Art. 17       Aree residenziali a capacità insediativa esaurita "B”

1 -        In tali aree il P.R.G.C. propone il recupero dell'impianto urbanistico ad una più elevata qualità dell'ambiente attraverso il miglioramento della mobilità veicolare pubblica, con l'individuazione di aree verdi e di parcheggio pubblico, con percorsi idonei per portatori di handicap.

 

2 -        L'attuazione delle proposte di P.R.G.C. in generale, l'esecuzione di interventi tesi al miglioramento del livello delle urbanizzazioni tecniche e sociali avvengono per intervento diretto da parte del Comune.

 

3 -        Il Comune può comunque provvedere, mediante Variante al P.R.G.C. alla localizzazione di nuovi percorsi pedonali, di parcheggi, di aree verdi, di isolati e di arredo urbano, le variazioni di nuove previsioni sopra richiamate se non comportano necessità di Varianti al P.R.G.C. divengono esecutive contestualmente allo Strumento Attuativo di cui fanno parte.

 

4 -        Sugli edifici esistenti a destinazione residenziale, e nelle aree ad essi asservite, sono ammessi i seguenti interventi:

a.         allacciamento ai pubblici servizi;

b.         sistemazione del suolo e recinzione;

c.         ordinaria e straordinaria manutenzione;

d.         restauro, risanamento conservativo che non comportino aumento delle superfici di calpestio, nonché modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni (sostituzione solai e strutture portanti);

e.         realizzazione di volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito dell’installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f.         variazioni di destinazioni d'uso in atto che non comportino modifiche alla sagoma degli edifici ;

g.         ristrutturazioni;

h.         ampliamenti massimi del 20% della superficie utile complessiva residenziale esistente; tali ampliamenti sono consentiti per miglioramenti igienico-sanitari e funzionali, formazione dei servizi igienici mancanti, adeguamento dell'altezza minima dei piani abitabili a m. 2,55, elevazione massima consentita m. 1,00 oltre l'esistente, ottimizzazione della distribuzione interna ai fini di una più civile abitabilità o per motivi statici e di ristrutturazione.

Si dovranno comunque rispettare il numero dei piani preesistenti fuori terra, la distanza dai confini e la distanza dai fabbricati latistanti.

Sono ammessi recuperi di locali mansardati al piano sottotetto che potranno essere dichiarati abitabili, se le altezze interne da pavimento a soffitto ed il rapporto pavimento/superficie aero-illuminante risponderanno alle disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 1975 e se saranno comunque soddisfatti tutti i requisiti stabiliti dalla vigente legislazione ( L.R. 06/08/98 n° 21).

i.          Demolizione e ricostruzione totale di edifici residenziali, ex-rurali, artigianali, commerciali o produttivi, compatibili con la residenza.

L'edificio dovrà essere ricostruito con cubatura e superficie coperta non superiori alla preesistente e l'intervento di ricostruzione è subordinato all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di Piano Esecutivo di Iniziativa Privata che garantisca un corretto inserimento ambientale nel rispetto delle tipologie edilizie tradizionali del tessuto edilizio circostante.

In tale ambito il Comune potrà autorizzare il mantenimento dei fili preesistenti od imporre arretramenti, fasce di rispetto stradale, ecc., fatte salve le disposizioni relative alle distanze.

Sono ammesse, attraverso S.U.E. accorpamenti delle volumetrie di fabbricati esistenti qualora le volumetrie dei singoli manufatti rendano impraticabile un loro razionale recupero funzionale.

Sono altresì ammessi i recuperi dei volumi ex-agricoli e non più funzionali alla conduzione di aziende agricole, che presentino i requisiti di utilizzo per le destinazioni d’uso ammissibili secondo l’art. 15 delle presenti norme.

l.          In tutta l’area sono ammessi interventi di cui ai punti precedenti per usi residenziali, commerciali, artigianali di servizio non nocivo e non molesto, attività culturali, attività sportiva e ricreativa, attività di rappresentanza attività di ristoro-ricettivo-pensioni alberghi, bar-caffè ed attività al servizio stradale-veicolare.

 

5 -        Sono ammessi e verranno conteggiati al fine del rapporto di copertura, i bassi fabbricati uso box, magazzini, locali di sgombero, ecc. fatte salve le disposizioni per la realizzazione di bassi fabbricati in funzione della residenza e secondo disposizioni e limiti di cui all'apposito articolo.

 

6 -        In tutta l'area sono ammesse attività commerciali regolamentate da apposita delibera del Consiglio Comunale che disciplina il commercio al dettaglio in sede fissa nel rispetto della L.R. 28 del 12/11/1999, delle Delibere attuative del Consiglio regionale modificate, così come riportate nell’Allegato A del Testo coordinato alla D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006.

 

7 -        Considerata la particolare localizzazione degli insediamenti entro la quale ci si trova ad operare e a diretto rapporto visivo con le aree di riconosciuto pregio paesaggistico e naturalistico, si stabilisce che per gli interventi ammessi si dovrà far ricorso a tipologie, materiali e colori compatibili con la specificità degli ambiti in cui si opera al fine di evitare fratture ambientali.

 

8 -        Sono sempre ammessi interventi subordinati alla formazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi.