Art. 32       Impianti tecnologici di interesse pubblico

1 -        Gli impianti tecnologici di interesse pubblico (cabine di trasformazione dell'energia elettrica, centrali e centraline telefoniche, impianti pubblici assimilabili) potranno essere realizzati in qualsiasi ambito del territorio comunale, anche nelle aree di rispetto ai sensi dell’art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i.

            L’intervento dovrà essere eseguito senza alterare i caratteri ambientali della zona.

 

2 -        L'edificazione di manufatti ed eventuali minime strutture, che non si configurino come veri e propri fabbricati ospitanti impianti tecnologici di interesse collettivo avverrà indipendentemente dalla destinazione e dai parametri edificatori propri dell'area, con il solo rispetto delle distanze degli edifici latistanti, e dai confini di proprietà privata nonché delle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale (Nuovo Codice della Strada) e delle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.

 

3 -        Sono ammessi installazioni di impianti di distribuzione del carburante, nelle zone omogenee comunali individuate dalla Giunta Regionale (art. 2, c. 1 lett. b. L.R. 31/05/2004 n. 14) nel rispetto della destinazione propria dell'area di intervento e nel rispetto comunque dei vincoli e delle disposizioni di P.R.G.C. per la tutela dei beni culturali-ambientali (art. 24, L.R. 56/77), nonché delle limitazioni di cui all’art. 27, comma 3, L.R. 56/77. Sono ammesse installazioni di distributori di carburante ed attrezzature pertinenti al distributore, nonché manufatti inerenti agli impianti, fatto salvo quanto precisato all'art. 52 del D.Lgs 11/02/98 n. 32 e successivo D.Lgs. 08/09/1999 n. 346.

Per impianti di distribuzione carburanti devono intendersi colonne erogatrici, officine di riparazioni, lavaggi auto, servizi igienici, accessori auto, posto telefonico pubblico e locali di ristorazione. Le suddette destinazioni devono essere ad esclusivo servizio dell’impianto, di limitate dimensioni e non costituire attività produttive a sé stanti, così come stabilito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 346/99 al capo 1 – ripartizione del territorio comunale in zone omogenee.

Per l’autorizzazione ad esercizio degli impianti di distribuzione e vendita dei carburanti e delle predette strutture di pertinenza si richiamano in ogni caso le specifiche limitazioni, procedure e prescrizioni della normativa statale di settore, nonché le norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva approvata con L.R. 23/04/1999 n° 8.

            Le strutture degli impianti di distribuzione poste all’interno della fascia di rispetto stradale verranno autorizzate a titolo precario come previsto dall’art. 27 c. 3, della L.R 56/77 e s.m.i.

 

4 -        L’installazione o modifica di impianti per tele-radio-telecomunicazioni potrà avvenire su tutto il territorio comunale fatte salve le necessarie fasce di sicurezza dai fabbricati esistenti di cui all’art. 38 c.7 seguente.

 

5 -        Per quanto riguarda la protezione all’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si faccia riferimento ai disposti della D.G.R. n. 16-757 del 05/09/2005 pubblicata sul B.U.R. n. 36 del 08/09/2005 relativa alla L.R. n. 19 del 03/08/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici”.