Art. 2         Finalità, contenuti, arco temporale di previsione ed efficacia del P.R.G.C.

1 -        Il P.R.G.C. del Comune di Casteldelfino redatto in conformità alle specifiche indicazioni della L.R. 56/77 e s.m.i., tende al conseguimento delle finalità previste dall’articolo 11, mediante i contenuti normativi e prescrittivi richiesti dall’articolo 12 della citata Legge Regionale 56/77 e s.m.i..

 

2 -        Il P.R.G.C. è sottoposto a revisione periodica ogni 10 (dieci) anni e comunque, in occasione della revisione del Piano Territoriale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/77.

 

3 -        Ai sensi dell’art. 2 D.P.R. n° 380 del 06/06/2001, la disciplina urbanistica dell’intero territorio del Comune di Casteldelfino è regolata dalle norme e dalle prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).

Nell’eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa prevalgono le indicazioni contenute nell’elaborato a scala maggiormente dettagliata, fatto salvo quanto richiamato all’art. 1.

 

4 -        Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 56/77, norme e prescrizioni hanno efficacia nei confronti di chiunque, soggetto pubblico o privato, proprietario od utente di immobile.

 

5 -        Dalla data di adozione del progetto preliminare del P.R.G.C., così come degli strumenti urbanistici ed amministrativi di attuazione si applicano le relative misure di salvaguardia di cui all’art. 58 della L.R. 56/77.