispetto dei limiti volumetrici
preesistenti, ed in conformità alle disposizioni di cui all’apposito articolo
delle presenti N.T.A.
6 - Le
recinzioni sono ammesse con materiali e tipologie consone all’ambiente e come
prescritto nel R.E. in vigore.
7 - Le
superfetazioni dovranno essere eliminate.
8
- E’
consentito il ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè
sia possibile accertarne la preesistente consistenza e tipologia mediante
disegni, documenti, fotografie originali e documenti catastali. Nel ripristino
si devono utilizzare materiali e tecniche uguali o analoghi agli originali.
1.3.
Il decoro dell'ambiente
1 - In
tutta l'area di interesse ambientale, per gli edifici che non presentino le
necessarie condizioni di decoro e di sicurezza, il Sindaco potrà invitare ed
ordinare al proprietario l'esecuzione delle opere che risultano indispensabili
per eliminare gli inconvenienti di natura statica e di pericolo, di degrado e
per la mancanza di rispetto dei valori ambientali.
2 - Le
antenne paraboliche non potranno essere installate sui prospetti o balconi
prospicienti la via pubblica.
3 - Nell'area
residenziale esistente, con caratteristiche storiche e di interesse ambientale,
gli interventi edilizi sono subordinati all'utilizzo di quei materiali da
costruzione, tipici degli edifici di più antico impianto.
In
particolare i tetti saranno realizzati con orditura in legno ricoperti preferibilmente
da manto in pietra a spacco (lose), in alternativa la
copertura dei fabbricati può essere eseguita con tegole di cemento di colore grigio antracite.
Le finestre e le porte-finestre dovranno essere in legno protette con
persiane "a gelosia" o “scuri” in legno, gli intonaci realizzati alla
piemontese tipici della zona.
Le sporgenze devono
essere realizzate con travi lignee e passafuori lasciati in vista o con
cornicioni intonacati e sagomati secondo disegno dell’epoca dell’edificio.
4 - Tutti
i particolari decorativi di pregio, quali ringhiere ed inferriate in ferro
battuto, davanzali, cornicioni, portali, porte ed altri particolari di pregio
artistico, dovranno essere rigorosamente ripristinati.
5 - Il
colore delle pareti esterne dell'edificio dovrà essere eseguito in conformità a
quanto definito dall’Amministrazione Comunale.
6 - Nei
riguardi di tutti gli edifici, è vietato in genere:
·
sostituire elementi in vista strutturali in
legno od in pietra con elementi di altro materiale;
·
sostituire le coperture in pietra con materiale
di diverse caratteristiche; tali coperture, ove parzialmente compromesse da
incauti interventi di manutenzione, andranno ripristinate nella prima occasione
di manutenzione ad esse relative.
7 - Gli
intonaci esterni, ove previsti, dovranno essere di norma del tipo rustico in
calce.
8 - Negli
edifici con il ballatoio non è ammessa la trasformazione del ballatoio stesso
in locali abitabili o accessori, o comunque la sua inclusione nel volume chiuso
dell'edificio.
9 - L'eventuale
tamponamento, ove ammissibile, in volume chiuso di travate e tettoie rurali, se
di pregio, dovrà avvenire di norma nel rispetto degli elementi costruttivi e
tipologici preesistenti.
1.4.
La sistemazione delle aree libere ed accessorie.
1 - Contestualmente
agli interventi ammessi dal P.R.G.C. si dovrà provvedere nell'area di
pertinenza all'intervento, al ripristino della pavimentazione e/o alla
sistemazione a verde di giardino, orto, prato. Si dovrà provvedere altresì
all'eliminazione di tettoie o baracche con struttura precaria ritenuta in sede
di rilascio del Permesso di Costruire incompatibile con l'ambiente.
1.5.
L'accessibilità all'assetto della viabilità.
1 - Nelle tavole di piano è indicato
l'assetto della viabilità pubblica veicolare e pedonale da rispettare secondo
le caratteristiche fissate per le sedi e secondo l'effettivo tracciato
risultante dai progetti esecutivi o di massima delle opere pubbliche
interessate.
2 - In
ogni caso, anche dove non espressamente indicato negli elaborati cartografici,
è fatto obbligo, contestualmente agli interventi sul patrimonio edilizio, di
ridefinire funzionalmente, dove ritenuto necessario, i passaggi privati singoli
o plurimi.
3 - Il
rilascio del Permesso di Costruire è subordinato all'impegno da parte del
richiedente, di lasciare aperto al transito pubblico o privato, secondo i
tratti dei percorsi interessanti l'immobile oggetto di intervento e previsti
dal P.R.G.C., dagli Strumenti Urbanistici Esecutivi, o comunque necessari in
sede di rilascio del permesso a Costruire.
1.6.
Individuazione Beni Culturali ed Ambientali – Singoli immobili
1 - Alla data di adozione del preliminare
del P.R.G.C., vengono individuati in cartografia gli edifici sui quali gli
interventi ammessi sono sottoposti preventivamente alle procedure previste dal D.Lgs. n. 42 del 24/01/2004. Prima del rilascio del Permesso di Costruire in quanto ricadenti
in aree a vincolo di protezione delle bellezze naturali-storiche-artistiche ed architettoniche ai sensi del citato Decreto Legislativo.
2 - Alla
data di adozione del presente Preliminare di P.R.G.C. vengono individuati gli
edifici sottoposti a vincolo di cui al punto 1:
Am 1 -
Cappella di S. Eusebio;
Am
3 - Fontana Treocchi e lavatoio,edificio in cui è inserita;
Am
4 - Portale scolpito in
Am
5 - Portale scolpito in
Am
6 - Chiesa di Santa Margherita di Antiochia in
Am
7 - Chiesa di San Bernardo;
Am
8 - Chiesa della Confraternita;
Am
9 - Pittura a secco raffigurante il Castello del Delfino esistente
sull’edificio in
Am
10 - Edificio in
Am
11 - Chiesetta di Torrette;
Am
12 - Chiesetta di Caldane;
Am
13 - Chiesetta di Rabioux;
Am
14 - Chiesetta di Bertines;
Am
16 - Edificio di Bertines Superiore, 25
Am
17 - Ala Comunale in
Am
18 - Castello del Delfino
Am
19 - Casa Allais di Bertines
Am
20 - Sistema dei mulini con relativa area di rispetto.
3 – Tutti gli
interventi ricadenti su fabbricati situati in aree A o centro storico, non
appartenenti all’elenco di cui al p. 2 precedente, ai sensi dell’art. 24 della
L.R. 56/77, saranno sottoposti alle disposizioni di cui alla L.R. n. 32 del
01/12/2008.
4 - Gli
interventi ammessi per ogni singolo fabbricato risultano individuati ed
indicati nella tavola di P.R.G.C..
I parchi di pertinenza,
sono inedificabili; è fatto divieto di abbattimento delle alberature secolari di
particolare pregio ornamentale ed ambientale; si ammettono le normali
operazioni di manutenzione e l’abbattimento solo in comprovata necessità, con
l’obbligo comunque della sostituzione delle essenze eliminate.
1.7.
-Disposizioni accessorie
1 – E’ fatto
divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed
i manufatti, anche isolati che costituiscono testimonianza storica, culturale e
tradizionale.