A)
Aree
riservata alla pesca, “S1”
Nell’area individuata in
cartografia con il simbolo S1, presso
In detta area non sono ammessi
insediamenti di strutture fisse.
Sono ammessi:
-
Interventi relativi ad infrastrutture di opere di
urbanizzazione;
-
Interventi relativi al mantenimento dell’area in
sicurezza.
Sono altresì ammessi:
-
Interventi di strutture provvisorie strettamente
connesse con l’attività della pesca quali servizi igienici, locale per bar, con
tipologie consone per un idoneo inserimento nel contesto ambientale.
La superficie coperta utile lorda
(S.U.L.) delle strutture non potrà superare m2 50 complessivamente
per l’intera area.
La distanza delle strutture da:
-
Confini di proprietà privata m 5,00
-
Strade Comunali m 6,00;
-
Strade Provinciali m 10,00.
I fabbricati non potranno avere
altezze superiori a m 4,00 alla linea di gronda per un totale di piani 1,00.
Nell’area stessa non sarà ammessa
la residenza.
I parcheggi dovranno essere
ricavati all’interno dell’area stessa nelle quantità stabilite dall’art. 21 c.
3 della L.R. 56/77 e s.m.i. trattandosi di attività
equiparata al commercio riferita alla superficie destinata a bar e dovranno
essere ricavati lungo la strada comunale.
B)
Aree
riservata a colonia, “T2”
Nell’area T2 riservata a colonia
alpina sono ammesse:
-
Attività di ricezione alberghiera con destinazione
specifica a colonia;
-
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
-
Interventi di ristrutturazione ai sensi del D.P.R. n.
380/2001 art. 3;
-
Interventi di sistemazione aree libere.
Per quanto attiene ai parametri
edilizi, distanze dai confini di proprietà, altezze ecc. valgono le
disposizioni prescritte per le aree residenziali a capacità insediativa
esaurita B.
I parcheggi dovranno essere ricavati
all’interno dell’area T2 e seguiranno le disposizioni, per quanto attiene la
quantità, dell’art. 14 punto 6 delle presenti Norme.
Sono
ammessi bassi fabbricati secondo le disposizioni e limiti di cui all’art. 34
delle presenti N.T.A.