Art. 21       Aree per impianti produttivi artigianali “ D ”- generalità - (Zona D   D.M. 2 aprile 1968)

1 -        Il P.R.G.C. individua aree per impianti produttivi:

·      Aree per impianti produttivi artigianali e commerciali esistenti e confermati (in cartografia Da) e regolamentate dall’art. 22;

 

2 -        Nelle aree di cui ai casi sopra individuati, gli edifici dovranno essere adibiti rispettivamente ai seguenti usi:

-          impianti artigianali di servizio e di produzione;

-          immagazzinaggio;

-          impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, conservazione, immagazzinaggio e comunque quelli esistenti;

-          uffici, funzionali all’attività produttiva;

-          alloggi a servizio dell'azienda per il proprietario o custode, con superficie utile lorda massima di m2 150. Il numero massimo di alloggi consentito per ogni azienda sarà di n° 2 alloggi.

-          interventi ammessi su residenze esistenti limitati a: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione con ampliamenti massimi consentiti del 20% una-tantum del volume residenziale;

-          servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie per gli addetti alla produzione;

-          immagazzinaggio a servizio del Commercio;

-          attività di commercio al dettaglio secondo le disposizioni di cui alle Delibere attuative del Consiglio regionale approvate, così come riportate nell’Allegato A del Testo coordinato alla D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006.

 

Qualora in tali aree sussistano aziende a rischio di incidente rilevante di cui alla L. 19/05/97 n°137 e alla L.R. 30/06/92 n. 32, l’Amministrazione Comunale dovrà verificare la compatibilità e conseguentemente stabilire l’ammissibilità o meno dei suoi ampliamenti.

 

3 -        Per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni è necessario tener presente le “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia” di cui alla L.R. 13 del 28/05/2007 e ai successivi provvedimenti legislativi in materia.

 

4 -        Ai sensi dell’art. 146 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 riguardo al risparmio idrico e del riutilizzo delle acque meteoriche.

E’ fatto obbligo all’osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento della Regione Piemonte n° 1/R del 20/02/2006 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”.

 

5 -        Ogni nuovo intervento dovrà assolvere alle disposizioni richiamate all’art. 15, c. 4 ultimo punto delle presenti N.T.A..