1 - Generalità
1 - Fatte salve
le aree omogenee, chiaramente individuate nella cartografia di P.R.G.C.,
l’intero territorio comunale rimanente viene classificato “Area destinata
all’attività agricola e forestale”.
La porzione agricola e quella
forestale si distinguono per la natura delle due distinte realtà vegetative
dovute anche alla morfologia del terreno.
Nella cartografia di P.R.G.C.
vengono indicate con le sigle E ed Eb.
La porzione del territorio che
viene individuato con
Il territorio che viene distinto
in cartografia con
2 - Aree destinate all’attività agricola E
Premesso che è prescritto il rispetto, nella realizzazione di nuovi
edifici e negli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, della
coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche
del territorio, nelle aree agricole gli interventi a carattere edilizio
sono disciplinati dalle disposizioni che seguono.
2.1 - Il
rilascio del Permesso di Costruire per gli interventi nell’area destinata
all’attività agricola, è subordinato ove occorre, all'impegno unilaterale
registrato e trascritto dell'avente diritto che preveda, ai sensi dell’art. 25,
c.
-
lett. a) il mantenimento della
destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola ai sensi dell’art.
25 sopra richiamato.
-
lett. b) il vincolo di
trasferimento di cubatura di cui al 17° c., dell’art. 25 sopra richiamato,
relativo alla cubatura residenziale assentita.
-
lett. c) le sanzioni per
inosservanza degli impegni assunti, secondo i disposti del più volte citato
art. 25.
2.2 - Gli
interventi relativi alla residenza sono ammessi solo in quanto la superficie e
l’attività aziendale siano tali da richiedere almeno n. 104 giornate lavorative
(da documentare con i criteri usati per i piani aziendali mediante relazione
asseverata di professionista abilitato) pari all’occupazione di n. 1 addetto
nell’azienda agricola in proprietà del nucleo familiare del richiedente.
In ogni caso le cubature per la
residenza al servizio dell’azienda agricola non devono, nel complesso, superare
un volume di m3
1000.
Per abitazione si
intende la parte dell’edificio ad uso residenziale.
I locali ad uso
magazzino e ricovero macchine, attrezzi e prodotti agricoli, anche se ricavati
nello stesso edificio dell’abitazione, sono locali accessori all’azienda e
pertanto non assimilabili all’abitazione e quindi non computabili nella
volumetria.
2.3 - Ai
fini delle definizioni del volume edificabile, per nuove aziende agricole, è
ammessa, con atto di vincolo, l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti
componenti l'azienda, anche non contigui. È ammesso con gli stessi criteri
anche l'accorpamento di cubature proprie degli ambiti di fasce di rispetto, di
fatto inedificabili o di terreni siti in altri comuni e comunque distanti non
oltre Km.10 dal centro aziendale.
2.4 - Si
ha allevamento intensivo quando il peso vivo di animali allevati è superiore ai
40 q.li per ogni ettaro produttivo, facente capo
all’azienda agricola compreso nei confini comunali e/o nei comuni confinanti.
2.5 - Nell’area produttiva agricola sono ammessi
interventi di:
-
ambulatori di medicina veterinaria con annessi locali per la stabulazione degli
animali sottoposti a terapia, nonché alloggio per il proprietario fatte salve
le disposizioni dell’art. 25, c. 3 della L.R. 56/77, con superficie utile
residenziale non superiore a m2 200;
- modesti impianti sportivi privati di pertinenza alle
singole abitazioni e di esclusivo uso familiare, (gioco bocce, tennis, ecc.)
purché non comportino strutture chiuse;
-
attività di ricerca e sperimentazione zootecnica ed agro-alimentare;
-
canili;
- attività di agriturismo, disciplinati dalla L.R. 22/02/1977
n. 15, dalla L.R. 23/03/1995 n. 38 e dalla L. 20/02/06 n. 96;
- interventi richiamati dal D.Lgs.
29/03/2004 n. 99 e dal D.Lgs. 27/05/2005 n.
2.6 - Nella predetta area sono ammessi
insediamenti di attrezzature temporanee per la ceduazione e il trasporto di
eventuali alberi posizionati nell’area agricola.
