Art. 18       Aree residenziali esistenti “Ce” ed Aree residenziali di completamento "Cc”

A - Aree residenziali esistenti, Ce

Sono le aree con gli insediamenti residenziali classificati come “recenti”, comprensivi delle relative aree di pertinenza fondiaria che costituiscono le zone omogenee residenziali esistenti, individuate nella cartografia di P.R.G.C. con il simbolo “Ce”.

 

B - Aree residenziali di completamento e di sostituzione, Cc

Sono le aree già urbanizzate dove la consistenza e la densità del tessuto edilizio esistente ammettono nei lotti liberi, interventi singoli di completamento edilizio, di ristrutturazione e trasformazione d'uso, di edifici sistemati, oltre che alle normali operazioni di manutenzione.

Dette aree sono individuate in cartografia di P.R.G.C. con il simbolo “Cc”.

 

C –Prescrizioni ed ammissibilità per entrambe le tipologie di aree

1 -        Ai fini della definizione delle caratteristiche edificatorie delle aree Ce e Cc nell’apposita cartografia allegata, sono individuati, per le loro diverse caratteristiche derivanti dalle diverse densità edilizie, gli ambiti distinti da sigla alfanumerica (Ce.n e Cc.n)

 

2 -        Le previsioni del P.R.G.C. in tali aree si attuano di norma con Permesso di Costruire, fatto salvo il ricorso a Strumenti Urbanistici Esecutivi ove cartograficamente individuati.

 

3 -        L’edificazione avverrà con tipologia isolata, salvo quanto previsto al successivo punto 6).

 

4 -        Sono salve le norme sulle distanze di cui all'apposito articolo.

 

5 -        Sono conteggiati nella superficie utile lorda (S.U.L.) della costruzione e quindi al fine del calcolo del volume i magazzini, locali di sgombero, ecc., inseriti nel fabbricato oggetto di intervento, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 18 del R.E. in vigore.

 

6 -        In tutte le aree Cc e per specifici interventi su fabbricati da realizzare in adiacenza a fabbricati preesistente che non garantiscono la distanza prescritta dalla vigente normativa dalla strada antistante, potrà essere concesso l’allineamento per la continuità dei fabbricati stessi, fatti salvi tutti i parametri e le altre disposizioni inerenti.

 

7 -        In tutte le aree “Ce.n e Cc.n” è ammessa la costruzione di nuovi edifici, ristrutturazioni, demolizioni, ricostruzioni ed ampliamenti per i seguenti usi:

a)         residenza e locali pertinenziali alla residenza;

b)         attività commerciali per vendita all’ingrosso;

c)         attività commerciali regolamentate da apposita delibera del Consiglio Comunali che disciplina il Commercio al dettaglio in sede fissa nel rispetto della L.R. 28 del 12/11/1999, delle Delibere attuative del Consiglio regionale modificate, così come riportate nell’Allegato A del Testo coordinato alla D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006.

d)        attività ricettive, di ristoro, somministrazione alimenti (ristoranti, bar, tavola calda, pizzeria, ecc.);

e)         stoccaggio e distribuzione prodotti al servizio delle attività commerciali, artigianali, industriali e per l’agricoltura purché non nocivi e non molesti;

f)                   attività di supporto al commercio;

g)                  servizi sociali e attività di supporto alla persona;

h)                  attrezzature varie per gli addetti alle attività sanitarie, sportive, tempo libero.

i)                   attività contemplate al precedente art. 15 delle presenti N.T.A.

 

8 -        Le aree residenziali “Ce.n” e “Cc.n” sono edificabili nei seguenti limiti:

-          l'indice di densità edilizia fondiario non potrà essere superiore a 1,00 m3/m2,

-          l’altezza degli edifici non potrà essere superiore a m. 7,50 alla linea di gronda e m. 9,00 ai sensi dell’art. 13, c.1 del R.E.;

-          n° 2 piani fuori terra più 1 piano sottotetto;

-          il rapporto di copertura fondiario massimo 30%.

 

9 -        In tutte le aree individuate in cartografia con il simbolo “Ce.n” e "Cc.n” saranno ammessi ampliamenti per miglioramenti igienico-sanitari-funzionali pari al 20% della volumetria complessiva residenziale di edifici esistenti con un massimo di 120 m3.

            Detti incrementi potranno essere concessi "una-tantum" anche in eccedenza agli indici di fabbricabilità di zona e con l'osservanza delle distanze dai confini e dalle fasce di rispetto.

 

10 -      L’edificazione delle aree residenziali di completamento e la demolizione con ricostruzione nelle aree residenziali esistenti è subordinata all’esecuzione di adeguate indagini geologiche e geotecniche a sostegno della progettazione esecutiva degli edifici; tali indagini dovranno accertare la situazione litostratigrafica locale, la portanza dei terreni di fondazione, la situazione idrogeologica, la stabilità degli scavi in progetto e la stabilità globale del pendio.

            Il progetto dovrà contenere gli interventi previsti di sistemazione delle scarpate, il calcolo delle opere di sostegno, nonché gli interventi per la registrazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di falda.

            Si sottolinea che il territorio del Comune di Casteldelfino è classificato in classe III di pericolosità sismica.