Art. 26       Aree destinate all’attività agricola E e ad attività forestale Eb - (Zona E   D.M. 2 aprile 1968)

1 -        Generalità

1 -        Fatte salve le aree omogenee, chiaramente individuate nella cartografia di P.R.G.C., l’intero territorio comunale rimanente viene classificato “Area destinata all’attività agricola e forestale”.

La porzione agricola e quella forestale si distinguono per la natura delle due distinte realtà vegetative dovute anche alla morfologia del terreno.

Nella cartografia di P.R.G.C. vengono indicate con le sigle E ed Eb.

La porzione del territorio che viene individuato con la sigla E è il territorio che maggiormente ha vocazione agricola.

Il territorio che viene distinto in cartografia con la sigla Eb è caratterizzato principalmente dalla presenza di boschi naturali di conifere.

 

2 -        Aree destinate all’attività agricola E

Premesso che è prescritto il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici e negli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio, nelle aree agricole gli interventi a carattere edilizio sono disciplinati dalle disposizioni che seguono.

 

2.1 -     Il rilascio del Permesso di Costruire per gli interventi nell’area destinata all’attività agricola, è subordinato ove occorre, all'impegno unilaterale registrato e trascritto dell'avente diritto che preveda, ai sensi dell’art. 25, c. 7, L.R. 56/77:

- lett. a)           il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola ai sensi dell’art. 25 sopra richiamato.

- lett. b)           il vincolo di trasferimento di cubatura di cui al 17° c., dell’art. 25 sopra richiamato, relativo alla cubatura residenziale assentita.

- lett. c)           le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti, secondo i disposti del più volte citato art. 25.

 

2.2 -     Gli interventi relativi alla residenza sono ammessi solo in quanto la superficie e l’attività aziendale siano tali da richiedere almeno n. 104 giornate lavorative (da documentare con i criteri usati per i piani aziendali mediante relazione asseverata di professionista abilitato) pari all’occupazione di n. 1 addetto nell’azienda agricola in proprietà del nucleo familiare del richiedente.

In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell’azienda agricola non devono, nel complesso, superare un volume di m3 1000.

Per abitazione si intende la parte dell’edificio ad uso residenziale.

I locali ad uso magazzino e ricovero macchine, attrezzi e prodotti agricoli, anche se ricavati nello stesso edificio dell’abitazione, sono locali accessori all’azienda e pertanto non assimilabili all’abitazione e quindi non computabili nella volumetria.

 

2.3 -     Ai fini delle definizioni del volume edificabile, per nuove aziende agricole, è ammessa, con atto di vincolo, l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui. È ammesso con gli stessi criteri anche l'accorpamento di cubature proprie degli ambiti di fasce di rispetto, di fatto inedificabili o di terreni siti in altri comuni e comunque distanti non oltre Km.10 dal centro aziendale.

 

2.4 -     Si ha allevamento intensivo quando il peso vivo di animali allevati è superiore ai 40 q.li per ogni ettaro produttivo, facente capo all’azienda agricola compreso nei confini comunali e/o nei comuni confinanti.

 

2.5 -     Nell’area produttiva agricola sono ammessi interventi di:

- ambulatori di medicina veterinaria con annessi locali per la stabulazione degli animali sottoposti a terapia, nonché alloggio per il proprietario fatte salve le disposizioni dell’art. 25, c. 3 della L.R. 56/77, con superficie utile residenziale non superiore a m2 200;

- modesti impianti sportivi privati di pertinenza alle singole abitazioni e di esclusivo uso familiare, (gioco bocce, tennis, ecc.) purché non comportino strutture chiuse;

- attività di ricerca e sperimentazione zootecnica ed agro-alimentare;

- canili;

- attività di agriturismo, disciplinati dalla L.R. 22/02/1977 n. 15, dalla L.R. 23/03/1995 n. 38 e dalla L. 20/02/06 n. 96;

- interventi richiamati dal D.Lgs. 29/03/2004 n. 99 e dal D.Lgs. 27/05/2005 n. 101, in particolare alle istruzioni della Regione Piemonte per l’applicazione delle normative connesse ai citati decreti, approvato con D.G.R. 107-1659 del 28/11/2005.

