Sono le aree con
gli insediamenti residenziali classificati come “recenti”, comprensivi delle
relative aree di pertinenza fondiaria che costituiscono le zone omogenee
residenziali esistenti, individuate nella cartografia di P.R.G.C. con il
simbolo “Ce”.
Sono le aree già
urbanizzate dove la consistenza e la densità del tessuto edilizio esistente
ammettono nei lotti liberi, interventi singoli di completamento edilizio, di
ristrutturazione e trasformazione d'uso, di edifici sistemati, oltre che alle
normali operazioni di manutenzione.
Dette aree sono
individuate in cartografia di P.R.G.C. con il simbolo “Cc”.
1 - Ai
fini della definizione delle caratteristiche edificatorie delle aree Ce e Cc
nell’apposita cartografia allegata, sono individuati, per le loro diverse
caratteristiche derivanti dalle diverse densità edilizie, gli ambiti distinti
da sigla alfanumerica (Ce.n
e Cc.n)
2 - Le
previsioni del P.R.G.C. in tali aree si attuano di norma con Permesso di Costruire,
fatto salvo il ricorso a Strumenti Urbanistici Esecutivi ove cartograficamente
individuati.
3 - L’edificazione
avverrà con tipologia isolata, salvo quanto previsto al successivo punto 6).
4 - Sono
salve le norme sulle distanze di cui all'apposito articolo.
5 - Sono
conteggiati nella superficie utile lorda (S.U.L.) della costruzione e quindi al
fine del calcolo del volume i magazzini, locali di sgombero, ecc., inseriti nel
fabbricato oggetto di intervento, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 18 del
R.E. in vigore.
6 - In
tutte le aree Cc e per specifici interventi su fabbricati da realizzare in
adiacenza a fabbricati preesistente che non garantiscono la distanza prescritta
dalla vigente normativa dalla strada antistante, potrà essere concesso
l’allineamento per la continuità dei fabbricati stessi, fatti salvi tutti i
parametri e le altre disposizioni inerenti.
7 - In
tutte le aree “Ce.n e Cc.n” è ammessa la costruzione di nuovi edifici,
ristrutturazioni, demolizioni, ricostruzioni ed ampliamenti per i seguenti usi:
a) residenza
e locali pertinenziali alla residenza;
b) attività commerciali
per vendita all’ingrosso;
c) attività commerciali regolamentate da
apposita delibera del Consiglio Comunali che disciplina il Commercio al
dettaglio in sede fissa nel rispetto della L.R. 28 del 12/11/1999, delle
Delibere attuative del Consiglio regionale modificate, così come riportate
nell’Allegato A del Testo coordinato alla D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006.
d) attività ricettive, di ristoro,
somministrazione alimenti (ristoranti, bar, tavola calda, pizzeria, ecc.);
e) stoccaggio e
distribuzione prodotti al servizio delle attività commerciali, artigianali,
industriali e per l’agricoltura purché non nocivi e non molesti;
f)
attività di supporto al commercio;
g)
servizi sociali e attività di supporto alla persona;
h)
attrezzature varie per gli addetti alle attività
sanitarie, sportive, tempo libero.
i)
attività contemplate al precedente art. 15 delle
presenti N.T.A.
8 - Le aree residenziali
“Ce.n” e “Cc.n” sono edificabili nei seguenti limiti:
-
l'indice di densità edilizia fondiario non potrà
essere superiore a 1,00 m3/m2,
-
l’altezza degli edifici non potrà essere superiore a m.
7,50 alla linea di gronda e m. 9,00 ai sensi dell’art. 13, c.1 del R.E.;
-
n° 2 piani fuori terra più 1 piano sottotetto;
-
il rapporto di copertura fondiario massimo 30%.
9 - In tutte le
aree individuate in cartografia con il simbolo “Ce.n” e "Cc.n” saranno
ammessi ampliamenti per miglioramenti igienico-sanitari-funzionali pari al 20%
della volumetria complessiva residenziale di edifici esistenti con un massimo
di
Detti
incrementi potranno essere concessi "una-tantum" anche in eccedenza
agli indici di fabbricabilità di zona e con l'osservanza delle distanze dai
confini e dalle fasce di rispetto.
10 - L’edificazione delle aree residenziali di
completamento e la demolizione con ricostruzione nelle aree residenziali
esistenti è subordinata all’esecuzione di adeguate indagini geologiche e
geotecniche a sostegno della progettazione esecutiva degli edifici; tali
indagini dovranno accertare la situazione litostratigrafica locale, la portanza
dei terreni di fondazione, la situazione idrogeologica, la stabilità degli
scavi in progetto e la stabilità globale del pendio.
Il progetto dovrà contenere gli interventi previsti di
sistemazione delle scarpate, il calcolo delle opere di sostegno, nonché gli
interventi per la registrazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di
falda.
Si
sottolinea che il territorio del Comune di Casteldelfino è classificato in
classe III di pericolosità sismica.