Le aree omogenee dove sono
ammessi insediamenti commerciali regolamentati dalla D.C.R. 59-10831 del
23/04/2006 sono state individuate con l’adozione dei criteri per l’apertura,
trasferimento e/o ampliamento dei strutture di vendita, in data 23/06/2008 con
D.C.C. n. 9.
Al fine di facilitare
l’applicazione ed univoca interpretazione delle disposizioni al riguardo si
elencano di seguito i criteri e le modalità di valutazione delle tipologie
delle strutture distributive ammesse.
A tal fine si precisa quanto
segue:
a. Per
commercio al dettaglio in sede fissa deve intendersi l’attività svolta da
chiunque professionalmente acquisti merci per conto proprio e le rivenda
direttamente al privato consumatore.
b. Per
superficie di vendita, deve intendersi quella destinata alla vendita
compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di
vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici,
servizi.
La superficie di vendita viene
definita per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l’area coperta,
interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la
superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio del Permesso di Costruire.
c.
Per superficie di vendita annessa ad attività
produttiva artigianale o industriale deve intendersi quella ricavata in
condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione
e non dovrà superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato.
Detta limitazione non vincola le
superfici di vendita situate in addensamenti e/o localizzazioni commerciali.
d.
Per superficie di vendita degli esercizi commerciali
che trattano esclusivamente merci
ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la
consegna immediata (mobilifici, concessionari auto, legnami, materiali per
l’edilizia e simili) deve intendersi quella limitata alla dimensione massima
degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorchè comunicante con essa,
deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a
magazzino, deposito o superficie espositiva.
Ai fini del presente punto, è obbligatoria la sottoscrizione e la
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di un atto di impegno, d’obbligo
tra Comune e operatore che costituisce integrazione alla comunicazione di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 114/98 e nel quale, oltre alla delimitazione della
superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la
composizione delle merceologie di offerta. La superficie di vendita degli
esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al netto della
superficie espositiva, di cui al successivo comma.
e.
Per superficie espositiva deve intendersi la
parte dell’unità immobiliare a destinazione commerciale, alla quale il pubblico
accede in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla
vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili.
L’area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue.
f.
Non costituisce superficie di vendita l’area che delimita le vetrine e le
zone di passaggio ad esse antistante, o integrata con spazi di passaggio comuni
ad altri esercizi commerciali e le superfici destinate a magazzini, depositi,
locali di lavorazioni, uffici e servizi.
g.
Il
Comune di Casteldelfino, avendo una popolazione residente inferiore ai 10.000
abitanti, seguendo la classificazione degli esercizi commerciali, ai
sensi dell’art. 4 comma 1, lett. d) ed f) del D.Lgs 114/1998 e dell’art. 8
della D.C.R. 59-10831/06, potrà ospitare:
- esercizi di vicinato:
esercizi che potranno avere una superficie di vendita sino a m2 150;
h.
Per quanto attiene alla regolamentazione di centri
commerciali classico, sequenziale o naturale, essendo il territorio del
Comune di Casteldelfino non interessato, si rimanda a quanto prescritto nella D.C.R.
59-10831/06.
Il
i.
I centri polifunzionali di servizio, ai sensi
dell’articolo 19, c. 3, si intendono uno o più esercizi commerciali ubicati in
un’unica struttura o complesso che si possono realizzare, anche in “precario”,
su area pubblica, eventualmente integrata con un distributore di carburante,
cui si associa una pluralità di altri
servizi, quali, ad esempio:
a.
sportelli o servizi decentrati del comune, officine,
ufficio postale, bancario simili;
b.
sportelli e centri turistici, di informazione, pro-loco
e simili;
c.
presidi farmaceutici, medici, veterinari, e simili;
d.
biglietterie, fermate autolinee, centri prenotazioni, e
simili;
e.
servizi per la casa e la persona;
f.
bar, circoli, vendita tabacchi, rivendita giornali e
riviste;
g.
impianti sportivi e ricreativi;
h.
strutture ricettive.
j.
L’offerta commerciale è il complesso dei prodotti e relativi servizi venduti da un
singolo esercizio commerciale, si può suddividere in:
1) offerta alimentare;
2) offerta non alimentare o extra-alimentare;
3) offerta mista.
2. OPERATIVITA’ NEL SETTORE
a.