 

2.6 -     Nella predetta area sono ammessi insediamenti di attrezzature temporanee per la ceduazione e il trasporto di eventuali alberi posizionati nell’area agricola.

            Fatta salva l’osservanza a quanto previsto dal Regolamento Forestale ai sensi della L.R. n° 4/2009 e s.m.i..

 

2.7 -     Nell’area destinata all’attività agricola non sono ammessi:

a.         nuovi impianti a carattere intensivo per allevamenti di bestiame quali suini, avicoli, vitelli da carne bianca, conigli ad eccezione degli allevamenti di cani, canili ed animali non molesti e pericolosi;

b.         attività estrattive, da cava o da torbiera e trasformazioni di uso incompatibili con la destinazione agricola ed i parametri edificatori.

 

2.8 -     Nei fabbricati e negli edifici esistenti in area agricola è consentito a qualsiasi soggetto che ne abbia la proprietà il mantenimento della destinazione d’uso in atto, mentre il cambio di destinazione d’uso è consentito nei seguenti casi:

a)                  da altra destinazione a destinazione agricola e/o agrituristica limitatamente agli imprenditori agricoli a titolo principale; in proposito si precisa che la destinazione agrituristica non è destinazione d’uso diversa dalla destinazione agricola a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla Legge 20/02/2006 n. 96 e della L.R. 23/03/1995, n. 38 ”Disciplina dell’ agriturismo” che regolamentano tale attività.

b)                  Da altra destinazione a residenziale ed alle destinazioni ad essa connesse disciplinate dalle presenti N.T.A., ivi compresa la destinazione a pubblico esercizio (osteria, ristorante, ecc.).

            Il cambio di destinazione di cui al precedente punto b), nel caso la destinazione precedente sia agricola, è consentito previo accertamento di cessazione da parte della Commissione Comunale per l’Agricoltura dell’attività agricola e comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi. Nel caso l’edificio di cui è richiesto il cambio di destinazione sia stato realizzato dopo l’approvazione del P.R.G. adeguato alle disposizioni di cui alla L.R. 56/77 e s.m. il mutamento di destinazione d’uso è consentito solo qualora ricorrano le condizioni di cui al c. 10, art. 25, L.R. 56/77 e s.m. ovvero previo pagamento delle sanzioni previste per l’inosservanza degli impegni assunti con l’atto d’impegno a mantenere agricolo l’immobile stipulato al momento del rilascio la concessione.

 

2.9 -     Gli interventi ammessi negli edifici esistenti in area agricola con intervento edilizio diretto sono i seguenti, tenendo conto che tutto il territorio del Comune è posizionato a quota superiore di mt. 1000 s.l.m.:

- opere interne

- manutenzione ordinaria e straordinaria

- restauro e risanamento conservativo

- ristrutturazione edilizia; devono intendersi richiamati i punti I e II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle N.T.A. del Ppr;

- riedificazione: l’intervento è ammesso nel solo caso in cui l’edificio esistente insista su area ritenuta a rischio dagli allegati geologici dello strumento urbanistico vigente e comporta il trasferimento del volume edilizio esistente su altro terreno in area agricola non appartenente alla categoria “a rischio”. Il volume esistente in area a rischio dovrà essere contestualmente demolito; devono intendersi richiamati i punti I e II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle N.T.A. del Ppr;

- recupero volumi non residenziali alla residenza e ristoro e/o ricettivo in fabbricati esistenti fino ad un totale complessivo di m3 1500 ai sensi della L.R. 29 aprile 2003 n. 9; devono intendersi richiamati i punti I e II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle N.T.A. del Ppr;

- recupero a fini abitativi dei sottotetti disciplinati dalla L.R. 6 agosto 1988, n. 21; devono intendersi richiamati i punti I e II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle N.T.A. del Ppr;

