Art. 25       Area ad uso terziario ricettivo - Zona “S1, T2

A)                 Aree riservata alla pesca, “S1”

Nell’area individuata in cartografia con il simbolo S1, presso la borgata Torrette, viene destinata e riservata alla pesca facilitata.

In detta area non sono ammessi insediamenti di strutture fisse.

Sono ammessi:

-            Interventi relativi ad infrastrutture di opere di urbanizzazione;

-            Interventi relativi al mantenimento dell’area in sicurezza.

Sono altresì ammessi:

-            Interventi di strutture provvisorie strettamente connesse con l’attività della pesca quali servizi igienici, locale per bar, con tipologie consone per un idoneo inserimento nel contesto ambientale.

La superficie coperta utile lorda (S.U.L.) delle strutture non potrà superare m2 50 complessivamente per l’intera area.

La distanza delle strutture da:

-            Confini di proprietà privata m 5,00

-            Strade Comunali m 6,00;

-            Strade Provinciali m 10,00.

I fabbricati non potranno avere altezze superiori a m 4,00 alla linea di gronda per un totale di piani 1,00.

Nell’area stessa non sarà ammessa la residenza.

I parcheggi dovranno essere ricavati all’interno dell’area stessa nelle quantità stabilite dall’art. 21 c. 3 della L.R. 56/77 e s.m.i. trattandosi di attività equiparata al commercio riferita alla superficie destinata a bar e dovranno essere ricavati lungo la strada comunale.

 

B)                 Aree riservata a colonia, “T2”

Nell’area T2 riservata a colonia alpina sono ammesse:

-            Attività di ricezione alberghiera con destinazione specifica a colonia;

-            Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

-            Interventi di ristrutturazione ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 3;

-            Interventi di sistemazione aree libere.

Per quanto attiene ai parametri edilizi, distanze dai confini di proprietà, altezze ecc. valgono le disposizioni prescritte per le aree residenziali a capacità insediativa esaurita B.

I parcheggi dovranno essere ricavati all’interno dell’area T2 e seguiranno le disposizioni, per quanto attiene la quantità, dell’art. 14 punto 6 delle presenti Norme.

            Sono ammessi bassi fabbricati secondo le disposizioni e limiti di cui all’art. 34 delle presenti N.T.A.