Art. 35       Attività del commercio al dettaglio in sede fissa

1.      L’attività del commercio al dettaglio in sede fissa, su tutto il territorio comunale sono regolamentate dal presente articolo.

Il Comune di Casteldelfino è dotato di Piano di sviluppo del commercio al dettaglio in sede fissa che prevede l’ammissibilità e regolamenta gli insediamenti commerciali.

Le aree omogenee dove sono ammessi insediamenti commerciali regolamentati dalla D.C.R. 59-10831 del 23/04/2006 sono state individuate con l’adozione dei criteri per l’apertura, trasferimento e/o ampliamento dei strutture di vendita, in data 23/06/2008 con D.C.C. n. 9.

Al fine di facilitare l’applicazione ed univoca interpretazione delle disposizioni al riguardo si elencano di seguito i criteri e le modalità di valutazione delle tipologie delle strutture distributive ammesse.

 

A tal fine si precisa quanto segue:

a.       Per commercio al dettaglio in sede fissa deve intendersi l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci per conto proprio e le rivenda direttamente al privato consumatore.

 

b.      Per superficie di vendita, deve intendersi quella destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili.

Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi.

La superficie di vendita viene definita per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l’area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio del Permesso di Costruire.

 

c.       Per superficie di vendita annessa ad attività produttiva artigianale o industriale deve intendersi quella ricavata in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione e non dovrà superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato.

Detta limitazione non vincola le superfici di vendita situate in addensamenti e/o localizzazioni commerciali.

 

d.      Per superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano  esclusivamente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionari auto, legnami, materiali per l’edilizia e simili) deve intendersi quella limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorchè comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva.  Ai fini del presente punto, è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di un atto di impegno, d’obbligo tra Comune e operatore che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. 114/98 e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al netto della superficie espositiva, di cui al successivo comma.

 

e.       Per superficie espositiva deve intendersi la parte dell’unità immobiliare a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili. L’area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue.

 

f.        Non costituisce superficie di vendita l’area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistante, o integrata con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali e le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazioni, uffici e servizi.

 

g.      Il Comune di Casteldelfino, avendo una popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, seguendo la classificazione degli esercizi commerciali, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. d) ed f) del D.Lgs 114/1998 e dell’art. 8 della D.C.R. 59-10831/06, potrà ospitare:

- esercizi di vicinato: esercizi che potranno avere una superficie di vendita sino a m2 150;

 

h.      Per quanto attiene alla regolamentazione di centri commerciali classico, sequenziale o naturale, essendo il territorio del Comune di Casteldelfino non interessato, si rimanda a quanto prescritto nella D.C.R. 59-10831/06.

Il centro commerciale pubblico, invece, è rappresentato da mercati solo su area pubblica e da unità immobiliari predisposte per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche disciplinate dal titolo X del D.Lgs. n. 114/1998.

 

i.        I centri polifunzionali di servizio, ai sensi dell’articolo 19, c. 3, si intendono uno o più esercizi commerciali ubicati in un’unica struttura o complesso che si possono realizzare, anche in “precario”, su area pubblica, eventualmente integrata con un distributore di carburante, cui  si associa una pluralità di altri servizi, quali, ad esempio:

a.             sportelli o servizi decentrati del comune, officine, ufficio postale, bancario simili;

b.                sportelli e centri turistici, di informazione, pro-loco e simili;

c.                presidi farmaceutici, medici, veterinari, e simili;

d.                biglietterie, fermate autolinee, centri prenotazioni, e simili;

e.                servizi per la casa e la persona;

f.                 bar, circoli, vendita tabacchi, rivendita giornali e riviste;

g.                impianti sportivi e ricreativi;

h.                strutture ricettive.

 

j.        L’offerta commerciale è il complesso dei prodotti e relativi servizi venduti da un singolo esercizio commerciale, si può suddividere in:

1)  offerta alimentare;

2)  offerta non alimentare o extra-alimentare;

3)  offerta mista.

 

 

 

2.         OPERATIVITA’ NEL SETTORE

 

a.                   L’approvazione dei progetti, le nuove aperture di attività commerciali, i trasferimenti, gli ampliamenti, le modifiche o l’aggiunta di settore merceologico dovranno essere contenute nella superficie massima di m2 150 per gli esercizi di vicinato. Restano salve le possibilità dell’ampliamento fisiologico contemplato dall’art. 15 c. 9 della D.C.R. 59-10831/2006.