- sopraelevazione: la sopraelevazione, dei fabbricati esistenti e non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo, è ammessa al fine di garantire che l’ultimo piano già preesistente possa raggiungere l’altezza minima abitabile; sono fatte salve tutte le altre disposizioni che regolamentano l’area; devono intendersi richiamati i punti I e II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle N.T.A. del Ppr;

- l'incremento della superficie complessiva esistente di abitazioni esclusivamente residenziali, in misura non superiore al 20% concessa una-tantum; tale incremento di superficie è concesso solamente in funzione di miglioramenti igienico-sanitari (formazione di servizi igienici mancanti, adeguamento dell'altezza minima dei piani abitabili a m. 2,55) e di miglioramenti funzionali; devono intendersi richiamati i punti I e II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle N.T.A. del Ppr;

- incremento della volumetria residenziale e della superficie utile lorda produttiva secondo le disposizioni e nei limiti di cui alla L.R. n. 20 del 14/07/2009; devono intendersi richiamati i punti I e II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle N.T.A. del Ppr.

 

2.10 -   In tutta la zona produttiva agricola, per i fabbricati esistenti e che non rispondono alle caratteristiche di ruralità di cui alla Legge n.° 133 del 26/02/1994 e che siano regolarmente iscritti al N.C.E.U., è ammesso, da parte del proprietario non agricoltore, oltre alla ristrutturazione delle parti residenziali esistenti, anche il recupero alla residenza delle porzioni di fabbricati non residenziali, quali stalle con soprastanti fienili che siano adiacenti alla parte residenziale esistente e che possono essere definiti volumi chiusi da tre lati con la tassativa esclusione delle tettoie, capannoni e magazzini isolati.

 

2.11 -   Nelle aree destinate ad uso agricolo sono ammesse eventuali attività estrattive di cava che saranno individuate ed autorizzate a seguito di conferenza di servizi ai sensi della L.R. 22/11/78 n. 69 e s.m.i..

Le operazioni di coltivazione della cava dovranno essere condotte secondo progetto autorizzato e secondo prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi.

Sono altresì ammesse attività di trasformazioni prodotti agricoli, come caseifici, lavorazioni prodotti della montagna ecc. Per queste attività sono ammesse strutture produttive con i rapporti di utilizzazione fondiaria previsti al successivo punto 4.7 ed è consentita la realizzazione di unità abitative per il custode ed o il proprietario dell’azienda nei limiti massimi di m2 150 di S.U.L. per ogni unità abitativa per un massimo di n° 2 unità abitative.

 

2.12 -   Ogni intervento dovrà assolvere alle prescrizioni di cui alla L.R. n. 32 dell’01/12/2008.

I richiedenti l’intervento dovranno provvedere alla manutenzione delle strade viarie, canali di scolo ed alla costruzione di eventuali manufatti se richiesto dal Comune.

Ogni intervento dovrà garantire distanze dai confini di proprietà privata, dalle strade e da eventuali manufatti secondo le indicazioni contenute nell’atto autorizzativo.

Ogni intervento è sottoposto alle disposizioni e vincolo geomorfologici contemplato dalle vigenti N.T.A..

 

2.13 -   Le nuove costruzioni produttive e le nuove costruzioni residenziali agricole, esclusivamente in funzione delle reali necessità di conduzione del fondo, sono ammesse nelle condizioni e modalità in appresso indicate.

 

2.14 - Nelle aree agricole i permessi di costruire per nuove edificazioni, previo rispetto delle disposizioni vigenti in materia di vincoli e fasce di rispetto di qualsiasi genere, sono rilasciate unicamente a:

a)      imprenditori agricoli singoli o associati secondo quanto definito dall’art. 1 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 che testualmente recita: ”E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività di cui all’art. 2135 del c.c. in mancanza di tali requisiti la destinazione dovrà essere considerata agricola in funzione delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. In relazione all’allevamento di animali va precisato che l’attività cinotecnica (allevamento, selezione e addestramento delle razze canine) ai sensi dell’art. 2 della Legge 23/08/1993 n. 349 è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti a quelle di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

b)      soggetti di cui alle lettere b) e c), 3°c. e lett. m) del 2° c. dell’art. 25 L. R. 56/77 e s.m.i.