L’approvazione dei progetti, le nuove
aperture di attività commerciali, i trasferimenti, gli ampliamenti, le
modifiche o l’aggiunta di settore merceologico dovranno essere contenute nella
superficie massima di m2 150 per gli esercizi di vicinato. Restano
salve le possibilità dell’ampliamento fisiologico contemplato dall’art. 15 c. 9
della D.C.R. 59-10831/2006.
b. Fatte
salve le disposizioni urbanistiche ed edilizie contemplate dalle N.T.A. in
vigore, le attività commerciali vengono disciplinate ed ammesse nelle aree
omogenee definite dal vigente P.R.G.C., ed espressamente elencate nel
successivo punto 3.
c. Per
le attività di cui alla presente delibera, il fabbisogno di parcheggi e di aree
di sosta di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. per gli esercizi
commerciali di vicinato è quantificato secondo i parametri precisati dalle
vigenti N.T.A.
d. Nel centro storico, contemporaneamente
all’apertura di esercizi di vendita
verrà concordata con l’Amministrazione Comunale anche la possibilità di
fruizione di vie e piazze pubbliche per i parcheggi e/o la mobilità della
clientela.
e. Saranno ammessi in un solo esercizio oltre
alle attività commerciali anche
altri servizi.
f. Le nuove aperture di esercizi commerciali
sono consentite nel rispetto delle norme richiamate dalla D.C.R. 59-10831/2006
e seguiranno le seguenti disposizioni.
per gli esercizi di vicinato
con semplice comunicazione, con effetto trascorsi i 30 gg., previa verifica
delle conformità degli aspetti urbanistici.
g. Le istanze pervenute al Comune saranno
esaminate e sarà dato il riscontro entro 90 giorni dalla data del protocollo di
arrivo.
h. È ammesso il trasferimento di esercizi di
vendita, nell’ambito del territorio comunale solo ed esclusivamente nelle zone
ammesse dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C..
j. Nelle comunicazioni di apertura di esercizi
commerciali di cui all’art. 15 c. 3, lett. b della D.C.R. 59-1831/2006, va
posta attenzione al numero di esercizi commerciali che si andranno ad insediare
tenendo conto che se nello stesso edificio o più edifici dotati di spazi e
servizi comuni funzionali agli esercizi stessi, la superficie di vendita supera
i m2 150 consentiti, verrà configurata la tipologia di
k. Se gli esercizi commerciali che si andranno
ad insediare saranno separati da spazi
pubblici, vie o piazze non si configurerà il
l. Non si configura il
m. Le
autorizzazioni commerciali all’esercizio di medie strutture di vendita al
dettaglio in sede fissa dovranno essere rilasciate contestualmente al rilascio
del Permesso di Costruire, così come precisato e prescritto all’art. 28 delle
D.C.R. 59-10831/2006.
3. TIPOLOGIE DI STRUTTURE DISTRIBUTIVE
NELLE AREE OMOGENEE
L’insediamento delle attività del
Commercio al dettaglio in sede fissa viene ammesso per le seguenti tipologie di
strutture distributive nelle aree omogenee definite dal P.R.G.C. ed ammesse
dalle N.T.A. in vigore negli ambiti in appresso indicati.
I- Nelle AREE
”A” O CENTRO STORICO, aree residenziali con caratteristiche storiche
- Capoluogo: Area di centro storico – A1
Tipologie di strutture distributive ammesse:
1)
addensamento storico rilevante- A1;
2)
esercizi con superficie di vendita sino a
- Frazione Rabioux: Area di centro storico – A2
Tipologie di strutture distributive ammesse nell’area
perimetrata del centro storico:
1)
solo esercizi di vicinato con superficie di vendita
sino a
- Frazione Bertines: Area di centro storico – A3
Tipologie di strutture distributive ammesse nell’area
perimetrata del centro storico:
1)
solo esercizi di vicinato con superficie di vendita sino
a
- Frazione Caldane: Area di centro storico – A6
Tipologie di strutture distributive ammesse nell’area
perimetrata del centro storico:
1)
solo esercizi di vicinato con superficie di vendita
sino a
- Frazione Torrette: Area di centro storico – A7
Tipologie di strutture distributive ammesse nell’area
perimetrata del centro storico:
1)
solo esercizi di vicinato con superficie di vendita
sino a
In tutte le aree urbanistiche sopra richiamate valgono le
seguenti prescrizioni:
a) superfici a
parcheggio, come previsto dalle N.T.A. e dall’art. 21 della L.R. 56/77 ed una
verifica di impatto sulla viabilità ai sensi dell’art. 26 della D.C.R.
