Aree residenziali
di nuovo impianto, “Cp”
1 - Sono le aree
inedificate ove l'utilizzo edificatorio è subordinato alla realizzazione di un
nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni topograficamente
definite dal P.R.G.C. Dette aree sono
distinte cartograficamente con la sigla alfanumerica “Cp.n”.
2 - Nelle aree
soggette ad attuazione con ricorso esclusivo a strumenti urbanistici esecutivi
e fino all'entrata in vigore degli Strumenti Urbanistici Esecutivi stessi, non
sono ammesse nuove costruzioni, né manufatti, la cui esecuzione possa
comportare maggiori oneri di trasformazione o di nuovo impianto e, sugli
edifici eventualmente esistenti, sono ammessi unicamente interventi di
ordinaria e straordinaria manutenzione.
3 - Le
previsioni delle infrastrutture indicate nell’area di P.E.C. dal P.R.G.C. in
merito alla localizzazione e alla forma delle aree per l'accessibilità interna
veicolare e pedonale, alla posizione delle aree a servizi e all'arredo urbano, possono
subire variazioni in sede di approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo
purché propongano organiche soluzioni alternative, in coerenza con l'impianto
urbanistico complessivo.
4 - Le aree di
nuovo insediamento di cui al precedente punto, sono edificabili, previa
approvazione di specifici Strumenti Esecutivi e successivo Permesso di Costruire,
per usi residenziali, commerciali ed artigianali di servizio.
Le
delimitazioni con perimetro topograficamente definito degli ambiti soggetti a
S.U.E. possono in sede attuativa subire modeste variazioni contenute comunque
nel massimo del 10% dell’area per adeguamenti nello stato di fatto catastale o
di proprietà senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C.
Le aree risultanti,
eventualmente esterne al perimetro del P.E.C., assumono normativa dell’area
contermine in cui si vengono a trovare.
5 - In presenza
di Strumenti Esecutivi di iniziativa privata (S.U.E.) si farà riferimento
all'indice di densità edilizia territoriale e non fondiario.
L’indice di densità edilizia territoriale
delle varie zone non dovrà superare i m3/m2
0,75.
In presenza di “S.U.E.” dovranno
essere rispettate le seguenti disposizioni:
-
l’altezza degli edifici non potrà essere superiore a m.
7,50 alla linea di gronda e m. 9,00 ai sensi dell’art. 13 del R.E.;
-
n° 2 piani fuori terra più 1 piano sottotetto;
6 - Il rapporto
di copertura fondiario, in presenza di S.U.E. non potrà essere superiore a 30%.
Per
particolari esigenze si dovrà ricorrere all’indice edilizio fondiario, questi
non dovrà superare m3/m2 1,00.
7 - In tutte le
aree Cp.n sono ammessi
interventi per le attività di cui al punto 7 dell’art. 18 delle presenti N.T.A.
8 - Per
la zona Cp5 sono espressamente vietati gli interventi e i riporti finalizzati a
raccordare direttamente i fronti delle edificazioni in progetto alla
sovrastante viabilità nonché la realizzazione di nuovi accessi sulla viabilità
provinciale. Il pilone votivo esistente nell’area deve essere salvaguardato e,
per quanto possibile valorizzato con scelte appropriate in sede di
progettazione dello S.U.E.
L’altezza massima
di tutte le fronti nonché il numero di piani conseguibili begli interventi in
Zona Cp5, deve fare riferimento, alla situazione del terreno originario a valle
e non alla situazione della livelletta della viabilità superiore.
L’edificazione delle volumetrie
edilizie dovrà avvenire secondo tipologie in linea o a schiera con sagome
allungate articolate (con profili spezzati o sfasati) e disposte parallelamente
alle curve di livello.
Dovranno essere individuate in
fase di redazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo zone a servizi pubblici
per verde (SV2) fittamente alberate disposte in particelle isolate sui margini
dell’ambito del PEC per favorire il raccordo della zona urbanizzata con
l’intorno boschivo.