Ai soggetti di cui ai punti precedenti possono essere aggiunti anche gli enti locali e/o singoli privati che pur non svolgendo attività imprenditoriale in agricoltura, intendano realizzare infrastrutture e strutture per attività a servizio dell’agricoltura quali magazzini di stoccaggio e/o commercializzazione dei prodotti dell’azienda agricola, silos, strutture per il ricovero di mezzi ed automezzi usati per la lavorazione della terra, comunque per aziende artigianali che esercitano tale attività per conto anche di più aziende agricole.

c)         ai soggetti di cui alla Legge 07/03/2003 n. 38 modificata ed integrata dal D.Lgs. 29/03/2004 n. 99 e dal D.Lgs. 27/05/2005 n. 101 e dalla D.G.R. n. 107-1659 del 28/11/2005.

d)         Il Permesso di Costruire relativo a infrastrutture, strutture e attrezzature agricole può essere ottenuta dai soggetti, singoli od associati di cui ai commi precedenti. Inoltre, la costruzione delle infrastrutture, delle strutture e delle attrezzature per la produzione, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli può essere effettuata da chiunque abbia titolo e dimostri che l'edificazione avviene in funzione, e con dimensionamento proporzionale alle esigenze dell'azienda agricola singola od associata, interessata e comunque configurabile come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

 

2.15 -   L’altezza massima consentita per gli edifici residenziali è di m. 7,50 (art. 13, c. 4 R.E.) con limite di due piani fuori terra.

            Per le strutture produttive l’altezza massima consentita è di m. 10,00 (art. 13, c. 4 R.E).

 

2.16 -   Per la distanza dalle strade valgono le prescrizioni di cui all’art. 39.

 

2.17 -   La distanza dai confini non dovrà mai essere inferiore a m. 5,00 e comunque per sovrastrutture per impianti tecnici particolari o per limitate attrezzature tecniche necessarie all’attività agricola, la cui altezza sia superiore a m.10,00 (silos, ecc.), la distanza dai confini dovrà essere pari all'altezza della struttura diminuita di m. 5,00.           Sono salve le norme sulle distanze tra i fabbricati e dai confini di proprietà, così come previsto dall’apposito articolo, nonché le norme sulle aree a parcheggio privato di cui all'apposito articolo.

 

2.18 - Sono consentiti interventi di nuove costruzioni per abitazioni a servizio e a supporto dell’azienda agricola nell’area individuata cartograficamente con la sigla E.

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni nelle aree agricole si intendono riferiti alle colture praticate al momento della richiesta di permesso di costruire da documentare con perizia asseverata.

Gli indici di densità edilizia fondiaria per le abitazioni rurali non possono superare i seguenti limiti:

·      terreno a colture protette in serre fisse m3 0,06 per m2;

·      terreni a colture orticole o floricole specializzate: m3 0,05 per m2

·      terreni a colture legnose specializzate (frutteti, vigneti): m3 0,03 per m2

·      terreni a seminativo ed a prato: m3 0,02 per m2;

·      terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: m3 0,01 per m2 in misura non superiore a 5 ettari per azienda;

·      terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: m3 0,001.

 

2.19 -   Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune, in sede di rilascio di Permesso di Costruire, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.

Si richiamano, in quanto applicabili, i disposti di cui all'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i..

 

2.20 -   Ai fini del computo degli indici di densità edilizia fondiaria, è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l’azienda anche non contigui e/o localizzati in comuni limitrofi. La concessione e subordinata al pagamento del contributo di cui all’art. 3 della Legge 10/77, salvo i casi di gratuità per gli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all’art. 9, lett. a) della Legge 10 che costruiscono in area agricola.

E’ ammessa la costruzione di autorimesse e di bassi fabbricati in genere a servizio dell’abitazione e con i parametri e disposizioni di cui all’apposito articolo delle presenti Norme Tecniche.

 

2.21 -   Sono ammesse nell’area strutture a servizio dell’attività agricola con i seguenti rapporti di copertura massimi consentiti.

