Art. 34       Bassi fabbricati e strutture leggere

1 -        Sono considerati bassi fabbricati le costruzioni ad esclusivo uso di autorimesse, magazzini, tettoie, locali tecnici, con esclusione di destinazioni abitative o di allevamento bestiame aventi le seguenti caratteristiche:

- altezza massima del fronte m. 2,50, con riferimento inferiore alla quota del terreno sistemato del lotto e riferimento superiore all’intradosso della linea di gronda;

-  qualora il basso fabbricato sia coperto con tetto a due falde, queste dovranno avere pari pendenza del fabbricato principale e non dovrà superare il 40% di pendenza e con altezza massima della linea di colmo di m. 3,70, altezza massima della linea di gronda di m 2,50 e altezza massima del fronte di m 3,10 misurata così come precisato all’articolo n. 13 del R.E.C. in vigore;

- è ammessa la costruzione a confine dei bassi fabbricati qualora sussista accordo tra i confinanti da esprimersi a mezzo atto di assenso registrato e trascritto;

- la superficie utile dei bassi fabbricati viene stabilita in mq. 25 di superficie utile ogni unità abitativa o comunque mq. 30 di superficie utile per ogni 100 mq. di S.U.L. residenziale complessiva esistente calcolata ai sensi del D.M. 10/05/1977.

- per le zone D artigianali e le zone E agricole, valgono le stesse limitazioni testè descritte, solo se costituenti pertinenze strettamente e funzionalmente asservite all’edificio principale.

-          i bassi fabbricati sono computati ai fini della superficie coperta che non può in ogni caso superare il rapporto massimo di copertura previsto nelle tabelle di zona del P.R.G.C. e non ai fini della densità volumetrica fondiaria eccetto quando risultino contigui all’edificio principale se chiuso da tre lati.

Sono comunque soggetti alle norme sulle distanze dalle strade dai confini di proprietà  privata, dai fabbricati e comunque secondo i limiti di legge e del P.R.G.C.

 

2 -        La realizzazione di eventuali corpi di autorimesse pertinenziali separati dovrà avvenire con soluzioni tipologiche di tipo interrato con copertura vegetale integrata nella pendenza della costa.

 

3 -        La distanza minima del basso fabbricato dall'edificio principale residenziale della stessa proprietà non potrà essere inferiore a m. 3,00, se in difetto dovrà essere costruito in aderenza. I bassi fabbricati potranno avere locali completamente interrati, senza che questi incidano agli effetti delle distanze e nel calcolo della superficie utile.

 

4 -        Rientrano nella definizione di bassi fabbricati di cui al punto 1 le tettoie aventi strutture e coperture in materiali leggeri con funzione di riparo per le autovetture, ecc, e pertanto sono soggette alle disposizioni di cui sopra.

Si intendono quindi per strutture leggere quelle realizzate con strutture in metallo o legno, rimuovibili previo smontaggio e non per demolizione, coperte da teli, cannicciati, lastre di policarbonato da destinare a gazebo, pergolati.

Le strutture leggere non potranno avere superficie coperta superiore a mq 25 e dovranno avere carattere di temporaneità e pertanto dovranno essere facilmente smontabili senza ricorrere ad opere di demolizione.

Per tali strutture sono vietati i collegamenti alle infrastrutture fognarie ed acquedottistiche; è permesso l’allacciamento alla linea elettrica.

Le strutture leggere sono sottoposte alla disciplina di cui all’art. 22 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001.

L’Autorità Comunale preposta alla vigilanza edilizia potrà intervenire per verificare che nella posa in opera di strutture leggere si sia valutato un corretto inserimento ambientale e qualora lo ritenga necessario potrà chiedere adeguamenti o miglioramenti.