1 - Sono
considerati bassi fabbricati le costruzioni ad esclusivo uso di autorimesse,
magazzini, tettoie, locali tecnici, con esclusione di destinazioni abitative o
di allevamento bestiame aventi le seguenti caratteristiche:
- altezza massima del fronte m. 2,50,
con riferimento inferiore alla quota del terreno sistemato del lotto e
riferimento superiore all’intradosso della linea di gronda;
- qualora il basso fabbricato sia coperto con
tetto a due falde, queste dovranno avere pari pendenza del fabbricato
principale e non dovrà superare il 40% di pendenza e con altezza massima della
linea di colmo di m. 3,70, altezza massima della linea di gronda di m 2,50 e
altezza massima del fronte di m 3,10 misurata così come precisato all’articolo
n. 13 del R.E.C. in vigore;
- è ammessa la costruzione a confine
dei bassi fabbricati qualora sussista accordo tra i confinanti da esprimersi a
mezzo atto di assenso registrato e trascritto;
- la superficie utile dei bassi
fabbricati viene stabilita in mq. 25 di superficie utile ogni unità abitativa o
comunque mq. 30 di superficie utile per ogni 100 mq. di S.U.L. residenziale
complessiva esistente calcolata ai sensi del D.M. 10/05/1977.
- per le zone D artigianali e le zone
E agricole, valgono le stesse limitazioni testè
descritte, solo se costituenti pertinenze strettamente e funzionalmente
asservite all’edificio principale.
-
i bassi fabbricati sono computati ai fini della
superficie coperta che non può in ogni caso superare il rapporto massimo di
copertura previsto nelle tabelle di zona del P.R.G.C. e non ai fini della
densità volumetrica fondiaria eccetto quando risultino contigui all’edificio
principale se chiuso da tre lati.
Sono comunque soggetti alle norme
sulle distanze dalle strade dai confini di proprietà privata, dai fabbricati e comunque secondo
i limiti di legge e del P.R.G.C.
2 - La
realizzazione di eventuali corpi di autorimesse pertinenziali separati dovrà
avvenire con soluzioni tipologiche di tipo interrato con copertura vegetale
integrata nella pendenza della costa.
3 - La distanza
minima del basso fabbricato dall'edificio principale residenziale della stessa
proprietà non potrà essere inferiore a m. 3,00, se in difetto dovrà essere
costruito in aderenza. I bassi fabbricati potranno avere locali completamente
interrati, senza che questi incidano agli effetti delle distanze e nel calcolo
della superficie utile.
4 - Rientrano nella definizione di bassi
fabbricati di cui al punto 1 le tettoie aventi strutture e coperture in
materiali leggeri con funzione di riparo per le autovetture, ecc, e pertanto sono soggette alle disposizioni di cui
sopra.
Si intendono quindi per
strutture leggere quelle realizzate con strutture in metallo o legno,
rimuovibili previo smontaggio e non per demolizione, coperte da teli, cannicciati, lastre di policarbonato da destinare a gazebo,
pergolati.
Le strutture leggere non
potranno avere superficie coperta superiore a mq 25 e dovranno avere carattere
di temporaneità e pertanto dovranno essere facilmente smontabili senza
ricorrere ad opere di demolizione.
Per tali strutture sono
vietati i collegamenti alle infrastrutture fognarie ed acquedottistiche; è
permesso l’allacciamento alla linea elettrica.
Le strutture leggere sono
sottoposte alla disciplina di cui all’art. 22 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001.
L’Autorità Comunale preposta
alla vigilanza edilizia potrà intervenire per verificare che nella posa in
opera di strutture leggere si sia valutato un corretto inserimento ambientale e
qualora lo ritenga necessario potrà chiedere adeguamenti o miglioramenti.