Art. 27       Aree per allevamento zootecnico - “E1” -  (Zona E   D.M. 2 aprile 1968)

Area destinata ad allevamento zootecnico intensivo esistente è individuata in cartografia con il simbolo E1.

Nell’area è operante la normativa dell’area agricola E; art. 26 delle presenti N.T.A., fatta eccezione per il carico di bestiame fissato in rapporto al peso vivo per ettaro di terreno dell’azienda agricola.

In detta area sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture di allevamento rispettando esclusivamente il rapporto di superficie fondiaria stabilito.

E’ ammessa, sui fabbricati esistenti, l’ampliamento una tantum della volumetria residenziale del 20%.

Trovano applicazione inoltre, le disposizioni, su tutta l’area, di cui alla L.R. n. 20 del 14/07/2009.

Qualora si intervenga su quest’area è necessario apportare migliorie che riducano e mitighino l’impatto ambientale e visivo del fabbricato esistente in coerenza con le tipologie tradizionali locali, i materiali e con le testimonianze storiche del territorio rurale – si intendono richiamati i contenuti dei punti I e II del comma 5 lettera f. dell’art. 25 delle NTA del Ppr.