Art. 19       Aree residenziali di nuovo impianto: "Cp" - (Zona C   D.M. 2 aprile 1968)

Aree residenziali di nuovo impianto, “Cp

1 -        Sono le aree inedificate ove l'utilizzo edificatorio è subordinato alla realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni topograficamente definite dal P.R.G.C.      Dette aree sono distinte cartograficamente con la sigla alfanumerica “Cp.n”.

 

2 -        Nelle aree soggette ad attuazione con ricorso esclusivo a strumenti urbanistici esecutivi e fino all'entrata in vigore degli Strumenti Urbanistici Esecutivi stessi, non sono ammesse nuove costruzioni, né manufatti, la cui esecuzione possa comportare maggiori oneri di trasformazione o di nuovo impianto e, sugli edifici eventualmente esistenti, sono ammessi unicamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

 

3 -        Le previsioni delle infrastrutture indicate nell’area di P.E.C. dal P.R.G.C. in merito alla localizzazione e alla forma delle aree per l'accessibilità interna veicolare e pedonale, alla posizione delle aree a servizi e all'arredo urbano, possono subire variazioni in sede di approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo purché propongano organiche soluzioni alternative, in coerenza con l'impianto urbanistico complessivo.

 

4 -        Le aree di nuovo insediamento di cui al precedente punto, sono edificabili, previa approvazione di specifici Strumenti Esecutivi e successivo Permesso di Costruire, per usi residenziali, commerciali ed artigianali di servizio.

            Le delimitazioni con perimetro topograficamente definito degli ambiti soggetti a S.U.E. possono in sede attuativa subire modeste variazioni contenute comunque nel massimo del 10% dell’area per adeguamenti nello stato di fatto catastale o di proprietà senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C.

            Le aree risultanti, eventualmente esterne al perimetro del P.E.C., assumono normativa dell’area contermine in cui si vengono a trovare.

 

5 -        In presenza di Strumenti Esecutivi di iniziativa privata (S.U.E.) si farà riferimento all'indice di densità edilizia territoriale e non fondiario.

L’indice di densità edilizia territoriale delle varie zone non dovrà superare i m3/m2 0,75.

 

In presenza di “S.U.E.” dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

-          l’altezza degli edifici non potrà essere superiore a m. 7,50 alla linea di gronda e m. 9,00 ai sensi dell’art. 13 del R.E.;

-          n° 2 piani fuori terra più 1 piano sottotetto;

 

6 -        Il rapporto di copertura fondiario, in presenza di S.U.E. non potrà essere superiore a 30%.

            Per particolari esigenze si dovrà ricorrere all’indice edilizio fondiario, questi non dovrà superare m3/m2 1,00.

 

7 -        In tutte le aree Cp.n sono ammessi interventi per le attività di cui al punto 7 dell’art. 18 delle presenti N.T.A.

 

8 -        Per la zona Cp5 sono espressamente vietati gli interventi e i riporti finalizzati a raccordare direttamente i fronti delle edificazioni in progetto alla sovrastante viabilità nonché la realizzazione di nuovi accessi sulla viabilità provinciale. Il pilone votivo esistente nell’area deve essere salvaguardato e, per quanto possibile valorizzato con scelte appropriate in sede di progettazione dello S.U.E.

L’altezza massima di tutte le fronti nonché il numero di piani conseguibili begli interventi in Zona Cp5, deve fare riferimento, alla situazione del terreno originario a valle e non alla situazione della livelletta della viabilità superiore.

L’edificazione delle volumetrie edilizie dovrà avvenire secondo tipologie in linea o a schiera con sagome allungate articolate (con profili spezzati o sfasati) e disposte parallelamente alle curve di livello.

Dovranno essere individuate in fase di redazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo zone a servizi pubblici per verde (SV2) fittamente alberate disposte in particelle isolate sui margini dell’ambito del PEC per favorire il raccordo della zona urbanizzata con l’intorno boschivo.