1 - Il P.R.G.C.
individua aree per impianti produttivi:
·
Aree per impianti produttivi artigianali e
commerciali esistenti e confermati (in cartografia Da) e regolamentate
dall’art. 22;
2 - Nelle aree
di cui ai casi sopra individuati, gli edifici dovranno essere adibiti
rispettivamente ai seguenti usi:
-
impianti artigianali di servizio e di produzione;
-
immagazzinaggio;
-
impianti di trasformazione dei prodotti agricoli,
conservazione, immagazzinaggio e comunque quelli esistenti;
-
uffici, funzionali all’attività produttiva;
-
alloggi a servizio dell'azienda per il proprietario o
custode, con superficie utile lorda massima di m2 150. Il numero massimo di alloggi
consentito per ogni azienda sarà di n° 2 alloggi.
-
interventi ammessi su residenze esistenti limitati a:
manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione con ampliamenti
massimi consentiti del 20% una-tantum del volume residenziale;
-
servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature
varie per gli addetti alla produzione;
-
immagazzinaggio a servizio del Commercio;
-
attività di commercio al dettaglio secondo le
disposizioni di cui alle Delibere attuative del Consiglio regionale approvate,
così come riportate nell’Allegato A del Testo coordinato alla D.C.R. 59-10831
del 24/03/2006.
Qualora in tali aree sussistano
aziende a rischio di incidente rilevante di cui alla L. 19/05/97 n°137 e alla
L.R. 30/06/92 n. 32, l’Amministrazione Comunale dovrà verificare la
compatibilità e conseguentemente stabilire l’ammissibilità o meno dei suoi
ampliamenti.
3 - Per
le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni è necessario tener presente le
“Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia” di cui alla
L.R. 13 del 28/05/2007 e ai successivi provvedimenti legislativi in materia.
4 - Ai
sensi dell’art. 146 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 riguardo
al risparmio idrico e del riutilizzo delle acque meteoriche.
E’ fatto
obbligo all’osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento della
Regione Piemonte n° 1/R del 20/02/2006 recante “Disciplina delle acque
meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”.
5 - Ogni nuovo
intervento dovrà assolvere alle disposizioni richiamate all’art. 15, c. 4
ultimo punto delle presenti N.T.A..