Fatta salva
l’osservanza a quanto previsto dal Regolamento Forestale ai sensi della L.R. n°
4/2009 e s.m.i..
2.7 - Nell’area
destinata all’attività agricola non sono ammessi:
a. nuovi impianti a
carattere intensivo per allevamenti di bestiame quali suini, avicoli, vitelli
da carne bianca, conigli ad eccezione degli allevamenti di cani, canili ed
animali non molesti e pericolosi;
b. attività estrattive, da
cava o da torbiera e trasformazioni di uso incompatibili con la destinazione
agricola ed i parametri edificatori.
2.8 - Nei fabbricati e negli edifici esistenti in
area agricola è consentito a qualsiasi soggetto che ne abbia la proprietà il
mantenimento della destinazione d’uso in atto, mentre il cambio di destinazione
d’uso è consentito nei seguenti casi:
a)
da altra destinazione a destinazione agricola e/o
agrituristica limitatamente agli imprenditori agricoli a titolo principale; in
proposito si precisa che la destinazione agrituristica non è destinazione d’uso
diversa dalla destinazione agricola a condizione che siano rispettate le
disposizioni di cui alla Legge 20/02/2006 n. 96 e della L.R. 23/03/1995, n. 38 ”Disciplina dell’ agriturismo” che regolamentano tale
attività.
b)
Da altra destinazione a residenziale ed alle
destinazioni ad essa connesse disciplinate dalle presenti N.T.A., ivi compresa
la destinazione a pubblico esercizio (osteria, ristorante, ecc.).
Il
cambio di destinazione di cui al precedente punto b), nel caso la destinazione
precedente sia agricola, è consentito previo accertamento di cessazione da
parte della Commissione Comunale per l’Agricoltura dell’attività agricola e
comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi. Nel caso
l’edificio di cui è richiesto il cambio di destinazione sia stato realizzato
dopo l’approvazione del P.R.G. adeguato alle disposizioni di cui alla L.R.
56/77 e s.m. il mutamento di destinazione d’uso è
consentito solo qualora ricorrano le condizioni di cui al c. 10, art.
2.9 - Gli interventi ammessi negli edifici
esistenti in area agricola con intervento edilizio diretto sono i seguenti,
tenendo conto che tutto il territorio del Comune è posizionato a quota
superiore di mt. 1000 s.l.m.:
- opere interne
- manutenzione ordinaria
e straordinaria
- restauro e risanamento
conservativo
- ristrutturazione
edilizia; devono intendersi richiamati i
punti I e II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle N.T.A. del Ppr;
-
riedificazione: l’intervento è ammesso nel solo caso in cui l’edificio
esistente insista su area ritenuta a rischio dagli allegati geologici dello
strumento urbanistico vigente e comporta il trasferimento del volume edilizio
esistente su altro terreno in area agricola non appartenente alla categoria “a
rischio”. Il volume esistente in area a rischio dovrà essere contestualmente
demolito; devono intendersi richiamati i
punti I e II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle N.T.A. del Ppr;
-
recupero volumi non residenziali alla residenza e ristoro e/o ricettivo in
fabbricati esistenti fino ad un totale complessivo di m3 1500 ai
sensi della L.R. 29 aprile 2003 n. 9; devono
intendersi richiamati i punti I e II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle
N.T.A. del Ppr;
-
recupero a fini abitativi dei sottotetti disciplinati dalla L.R. 6 agosto 1988,
n. 21; devono intendersi richiamati i
punti I e II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle N.T.A. del Ppr;
-
sopraelevazione: la sopraelevazione, dei fabbricati esistenti e non più
funzionali alla conduzione del fondo agricolo, è ammessa al fine di garantire
che l’ultimo piano già preesistente possa
raggiungere l’altezza minima abitabile; sono fatte salve tutte le altre
disposizioni che regolamentano l’area; devono
intendersi richiamati i punti I e II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle
N.T.A. del Ppr;
-
l'incremento della superficie complessiva esistente di abitazioni
esclusivamente residenziali, in misura non superiore al 20% concessa
una-tantum; tale incremento di superficie è concesso solamente in funzione di
miglioramenti igienico-sanitari (formazione di servizi igienici mancanti,
adeguamento dell'altezza minima dei piani abitabili a m. 2,55) e di
miglioramenti funzionali; devono
intendersi richiamati i punti I e II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle
N.T.A. del Ppr;
-
incremento della volumetria residenziale e della superficie utile lorda
produttiva secondo le disposizioni e nei limiti di cui alla L.R. n. 20 del 14/07/2009; devono intendersi richiamati i punti I e
II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle N.T.A. del Ppr.