 

La percentuale di copertura della superficie fondiaria direttamente asservita alle costruzioni, non potrà essere superiore complessivamente al 30%

a.    I terreni siti nei Comuni confinanti potranno essere considerati al fine del calcolo per autoapprovvigionamento con un limite massimo del 30% dei terreni in proprietà od in affitto condotti direttamente siti nel Comune di Casteldelfino.

b.    I terreni siti nel territorio del Comune, produttivi agricoli e condotti in affitto, verranno considerati utili per il conteggio dell'autoapprovigionamento ai fini di edificazione di nuove strutture aziendali, purché venga prodotto contratto di affitto della durata minima di anni 9 regolarmente registrato a favore dell'azienda richiedente il permesso autorizzativo.

 

2.22 -   Le stalle esistenti a conduzione familiare o poderale (e come tali si intendono appunto le stalle attive che su un fondo coltivato con un rapporto che non superi i 40 quintali di bestiame vivo per ogni ettaro produttivo facente capo all'azienda agricola) sono ammesse nei confini delle zone residenziali e produttive del concentrico, tenendo conto che quando tale rapporto teorico viene superato, gli allevamenti si intendono del tipo intensivo e come tali non potranno essere ammessi in modo generalizzato sul territorio produttivo agricolo. Le condizioni di allevamento nella zona agricola “E” sono:

·      per bovini, equini e vitelli da carne allevati in modo tradizionale, con produzione di letame le distanze dovranno essere:

                 - m.100 dalla delimitazione delle zone residenziali, artigianali e terziarie del concentrico ed anche dai confini dei comuni limitrofi;

            - m. 50 dall'abitazione di terzi;

            - m 15 dal confine di proprietà;

            - m. 20 dall’abitazione del conduttore

 

·      per allevamenti di suini, avicoli e vitelli da carne bianca, conigli, canili ed allevamento cani, animali in genere non molesti e/o pericolosi, la distanza da rispettare per la costruzione di nuovi insediamenti dai confini delle zone residenziali, produttive artigianali ed industriali e terziarie viene stabilita in m. 400.

 

·      per la costruzione di nuovi insediamenti zootecnici suinicoli, di allevamento di vitelli o di animali di bassa corte, canili ed allevamento cani, animali in genere non molesti e/o pericolosi, la distanza da rispettare dalle residenze sia rurali che civili di terzi (escluse le residenze di pertinenza dell'insediamento) viene stabilita in m. 100.

La distanza da rispettare dall'abitazione del conduttore di pertinenza dell'insediamento, viene stabilita in m. 20.

 

2.23 -   Per gli allevamenti che abbiano già raggiunto il numero dei capi massimi allevabili nel rispetto delle distanze riportate nel precedente comma e se l’estensione dell’azienda lo consente, a partire dal secondo anno di attività, è ammesso un incremento una-tantum del 20% del numero dei capi stesso e quindi delle costruzioni atte ad ospitarli.

 

2.24 -   Per la trasformazione del tipo di allevamento di stalle esistenti (es. stalle per allevamento bovini a stalle per allevamento suini) valgono le stesse distanze sopra esposte.

 

2.25 -   È ammessa deroga alle distanze stabilite nei confronti delle abitazioni di terzi dietro atto di assenso, sia dei proprietari degli edifici che degli eventuali affittuari residenti, espresso mediante scrittura privata registrata. La distanza non potrà essere ridotta oltre il minimo di m. 20,00.

 

2.26 -   Tra i richiamati allevamenti e le aree residenziali di piano, potrà essere richiesta dal Comune, in fase di istruttoria della pratica edilizie, la formazione di un filtro verde composto da alberi di medio ed alto fusto.

