1 - Gli
impianti tecnologici di interesse pubblico (cabine di trasformazione dell'energia
elettrica, centrali e centraline telefoniche, impianti pubblici assimilabili)
potranno essere realizzati in qualsiasi ambito del territorio comunale, anche
nelle aree di rispetto ai sensi dell’art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i.
L’intervento
dovrà essere eseguito senza alterare i caratteri ambientali della zona.
2 - L'edificazione
di manufatti ed eventuali minime strutture, che non si configurino come veri e
propri fabbricati ospitanti impianti tecnologici di interesse collettivo
avverrà indipendentemente dalla destinazione e dai parametri edificatori propri
dell'area, con il solo rispetto delle distanze degli edifici latistanti, e dai
confini di proprietà privata nonché delle prescrizioni concernenti la sicurezza
sanitaria, ambientale, stradale (Nuovo
Codice della Strada) e delle disposizioni per la tutela dei beni storici e
artistici.
3 - Sono
ammessi installazioni di impianti di distribuzione del carburante, nelle zone
omogenee comunali individuate dalla Giunta Regionale (art. 2, c. 1 lett. b. L.R.
31/05/2004 n. 14) nel rispetto della destinazione propria dell'area di
intervento e nel rispetto comunque dei vincoli e delle disposizioni di P.R.G.C.
per la tutela dei beni culturali-ambientali (art.
Per impianti di
distribuzione carburanti devono intendersi colonne erogatrici, officine di
riparazioni, lavaggi auto, servizi igienici, accessori auto, posto telefonico
pubblico e locali di ristorazione. Le suddette destinazioni devono essere ad
esclusivo servizio dell’impianto, di limitate dimensioni e non costituire attività
produttive a sé stanti, così come stabilito dall’art. 1 del D.Lgs.
n. 346/99 al capo 1 – ripartizione del territorio comunale in zone omogenee.
Per
l’autorizzazione ad esercizio degli impianti di distribuzione e vendita dei
carburanti e delle predette strutture di pertinenza si richiamano in ogni caso
le specifiche limitazioni, procedure e prescrizioni della normativa statale di
settore, nonché le norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione
della rete distributiva approvata con L.R. 23/04/1999 n° 8.
Le
strutture degli impianti di distribuzione poste all’interno della fascia di
rispetto stradale verranno autorizzate a titolo precario come previsto
dall’art. 27 c. 3, della L.R 56/77 e s.m.i.
4
- L’installazione o modifica di
impianti per tele-radio-telecomunicazioni potrà avvenire su tutto il territorio
comunale fatte salve le necessarie fasce di sicurezza dai fabbricati esistenti di
cui all’art. 38 c.7 seguente.
5 - Per
quanto riguarda la protezione all’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici si faccia riferimento ai disposti della D.G.R. n. 16-757 del 05/09/2005
pubblicata sul B.U.R. n. 36 del 08/09/2005 relativa alla L.R. n. 19 del 03/08/2004
“Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni ai campi
elettrici, magnetici e elettromagnetici”.