 

b.      Fatte salve le disposizioni urbanistiche ed edilizie contemplate dalle N.T.A. in vigore, le attività commerciali vengono disciplinate ed ammesse nelle aree omogenee definite dal vigente P.R.G.C., ed espressamente elencate nel successivo punto 3.

 

c.      Per le attività di cui alla presente delibera, il fabbisogno di parcheggi e di aree di sosta di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. per gli esercizi commerciali di vicinato è quantificato secondo i parametri precisati dalle vigenti N.T.A.

 

d.    Nel centro storico, contemporaneamente all’apertura di esercizi di vendita  verrà concordata con l’Amministrazione Comunale anche la possibilità di fruizione di vie e piazze pubbliche per i parcheggi e/o la mobilità della clientela.

 

e.     Saranno ammessi in un solo esercizio oltre alle attività commerciali anche   altri  servizi.

 

f.     Le nuove aperture di esercizi commerciali sono consentite nel rispetto delle norme richiamate dalla D.C.R. 59-10831/2006 e seguiranno le seguenti disposizioni.

per gli esercizi di vicinato con semplice comunicazione, con effetto trascorsi i 30 gg., previa verifica delle conformità degli aspetti urbanistici.

 

g.    Le istanze pervenute al Comune saranno esaminate e sarà dato il riscontro entro 90 giorni dalla data del protocollo di arrivo.

 

h.    È ammesso il trasferimento di esercizi di vendita, nell’ambito del territorio comunale solo ed esclusivamente nelle zone ammesse dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C..

 

j.     Nelle comunicazioni di apertura di esercizi commerciali di cui all’art. 15 c. 3, lett. b della D.C.R. 59-1831/2006, va posta attenzione al numero di esercizi commerciali che si andranno ad insediare tenendo conto che se nello stesso edificio o più edifici dotati di spazi e servizi comuni funzionali agli esercizi stessi, la superficie di vendita supera i m2 150 consentiti, verrà configurata la tipologia di centro commerciale, quindi non potrà essere ammessa.

 

k.    Se gli esercizi commerciali che si andranno ad insediare saranno separati da  spazi pubblici, vie o piazze non si configurerà il centro commerciale ai sensi dell’art. 6, c. 1/bis della D.C.R. 59-10831/2006, quindi potranno essere ammessi.

 

l.     Non si configura il centro commerciale qualora la sequenza di esercizi commerciali si trovano in un addensamento commerciale.

 

m.    Le autorizzazioni commerciali all’esercizio di medie strutture di vendita al dettaglio in sede fissa dovranno essere rilasciate contestualmente al rilascio del Permesso di Costruire, così come precisato e prescritto all’art. 28 delle D.C.R. 59-10831/2006.

 

3.         TIPOLOGIE DI STRUTTURE DISTRIBUTIVE NELLE AREE OMOGENEE

L’insediamento delle attività del Commercio al dettaglio in sede fissa viene ammesso per le seguenti tipologie di strutture distributive nelle aree omogenee definite dal P.R.G.C. ed ammesse dalle N.T.A. in vigore negli ambiti in appresso indicati.

 

I-  Nelle AREE ”A” O CENTRO STORICO, aree residenziali con caratteristiche storiche

- Capoluogo: Area di centro storico – A1

Tipologie di strutture distributive ammesse:

1)      addensamento storico rilevante- A1;

2)      esercizi con superficie di vendita sino a 150 m2 con i limiti di cui alla Tabella 6, art. 7 D.C.R. 59-10831/2006, così come modificata e precedentemente riportata.

 

- Frazione Rabioux: Area di centro storico – A2

Tipologie di strutture distributive ammesse nell’area perimetrata del centro storico:

1)      solo esercizi di vicinato con superficie di vendita sino a 150 m2.

 

- Frazione Bertines: Area di centro storico – A3

Tipologie di strutture distributive ammesse nell’area perimetrata del centro storico:

1)      solo esercizi di vicinato con superficie di vendita sino a 150 m2.

 

- Frazione Caldane: Area di centro storico – A6

Tipologie di strutture distributive ammesse nell’area perimetrata del centro storico:

1)      solo esercizi di vicinato con superficie di vendita sino a 150 m2.

 

- Frazione Torrette: Area di centro storico – A7

Tipologie di strutture distributive ammesse nell’area perimetrata del centro storico:

1)      solo esercizi di vicinato con superficie di vendita sino a 150 m2.

