Art. 22       Aree per impianti produttivi artigianali esistenti e confermati    “Da” (Zona D   D.M. 2 aprile 1968)

1 -        Le aree verranno individuate in cartografia con la sigla alfanumerica “Da.n”.

 

2 -        Nelle aree a destinazione artigianale esistente e confermate dal P.R.G.C. come aree di completamento, sono ammessi con Permesso di Costruire o D.I.A. interventi di  ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione per edifici le cui destinazioni d’uso siano contemplate all’art. 21.

 

3 -        Ogni intervento dovrà essere verificato come segue:

a.         l'area coperta dagli edifici, in totale non dovrà essere superiore al 50% dell'area ad essi direttamente asservita (superficie fondiaria);

b.         altezza massima non dovrà essere superiore a m. 8, ai sensi dell’art. 13 c. 4 R.E., altezze superiori potranno essere edificate solo per limitate e particolari sovrastrutture per impianti tecnologici; in tal caso la distanza dal confine dovrà essere pari all'altezza delle sovrastrutture oggetto di intervento diminuita di m. 5.

c.         per ogni intervento di nuova edificazione dovrà essere reperita nel lotto edificando, un’area pari al 10% della superficie fondiaria, per attrezzature al servizio e funzionali agli insediamenti produttivi, così come previsto dall’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.

d.         le opere e gli interventi necessari per gli adeguamenti degli impianti alle leggi, nonché per attrezzature strettamente tecnologiche che non comportino aumenti di superficie utile per il ciclo produttivo sono sempre ammessi.

e.         Per lotti a capacità insediativa esaurita, saranno comunque ammessi ampliamenti una-tantum di strutture produttive esistenti nella misura del 20% della superficie utile con un massimo di m2 300, fatti salve le distanze dai confini, dalle strade e le altezze massime di zona.

 

4 -        Per gli impianti produttivi artigianali che non vengono confermati come tali, devono intendersi tutti quelli esistenti ed attivi alla data di adozione del preliminare del presente P.R.G.C. situati in qualsivoglia zona urbanistica ad eccezione della zona propria “Da”.

Su detti impianti, fatte salve le norme di igiene ed antinquinamento relative alle lavorazioni effettuate possono una-tantum essere soggetti ad interventi di cui alla lett. e) del comma precedente.

Nelle predette strutture sono ammesse solo le attività già esistenti ed attive.

 

5 -        Nella zona Da1 di ingresso al concentrico, dovrà essere posta particolare attenzione alla visuale del centro storico con :

-          eliminazione della cartellonistica;

-          riorganizzazione dell’illuminazione pubblica obsoleta;

-          ridefinizione dei margini stradali,

-          riqualificazione del muro di contenimento a confine con la Strada Provinciale con l’attenzione ad un maggiore inserimento nel contesto urbano;

-          costruire un collegamento tra la zona Da1 e l’area a servizi SV 12.