2.10 - In tutta la zona produttiva agricola, per i
fabbricati esistenti e che non rispondono alle caratteristiche di ruralità di
cui alla Legge n.° 133 del 26/02/1994 e che siano regolarmente iscritti al
N.C.E.U., è ammesso, da parte del proprietario non agricoltore, oltre alla
ristrutturazione delle parti residenziali esistenti, anche il recupero alla
residenza delle porzioni di fabbricati non residenziali, quali stalle con
soprastanti fienili che siano adiacenti alla parte residenziale esistente e che
possono essere definiti volumi chiusi da tre lati con la tassativa esclusione
delle tettoie, capannoni e magazzini isolati.
2.11 - Nelle aree destinate ad uso agricolo sono
ammesse eventuali attività estrattive di cava che saranno individuate ed
autorizzate a seguito di conferenza di servizi ai sensi della L.R. 22/11/78 n.
69 e s.m.i..
Le
operazioni di coltivazione della cava dovranno essere condotte secondo progetto
autorizzato e secondo prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi.
Sono
altresì ammesse attività di trasformazioni prodotti agricoli, come caseifici,
lavorazioni prodotti della montagna ecc. Per queste attività sono ammesse strutture
produttive con i rapporti di utilizzazione fondiaria previsti al successivo
punto 4.7 ed è consentita la realizzazione di unità abitative per il custode ed
o il proprietario dell’azienda nei limiti massimi di m2 150 di S.U.L.
per ogni unità abitativa per un massimo di n° 2 unità abitative.
2.12 - Ogni intervento dovrà assolvere alle
prescrizioni di cui alla L.R. n. 32 dell’01/12/2008.
I
richiedenti l’intervento dovranno provvedere alla manutenzione delle strade
viarie, canali di scolo ed alla costruzione di eventuali manufatti se richiesto
dal Comune.
Ogni
intervento dovrà garantire distanze dai confini di proprietà privata, dalle
strade e da eventuali manufatti secondo le indicazioni contenute nell’atto
autorizzativo.
Ogni
intervento è sottoposto alle disposizioni e vincolo geomorfologici contemplato
dalle vigenti N.T.A..
2.13 - Le nuove costruzioni produttive e le nuove
costruzioni residenziali agricole, esclusivamente in funzione delle reali
necessità di conduzione del fondo, sono ammesse nelle condizioni e modalità in
appresso indicate.
2.14 - Nelle aree agricole i permessi di costruire per nuove
edificazioni, previo rispetto delle disposizioni vigenti in materia di vincoli
e fasce di rispetto di qualsiasi genere, sono rilasciate unicamente a:
a) imprenditori
agricoli singoli o associati secondo quanto definito dall’art. 1 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 che testualmente recita: ”E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività di cui
all’art. 2135 del c.c. in mancanza di tali requisiti la destinazione dovrà
essere considerata agricola in funzione delle seguenti attività: coltivazione
del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. In
relazione all’allevamento di animali va precisato che l’attività cinotecnica (allevamento, selezione e addestramento delle
razze canine) ai sensi dell’art. 2 della Legge 23/08/1993 n. 349 è considerata
a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne
derivano sono prevalenti a quelle di altre attività economiche non agricole
svolte dallo stesso soggetto.
b) soggetti
di cui alle lettere b) e c), 3°c. e lett. m) del 2° c. dell’art.
