Art. 28       Aree boschive a verde protetto – Zona Vp – Riserva Naturale dell’Alevè

1 -        Il territorio del Comune di Casteldelfino è compreso all’interno del SIC IT1160058 – Gruppo del Monviso e Bosco dell’Alevè, individuato ai sensi delle Direttive 92/43 CEE Habitat e 79/409 CEE.

Il P.R.G.C. comprende nelle aree boschive a verde protetto “Vp” il Bosco dell’Alevè che attualmente è destinato alla cembreta pura e mista.

 

2 -        Questo comprensorio di aree è definito “Riserva naturale dell’Alevè”.

 

3 -        Per la Zona Vp sono ammessi interventi per:

-           manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati preesistenti;

-           ristrutturazione dei fabbricati esistenti senza ampliamenti della volumetria preesistente;

 

4 -        E’ vietata l’edificazione di nuove costruzioni e di attrezzature in genere e gli interventi sopra ammessi sono limitati esclusivamente per attività agro-silvo-pastorale.

            Ogni intervento è sottoposto al preventivo parere della commissione locale per il paesaggio di cui alla Legge n. 32 del 01/12/2008.

 

5 -        Per eventuali interventi di ceduazione, manutenzione ordinaria del bosco e trasporti dei materiali di risulta sono ammesse le operazioni descritte al punto 2.6 del precedente art. 26.

 

6 -        E’ fatto obbligo di sottoporre a procedure di Valutazione d’Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e dell’art. 43 della L.R. 19/09, i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC.