Art. 36       Distanze tra i fabbricati e dai confini di proprietà

1 -        Il presente articolo, regolamentante le distanze tra i fabbricati ed i confini di proprietà, si applica a tutte le aree del P.R.G.C. per gli interventi di nuova costruzione ed ampliamento dei fabbricati esistenti, fatta eccezione delle disposizioni relative all’area A (o Centro Storico).

 

2 -        Restano salve le disposizioni del P.R.G. che impongono maggiori distanze mediante norme espresse e speciali, oppure mediante rappresentazioni grafiche contenute negli elaborati grafici del P.R.G. medesimo.

 

3 -        E’ comunque sempre consentita l’edificazione in aderenza a fabbricati esistenti e insistenti sul confine del fondo limitrofo, ove la parete cui fare aderire o appoggiare la costruzione, non sia una parete finestrata.

 

4 -        Per parete finestrata si intende la parete del fabbricato in cui si aprono una o più vedute ai sensi del Codice Civile; le semplici luci, ancorché irregolari, ma prive della capacità di consentire l’affaccio, non danno luogo a pareti finestrate.

 

5 -        La distanza si misura dal massimo sporto della parete, escludendo però i cornicioni e gli sporti del tetto sporgenti non più di cm. 150, gli elementi decorativi, le pensiline, i balconi la cui sporgenza non superi i cm. 150, gli accessori quali gronde ed impianti.

            La distanza minima tra costruzioni opera ove le costruzioni stesse si fronteggino, e nella misura in cui si fronteggiano: essa è data dalla misura della perpendicolare al fronte della costruzione che incontra il fronte opposto dell’altra costruzione nel punto più vicino.

 

6 -        Nella realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1, devono essere rispettate le distanze minime tra costruzioni prescritte dall’art. 9 D.M. 02/04/1968 n° 1444:

a.         agli ampliamenti in altezza (sopraelevazioni) si applicano le disposizioni che precedono ove la sopraelevazione fronteggi un’altra costruzione.

Non si applicano le disposizioni medesime, ma solo quelle sulle distanze dai confini, ove la sopraelevazione sovrasti altimetricamente la copertura della costruzione antistante.

 

7 -        In tutte le aree del P.R.G.C., ad eccezione della zona A, devono essere rispettate le seguenti distanze minime dal confine della proprietà:

a.         5 metri minimi;

b.         ove la costruzione abbia altezza superiore ai 10 metri, distanza pari all’altezza della stessa diminuita di 5 metri;

 

8 -        Le disposizioni del precedente comma non si applicano, (ed è consentita l’edificazione sul confine, peraltro senza pregiudizio delle disposizioni in tema di distanza minima tra costruzioni) ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a.         il proprietario del fondo confinante presti assenso registrato e trascritto, obbligandosi al necessario arretramento in caso di sua futura edificazione o alla costruzione in aderenza;

b.         sia proposta la realizzazione sul confine di fabbricati insistenti sulle proprietà fra loro confinanti, e l’intervento sia oggetto di concessioni edilizie contestuali.

 

9 -        Per gli interventi da eseguire in zona A (centro storico), valgono le disposizioni del Codice Civile per quanto attiene alla distanza dai confini ed apertura di vedute.

Per le distanze tra i fabbricati si dovrà fare riferimento a quanto prescritto all’art. 9 del D.M. 02/04/1968 n° 1444; “… omissis … 1) Zona A: per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;…