Ai soggetti di
cui ai punti precedenti possono essere aggiunti anche gli enti locali e/o singoli privati che pur non
svolgendo attività imprenditoriale in agricoltura, intendano realizzare
infrastrutture e strutture per attività
a servizio dell’agricoltura quali
magazzini di stoccaggio e/o commercializzazione dei prodotti dell’azienda agricola, silos, strutture per il ricovero di mezzi ed automezzi usati per la
lavorazione della terra, comunque per aziende artigianali che esercitano tale
attività per conto anche di più aziende agricole.
c) ai soggetti di cui alla Legge
07/03/2003 n. 38 modificata ed integrata dal D.Lgs. 29/03/2004 n. 99 e dal D.Lgs.
27/05/2005 n. 101 e dalla D.G.R. n. 107-1659 del 28/11/2005.
d) Il Permesso di Costruire
relativo a infrastrutture, strutture e attrezzature agricole può essere
ottenuta dai soggetti, singoli od associati di cui ai commi precedenti.
Inoltre, la costruzione delle infrastrutture, delle strutture e delle
attrezzature per la produzione, conservazione, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli può essere effettuata da chiunque
abbia titolo e dimostri che l'edificazione avviene in funzione, e con
dimensionamento proporzionale alle esigenze dell'azienda agricola singola od
associata, interessata e comunque configurabile come attività agricola ai sensi
dell'art. 2135 del Codice Civile.
2.15 - L’altezza
massima consentita per gli edifici residenziali è di m. 7,50 (art. 13, c. 4 R.E.)
con limite di due piani fuori terra.
Per
le strutture produttive l’altezza massima consentita è di m. 10,00 (art. 13, c.
4 R.E).
2.16 - Per la distanza dalle strade
valgono le prescrizioni di cui all’art. 39.
2.17 - La
distanza dai confini non dovrà mai essere inferiore a m. 5,00 e comunque per
sovrastrutture per impianti tecnici particolari o per limitate attrezzature
tecniche necessarie all’attività agricola, la cui altezza sia superiore a
m.10,00 (silos, ecc.), la distanza dai confini dovrà essere pari all'altezza
della struttura diminuita di m. 5,00. Sono
salve le norme sulle distanze tra i fabbricati e dai confini di proprietà, così
come previsto dall’apposito articolo, nonché le norme sulle aree a parcheggio
privato di cui all'apposito articolo.
2.18 - Sono consentiti interventi di nuove costruzioni per
abitazioni a servizio e a supporto dell’azienda agricola nell’area individuata
cartograficamente con
Gli indici
di densità fondiaria per le abitazioni nelle aree agricole si intendono
riferiti alle colture praticate al momento della richiesta di permesso di
costruire da documentare con perizia asseverata.
Gli indici di
densità edilizia fondiaria per le abitazioni rurali non possono superare i
seguenti limiti:
·
terreno a colture protette in serre fisse m3
0,06 per m2;
·
terreni a colture orticole o floricole
specializzate: m3 0,05 per m2
·
terreni a colture legnose specializzate
(frutteti, vigneti): m3 0,03 per m2
·
terreni a seminativo ed a prato: m3
0,02 per m2;
·
terreni a bosco ed a coltivazione industriale
del legno annessi ad aziende agricole: m3 0,01 per m2 in
misura non superiore a
·
terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: m3 0,001.
2.19 - Gli
eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità
fondiaria sono verificati dal Comune, in sede di rilascio di Permesso di Costruire,
senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.
Si richiamano, in
quanto applicabili, i disposti di cui all'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i..
2.20 - Ai fini del computo degli indici di densità
edilizia fondiaria, è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti
componenti l’azienda anche non contigui e/o localizzati in comuni limitrofi. La
concessione e subordinata al pagamento del contributo di cui all’art. 3 della
Legge 10/77, salvo i casi di gratuità per gli imprenditori agricoli a titolo
principale di cui all’art. 9, lett. a) della Legge 10 che costruiscono in area
agricola.
E’ ammessa la costruzione di autorimesse e di bassi
fabbricati in genere a servizio dell’abitazione e con i parametri e
disposizioni di cui all’apposito articolo delle presenti Norme Tecniche.
2.21 - Sono ammesse nell’area strutture a servizio
dell’attività agricola con i seguenti rapporti di copertura massimi consentiti.