 

In tutte le aree urbanistiche sopra richiamate valgono le seguenti prescrizioni:

a) superfici a parcheggio, come previsto dalle N.T.A. e dall’art. 21 della L.R. 56/77 ed una verifica di impatto sulla viabilità ai sensi dell’art. 26 della D.C.R. 59-10831/2006.

b) l’Amministrazione Comunale provvederà:

-       a disciplinare l’orario di carico e scarico delle merci in concertazione con i rappresentanti di categoria, il tutto ai sensi dell’art. 26 D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006;            

-       a introdurre le limitazioni alla circolazione stradale in funzione della presenza di attività commerciali e connesse agli spazi da destinare a parcheggio ed una verifica di impatto sulla viabilità ai sensi dell’art. 26 della D.C.R. 59-10831/2006.

c) le superficie di vendita dovranno attenersi ai limiti fissati dall’art. 6 c. 1 bis della D.C.R. 59-10831/06, fatta eccezione per l’addensamento storico A1 del capoluogo.

d) l’Amministrazione Comunale, ove richiesto in occasione di insediamenti di strutture di vendita, regolamenterà, con apposite disposizioni, gli esercizi al fine di evitare lo snaturamento della situazione dei luoghi e l’applicazione dell’art. 23 della D.C.R. 59-10831/2006 dovrà essere operata ogni qual volta si renderà necessario.

 

II – In tutte le AREE “B” del capoluogo, aree residenziali a capacità residenziale esaurita e in tutte le AREE “Ce”, “Cc” e “Cp”, residenziali esistenti di completamento e di nuovo impianto.

Tipologie di strutture distributive ammesse:

1)      esercizi con superficie di vendita sino a 150 m2;

 

Prescrizioni:

a) superfici a parcheggio, come previsto all’art. 14 delle presenti N.T.A.;

b) l’Amministrazione Comunale provvederà:

- a disciplinare l’orario di carico e scarico delle merci in concertazione con i rappresentanti di categoria, e la verifica di impatto sulla viabilità ai sensi dell’art. 26 D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006;

- ad introdurre le limitazioni alla circolazione stradale in funzione della presenza di attività commerciali e connesse agli spazi da destinare a parcheggio.

c) le superfici di vendita dovranno attenersi ai limiti fissati dall’art. 6 c. 1 bis della D.C.R. 59-10831/06,

 

 

 

 III – Nelle AREE “Da”, “Dp” - aree per impianti produttivi artigianali esistenti e confermati, nonchè di nuovo impianto e nelle AREE,”S1 ad uso terziario ricettivo

Tipologia di strutture distributive ammesse:

1)      esercizi con superficie di vendita sino a 150 m2;

 

Prescrizioni:

a) superfici a parcheggio, come previsto all’art. 14 delle presenti N.T.A.;

b) l’Amministrazione Comunale provvederà:

- a disciplinare l’orario di carico e scarico delle merci in concertazione con i rappresentanti di categoria e la verifica di impatto sulla viabilità ai sensi dell’art. 26 D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006;

- ad introdurre le limitazioni alla circolazione stradale in funzione della presenza di attività commerciali e connesse agli spazi da destinare a parcheggio.

c) le superficie di vendita dovranno attenersi ai limiti fissati dall’art. 6 c. 1 bis della D.C.R. 59-10831/06,

 

IV – Nelle AREE pubbliche –“ SV, SP, SC, SI, SZ”

Tipologia di strutture distributive ammesse:

- esercizi di commercio temporaneo su aree pubbliche sino a 150 m2, autorizzate dall’Amministrazione Comunale che terranno conto delle disposizioni di cui agli artt. 23, 26, 28 della D.C.R. 59-10831/2006.

 

 

1.         Con l’entrata in vigore della D.C.R. 59-10831 del 23/04/2006 il comune sospende ogni procedura relativa al rilascio di autorizzazioni di commercio al dettaglio in sede fissa.

 

2.            Detta sospensione è limitata esclusivamente alle autorizzazioni commerciali per insediamenti di medie strutture e resterà tale sino all’adeguamento previsto dalla citata D.C.R.

Nelle aree in cui è ammesso il commercio al dettaglio resta valida l’ammissibilità prevista e regolamentata dalle N.T.A. per gli esercizi di vicinato.

 

3.         In tutte le aree omogenee sopra richiamate rimane quindi stabilito che gli esercizi di vicinato, non dovendo ricorrere all’autorizzazione da parte del comune, sono ammessi secondo le disposizioni vigenti.            Nelle aree Dai, E, E1, VD, VM, Vp eventuali insediamenti commerciali, dovute ad esigenze particolari, dovranno essere preventivamente autorizzati.