59-10831/2006.
b) l’Amministrazione Comunale
provvederà:
- a
disciplinare l’orario di carico e scarico delle merci in concertazione con i
rappresentanti di categoria, il tutto
ai sensi dell’art. 26 D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006;
- a
introdurre le limitazioni alla circolazione stradale in funzione della presenza
di attività commerciali e connesse agli spazi da destinare a parcheggio ed una
verifica di impatto sulla viabilità ai sensi dell’art. 26 della D.C.R.
59-10831/2006.
c) le superficie
di vendita dovranno attenersi ai limiti fissati dall’art. 6 c. 1 bis della
D.C.R. 59-10831/06, fatta eccezione per l’addensamento storico A1 del
capoluogo.
d)
l’Amministrazione Comunale, ove richiesto in occasione di insediamenti di
strutture di vendita, regolamenterà, con apposite disposizioni, gli esercizi al
fine di evitare lo snaturamento della situazione dei luoghi e l’applicazione
dell’art. 23 della D.C.R. 59-10831/2006 dovrà essere operata ogni qual volta si
renderà necessario.
II – In tutte le AREE “B” del capoluogo, aree
residenziali a capacità residenziale esaurita e in tutte le AREE “Ce”, “Cc” e
“Cp”, residenziali esistenti di completamento e di nuovo impianto.
Tipologie di
strutture distributive ammesse:
1)
esercizi con superficie di vendita sino a
Prescrizioni:
a) superfici a parcheggio, come previsto all’art. 14 delle presenti
N.T.A.;
b) l’Amministrazione Comunale provvederà:
- a disciplinare l’orario di carico e scarico delle merci in
concertazione con i rappresentanti di categoria, e la verifica di impatto sulla viabilità ai sensi dell’art. 26 D.C.R.
59-10831 del 24/03/2006;
- ad introdurre le limitazioni alla circolazione stradale in funzione
della presenza di attività commerciali e connesse agli spazi da destinare a
parcheggio.
c) le superfici
di vendita dovranno attenersi ai limiti fissati dall’art. 6 c. 1 bis della
D.C.R. 59-10831/06,
III – Nelle
AREE “Da”, “Dp” - aree per impianti produttivi artigianali esistenti e confermati,
nonchè di nuovo impianto e nelle AREE,”S1 ad uso terziario ricettivo
Tipologia di
strutture distributive ammesse:
1)
esercizi con superficie di vendita sino a
Prescrizioni:
a) superfici a parcheggio, come previsto all’art. 14 delle presenti
N.T.A.;
b) l’Amministrazione Comunale provvederà:
- a disciplinare l’orario di carico e scarico delle merci in
concertazione con i rappresentanti di categoria e la verifica di impatto sulla viabilità ai sensi dell’art. 26 D.C.R.
59-10831 del 24/03/2006;
- ad introdurre le limitazioni alla circolazione stradale in funzione
della presenza di attività commerciali e connesse agli spazi da destinare a
parcheggio.
c) le superficie di vendita dovranno
attenersi ai limiti fissati dall’art. 6 c. 1 bis della D.C.R. 59-10831/06,
IV – Nelle AREE pubbliche –“ SV, SP, SC, SI, SZ”
Tipologia di strutture distributive ammesse:
- esercizi di commercio temporaneo su aree pubbliche sino a
1. Con
l’entrata in vigore della D.C.R. 59-10831 del 23/04/2006 il comune sospende
ogni procedura relativa al rilascio di autorizzazioni di commercio al dettaglio
in sede fissa.
2.
Detta
sospensione è limitata esclusivamente alle autorizzazioni commerciali per
insediamenti di medie strutture e resterà tale sino all’adeguamento previsto
dalla citata D.C.R.
Nelle aree in cui è ammesso il
commercio al dettaglio resta valida l’ammissibilità prevista e regolamentata
dalle N.T.A. per gli esercizi di vicinato.
3. In tutte le
aree omogenee sopra richiamate rimane quindi stabilito che gli esercizi di
vicinato, non dovendo ricorrere all’autorizzazione da parte del comune, sono
ammessi secondo le disposizioni vigenti. Nelle
aree Dai, E, E1, VD, VM, Vp eventuali insediamenti commerciali, dovute ad
esigenze particolari, dovranno essere preventivamente autorizzati.