 

2.27 -   Le concimaie, i pozzetti, le vasche chiuse a tenuta stagna o i pozzi di raccolta liquami per le urine ed in genere per tutti i depositi contenenti materiali di rifiuto si dovranno osservare le seguenti distanze minime:

·      da prese d'acqua potabile, sorgenti e pozzi, di acqua destinata al consumo umano fornite da Enti o Ditte private

(Es. Acquedotti Pubblici e Acque minerali)                                     m.  200

·      dall'abitazione del conduttore                                                      m.    20

·      dall'abitazione di terzi                                                                  m.    50

 

Non sono ammesse le vasche a cielo aperto per lo stoccaggio del liquame.

 

2.28 -   Sono ammessi silos costruiti in trincea i cui muri perimetrali non dovranno superare i metri 3,00 di altezza e non fuoriuscire in elevazione di oltre m. 1,00 dal piano di campagna, dovranno essere posti ad una distanza minima di:

-            m. 20,00 dall'abitazione del conduttore;

-            m. 50,00 dalle abitazioni di terzi;

-            m.   2,00 dal confine di proprietà.

 

2.29 -   Per quanto attiene allo spandimento sui terreni dei liquami di deiezione proveniente dagli allevamenti ci si dovrà attenere a quanto stabilito dalla Leggi Regionali di settore.

 

2.30 -   Le recinzione sono disciplinate dall’apposito articolo del R.E. in vigore e la loro attuazione avverrà nel rispetto delle disposizioni tipologiche stabilite dal R.E. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e modificato dal D.Lgs 10/09/1993 art. 26 p. 4 e seguenti, nonché da quanto richiamato all’articolo relativo alle fasce stradali delle presenti norme tecniche, ponendo attenzione nelle aree a rischio geomorfologico elevato in quanto il manufatto dovrà essere di ostacolo al deflusso delle acque.

 

2.31 -   Nel rispetto delle limitazioni vigenti in materia di vincoli e fasce di rispetto di qualsiasi natura, sono da considerarsi compatibili con la destinazione agricola dell’area eventuali opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 51 p. 1 della L.R. 56/77 e s.m.i. nonché i manufatti necessari al loro funzionamento, anche qualora non espressamente previsti dalla cartografia di P.R.G.

In ogni caso, trattandosi di opere pubbliche o di pubblica utilità, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto attraverso le procedure di cui agli artt. 10 e 19 del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.P.R. 27 dicembre 2002, n. 302: qualora si tratti di manufatti che richiedono una fascia di rispetto che vincola terreni esterni l’area su cui l’opera insiste (es. depuratori e pozzi di captazione), attraverso le procedure di cui al c. 7, art. 17 della L.R. 56/77.

 

3 -        Aree destinate all’attività forestale Eb

3.1 -     Le aree boschive individuate cartograficamente nel P.R.G.C. con la sigla Eb sono regolamentate come segue.

Gli interventi ammessi vengono limitati:

- all’insediamento delle attrezzature temporanee necessarie alla ceduazione e al trasporto delle relative risultanze e di quelle opere ritenute necessarie nell’ambito idrogeologico, previa indagine a carico del richiedente;

- Gli eventuali nuovi insediamenti del predetto tipo possono attuarsi mediante Piani Convenzionati con l’Amministrazione Comunale in cui sono precisate le caratteristiche tecniche (altezze, tipo di attrezzature, ecc.) che devono essere in ossequio alle vigenti norme in materia di boschi e di distanze di rispetto da impianti. Per le predette attrezzature si intendono esclusivamente le linee teleferiche nonché piccole strutture delle dimensioni strettamente necessarie per la copertura e l’agibilità delle macchine di trasmissione con l’uso dei materiali prescritti;

- Sono ammesse tutte le attività pertinenziali alle colture boschive e alla normale ceduazione con provvedimenti di impianto sostitutivo in quanto il patrimonio boschivo è tutelato dalle presenti Norme. Sono comunque ammesse le conduzioni agricole in atto e le attività di pascolo;

- Sono ammessi, su eventuali fabbricati esistenti, interventi di:

-            Manutenzione ordinaria;

-            Manutenzione straordinaria

-            Ristrutturazione fabbricati esistenti senza ampliamento della volumetria preesistente.

-            Non è ammessa, all’infuori delle attrezzature di cui sopra, qualsiasi nuova edificazione.