1 - In
tali aree il P.R.G.C. propone il recupero dell'impianto urbanistico ad una più
elevata qualità dell'ambiente attraverso il miglioramento della mobilità veicolare
pubblica, con l'individuazione di aree verdi e di parcheggio pubblico, con
percorsi idonei per portatori di handicap.
2 - L'attuazione
delle proposte di P.R.G.C. in generale, l'esecuzione di interventi tesi al
miglioramento del livello delle urbanizzazioni tecniche e sociali avvengono per
intervento diretto da parte del Comune.
3 - Il
Comune può comunque provvedere, mediante Variante al P.R.G.C. alla
localizzazione di nuovi percorsi pedonali, di parcheggi, di aree verdi, di
isolati e di arredo urbano, le variazioni di nuove previsioni sopra richiamate
se non comportano necessità di Varianti al P.R.G.C. divengono esecutive
contestualmente allo Strumento Attuativo di cui fanno parte.
4 - Sugli
edifici esistenti a destinazione residenziale, e nelle aree ad essi asservite,
sono ammessi i seguenti interventi:
a. allacciamento
ai pubblici servizi;
b. sistemazione
del suolo e recinzione;
c. ordinaria
e straordinaria manutenzione;
d. restauro, risanamento conservativo che non comportino
aumento delle superfici di calpestio, nonché modifiche interne necessarie per
migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni (sostituzione
solai e strutture portanti);
e. realizzazione di volumi tecnici che si rendono
indispensabili a seguito dell’installazione di impianti tecnologici necessari
per le esigenze delle abitazioni;
f. variazioni di destinazioni d'uso in atto che non comportino
modifiche alla sagoma degli edifici ;
g. ristrutturazioni;
h. ampliamenti massimi del 20% della
superficie utile complessiva residenziale esistente; tali ampliamenti sono
consentiti per miglioramenti igienico-sanitari e funzionali, formazione dei
servizi igienici mancanti, adeguamento dell'altezza minima dei piani abitabili
a m. 2,55, elevazione massima consentita m. 1,00 oltre l'esistente,
ottimizzazione della distribuzione interna ai fini di una più civile
abitabilità o per motivi statici e di ristrutturazione.
Si dovranno
comunque rispettare il numero dei piani preesistenti fuori terra, la distanza
dai confini e la distanza dai fabbricati latistanti.
Sono ammessi recuperi
di locali mansardati al piano sottotetto che potranno essere dichiarati
abitabili, se le altezze interne da pavimento a soffitto ed il rapporto
pavimento/superficie aero-illuminante risponderanno alle disposizioni di cui al
D.M. 5 luglio 1975 e se saranno comunque soddisfatti tutti i requisiti
stabiliti dalla vigente legislazione ( L.R. 06/08/98
n° 21).
i. Demolizione e ricostruzione totale di edifici residenziali,
ex-rurali, artigianali, commerciali o produttivi, compatibili con la residenza.
L'edificio dovrà
essere ricostruito con cubatura e superficie coperta non superiori alla
preesistente e l'intervento di ricostruzione è subordinato all'approvazione, da
parte del Consiglio Comunale, di Piano Esecutivo di Iniziativa Privata che
garantisca un corretto inserimento ambientale nel rispetto delle tipologie
edilizie tradizionali del tessuto edilizio circostante.
In tale ambito il
Comune potrà autorizzare il mantenimento dei fili preesistenti od imporre
arretramenti, fasce di rispetto stradale, ecc., fatte salve le disposizioni
relative alle distanze.
Sono ammesse,
attraverso S.U.E. accorpamenti delle volumetrie di fabbricati esistenti qualora
le volumetrie dei singoli manufatti rendano impraticabile un loro razionale
recupero funzionale.
Sono altresì
ammessi i recuperi dei volumi ex-agricoli e non più funzionali alla conduzione
di aziende agricole, che presentino i requisiti di utilizzo per le destinazioni
d’uso ammissibili secondo l’art. 15 delle presenti norme.
l. In tutta l’area sono
ammessi interventi di cui ai punti precedenti per usi residenziali,
commerciali, artigianali di servizio non nocivo e non molesto, attività
culturali, attività sportiva e ricreativa, attività di rappresentanza attività
di ristoro-ricettivo-pensioni alberghi, bar-caffè ed attività al servizio
stradale-veicolare.
5 - Sono
ammessi e verranno conteggiati al fine del rapporto di copertura, i bassi
fabbricati uso box, magazzini, locali di sgombero, ecc. fatte salve le
disposizioni per la realizzazione di bassi fabbricati in funzione della
residenza e secondo disposizioni e limiti di cui all'apposito articolo.
6 - In tutta
l'area sono ammesse attività commerciali regolamentate da apposita delibera del
Consiglio Comunale che disciplina il commercio al dettaglio in sede fissa nel rispetto
della L.R. 28 del 12/11/1999, delle Delibere attuative del Consiglio regionale
modificate, così come riportate nell’Allegato A del Testo coordinato alla
D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006.
7 - Considerata
la particolare localizzazione degli insediamenti entro la quale ci si trova ad
operare e a diretto rapporto visivo con le aree di riconosciuto pregio
paesaggistico e naturalistico, si stabilisce che per gli interventi ammessi si
dovrà far ricorso a tipologie, materiali e colori compatibili con la
specificità degli ambiti in cui si opera al fine di evitare fratture
ambientali.
8 - Sono
sempre ammessi interventi subordinati alla formazione ed approvazione di
strumenti urbanistici esecutivi.