Art. 3         Strumenti urbanistici ed amministrativi per l’attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale

1 -        Il Piano Regolatore Generale Comunale viene attuato:

a.         con intervento diretto mediante semplice conseguimento del Permesso di Costruire;

b.                  con Strumento Urbanistico Esecutivo la cui approvazione è preliminare al rilascio del Permesso di Costruire.

Gli strumenti Urbanistici esecutivi del P.R.G.C. sono quelli espressamente indicati dall’art. n° 32 della L.R. n° 56/77 e s.m.i.

Il Consiglio Comunale può, ai sensi dell’art. n° 17 comma n° 12 lett. e della L.R. n° 56/77 e s.m.i., assoggettare porzioni di territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse.

Le porzioni di aree lasciate all’esterno della nuova perimetrazione del S.U.E. mantengono la normativa dell’area.

Lo strumento attuativo (S.U.E.), in aree residenziali o produttive artigianali potrà essere attuato in sub-comparti purché supportati da un preliminare di base che investa l’intera superficie dello Strumento Urbanistico, proponga ed individui cartograficamente le infrastrutture che verranno attuate per gradi nei singoli sub-comparti.

c.                            con denuncia di inizio attività (D.I.A.) o S.C.I.A. nei casi previsti dalla Legge.

 

2 -        Le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti esecutivi o di Permessi di Costruire Convenzionato sono delimitate cartograficamente dal P.R.G.C.

Le delimitazioni con perimetro topograficamente definito degli ambiti soggetti a S.U.E. possono, in sede attuativa, subire modeste e variazioni contenute comunque nel massimo del 5% dell’area per adeguamenti nello stato di fatto catastale o di proprietà senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C..  

 

3 -        Sugli immobili esistenti e compresi nel perimetro del S.U.E. individuati nella cartografia di P.R.G.C. e sino alla loro approvazione e alla sottoscrizione della relativa convenzione, saranno consentiti esclusivamente interventi di :

- manutenzione ordinaria e straordinaria;

- restauri e consolidamenti conservativi;

 

4 -        L’attuazione dei S.U.E. avverrà seguendo le disposizioni di cui alla L. n. 106 del 12/07/2011 per la loro approvazione.