La
percentuale di copertura della superficie fondiaria direttamente asservita
alle costruzioni, non potrà essere superiore complessivamente al 30%
a. I terreni siti nei Comuni
confinanti potranno essere considerati al fine del calcolo per autoapprovvigionamento
con un limite massimo del 30% dei terreni in proprietà od in affitto condotti
direttamente siti nel Comune di Casteldelfino.
b. I terreni siti nel territorio
del Comune, produttivi agricoli e condotti in affitto, verranno considerati utili
per il conteggio dell'autoapprovigionamento ai fini
di edificazione di nuove strutture aziendali, purché venga prodotto contratto
di affitto della durata minima di anni 9 regolarmente registrato a favore
dell'azienda richiedente il permesso autorizzativo.
2.22 - Le
stalle esistenti a conduzione familiare o poderale (e come tali si intendono
appunto le stalle attive che su un fondo coltivato con un rapporto che non
superi i 40 quintali di bestiame vivo per ogni ettaro produttivo facente capo
all'azienda agricola) sono ammesse nei confini delle zone residenziali e
produttive del concentrico, tenendo conto che quando tale rapporto teorico
viene superato, gli allevamenti si intendono del tipo intensivo e come tali non
potranno essere ammessi in modo generalizzato sul territorio produttivo
agricolo. Le condizioni di allevamento nella zona agricola “E” sono:
·
per bovini, equini e vitelli da carne allevati
in modo tradizionale, con produzione di letame le distanze dovranno essere:
- m.100
dalla delimitazione delle zone residenziali, artigianali e terziarie del
concentrico ed anche dai confini dei comuni limitrofi;
- m. 50 dall'abitazione di terzi;
- m 15 dal confine di proprietà;
- m. 20 dall’abitazione del
conduttore
·
per allevamenti di suini, avicoli e vitelli da
carne bianca, conigli, canili ed allevamento cani, animali in genere non
molesti e/o pericolosi, la distanza da rispettare per la costruzione di nuovi
insediamenti dai confini delle zone residenziali, produttive artigianali ed
industriali e terziarie viene stabilita in m. 400.
·
per la costruzione di nuovi insediamenti
zootecnici suinicoli, di allevamento di vitelli o di animali di bassa corte,
canili ed allevamento cani, animali in genere non molesti e/o pericolosi, la
distanza da rispettare dalle residenze sia rurali che civili di terzi (escluse
le residenze di pertinenza dell'insediamento) viene stabilita in m. 100.
La distanza da
rispettare dall'abitazione del conduttore di pertinenza dell'insediamento,
viene stabilita in m. 20.
2.23 - Per
gli allevamenti che abbiano già raggiunto il numero dei capi massimi allevabili
nel rispetto delle distanze riportate nel precedente comma e se l’estensione
dell’azienda lo consente, a partire dal secondo anno di attività, è ammesso un
incremento una-tantum del 20% del numero dei capi stesso e quindi delle
costruzioni atte ad ospitarli.
2.24 - Per
la trasformazione del tipo di allevamento di stalle esistenti (es. stalle per
allevamento bovini a stalle per allevamento suini) valgono le stesse distanze
sopra esposte.
2.25 - È
ammessa deroga alle distanze stabilite nei confronti delle abitazioni di terzi
dietro atto di assenso, sia dei proprietari degli edifici che degli eventuali
affittuari residenti, espresso mediante scrittura privata registrata. La
distanza non potrà essere ridotta oltre il minimo di m. 20,00.
2.26 - Tra
i richiamati allevamenti e le aree residenziali di piano, potrà essere
richiesta dal Comune, in fase di istruttoria della pratica edilizie, la
formazione di un filtro verde composto da alberi di medio ed alto fusto.
2.27 - Le
concimaie, i pozzetti, le vasche chiuse a tenuta stagna o i pozzi di raccolta
liquami per le urine ed in genere per tutti i depositi contenenti materiali di
rifiuto si dovranno osservare le seguenti distanze minime:
·
da prese d'acqua potabile, sorgenti e pozzi, di
acqua destinata al consumo umano fornite da Enti o Ditte private
(Es. Acquedotti
Pubblici e Acque minerali)
m.
200
·
dall'abitazione del conduttore m. 20
·
dall'abitazione di terzi m. 50
Non sono ammesse le vasche a cielo aperto per lo stoccaggio
del liquame.
2.28 - Sono ammessi
silos costruiti in trincea i cui muri perimetrali non dovranno superare i metri
3,00 di altezza e non fuoriuscire in elevazione di oltre m. 1,00 dal piano di
campagna, dovranno essere posti ad una distanza minima di:
-
m. 20,00 dall'abitazione del conduttore;
-
m. 50,00 dalle abitazioni di terzi;
-
m. 2,00 dal
confine di proprietà.
2.29 - Per quanto attiene
allo spandimento sui terreni dei liquami di deiezione proveniente dagli
allevamenti ci si dovrà attenere a quanto stabilito dalla Leggi Regionali di
settore.
2.30 - Le
recinzione sono disciplinate dall’apposito articolo del R.E. in vigore e la loro
attuazione avverrà nel rispetto delle disposizioni tipologiche stabilite dal
R.E. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs
30/04/1992 n. 285 e modificato dal D.Lgs 10/09/1993
art. 26 p. 4 e seguenti, nonché da quanto richiamato all’articolo relativo alle
fasce stradali delle presenti norme tecniche, ponendo attenzione nelle aree a
rischio geomorfologico elevato in quanto il manufatto dovrà essere di ostacolo
al deflusso delle acque.
2.31 - Nel rispetto
delle limitazioni vigenti in materia di vincoli e fasce di rispetto di
qualsiasi natura, sono da considerarsi compatibili con la destinazione agricola
dell’area eventuali opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 51 p. 1
della L.R. 56/77 e s.m.i. nonché i manufatti
necessari al loro funzionamento, anche qualora non espressamente previsti dalla
cartografia di P.R.G.
In ogni caso, trattandosi di
opere pubbliche o di pubblica utilità, il vincolo preordinato all’esproprio può
essere disposto attraverso le procedure di cui agli artt. 10 e 19 del “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità” approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327,
modificato ed integrato dal D.P.R. 27 dicembre 2002,
n. 302: qualora si tratti di manufatti che richiedono una fascia di rispetto
che vincola terreni esterni l’area su cui l’opera insiste (es. depuratori e
pozzi di captazione), attraverso le procedure di cui al c. 7, art. 17 della L.R.
56/77.
3 - Aree destinate all’attività forestale Eb
3.1 - Le aree
boschive individuate cartograficamente nel P.R.G.C. con
Gli interventi ammessi vengono
limitati:
- all’insediamento
delle attrezzature temporanee necessarie alla ceduazione e al trasporto delle
relative risultanze e di quelle opere ritenute necessarie nell’ambito
idrogeologico, previa indagine a carico del richiedente;
- Gli eventuali
nuovi insediamenti del predetto tipo possono attuarsi mediante Piani
Convenzionati con l’Amministrazione Comunale in cui sono precisate le
caratteristiche tecniche (altezze, tipo di attrezzature, ecc.) che devono
essere in ossequio alle vigenti norme in materia di boschi e di distanze di
rispetto da impianti. Per le predette attrezzature si intendono esclusivamente
le linee teleferiche nonché piccole strutture delle dimensioni strettamente
necessarie per la copertura e l’agibilità delle macchine di trasmissione con
l’uso dei materiali prescritti;
- Sono ammesse
tutte le attività pertinenziali alle colture boschive e alla normale ceduazione
con provvedimenti di impianto sostitutivo in quanto il patrimonio boschivo è
tutelato dalle presenti Norme. Sono comunque ammesse le conduzioni agricole in
atto e le attività di pascolo;
- Sono ammessi, su eventuali fabbricati esistenti,
interventi di:
-
Manutenzione ordinaria;
-
Manutenzione straordinaria
-
Ristrutturazione fabbricati esistenti senza ampliamento
della volumetria preesistente.
-
Non è ammessa, all’infuori delle attrezzature di cui
sopra, qualsiasi nuova edificazione.