1 - Il presente
articolo, regolamentante le distanze tra i fabbricati ed i confini di
proprietà, si applica a tutte le aree del P.R.G.C. per gli interventi di nuova
costruzione ed ampliamento dei fabbricati esistenti, fatta eccezione delle disposizioni
relative all’area A (o Centro Storico).
2 - Restano
salve le disposizioni del P.R.G. che impongono maggiori distanze mediante norme
espresse e speciali, oppure mediante rappresentazioni grafiche contenute negli
elaborati grafici del P.R.G. medesimo.
3 - E’ comunque sempre consentita l’edificazione in aderenza a
fabbricati esistenti e insistenti sul confine del fondo limitrofo, ove la
parete cui fare aderire o appoggiare la costruzione, non sia una parete
finestrata.
4 - Per parete
finestrata si intende la parete del fabbricato in cui si aprono una o più
vedute ai sensi del Codice Civile; le semplici luci, ancorché irregolari, ma
prive della capacità di consentire l’affaccio, non danno luogo a pareti
finestrate.
5 - La distanza
si misura dal massimo sporto della parete, escludendo però i cornicioni e gli
sporti del tetto sporgenti non più di cm. 150, gli elementi decorativi, le
pensiline, i balconi la cui sporgenza non superi i cm. 150, gli accessori quali
gronde ed impianti.
La distanza minima tra costruzioni opera
ove le costruzioni stesse si fronteggino, e nella misura in cui si
fronteggiano: essa è data dalla misura della perpendicolare al fronte della
costruzione che incontra il fronte opposto dell’altra costruzione nel punto più
vicino.
6 - Nella
realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1, devono essere
rispettate le distanze minime tra costruzioni prescritte dall’art. 9 D.M.
02/04/1968 n° 1444:
a. agli ampliamenti in altezza
(sopraelevazioni) si applicano le disposizioni che precedono ove la
sopraelevazione fronteggi un’altra costruzione.
Non si
applicano le disposizioni medesime, ma solo quelle sulle distanze dai confini,
ove la sopraelevazione sovrasti altimetricamente la copertura della costruzione
antistante.
7 - In tutte le
aree del P.R.G.C., ad eccezione della zona A, devono essere rispettate le
seguenti distanze minime dal confine della proprietà:
a.
b. ove
la costruzione abbia altezza superiore ai
8 - Le
disposizioni del precedente comma non si applicano, (ed è consentita
l’edificazione sul confine, peraltro senza pregiudizio delle disposizioni in
tema di distanza minima tra costruzioni) ove si verifichi una delle seguenti
condizioni:
a. il
proprietario del fondo confinante presti assenso registrato e trascritto,
obbligandosi al necessario arretramento in caso di sua futura edificazione o
alla costruzione in aderenza;
b. sia
proposta la realizzazione sul confine di fabbricati insistenti sulle proprietà
fra loro confinanti, e l’intervento sia oggetto di concessioni edilizie
contestuali.
9 - Per gli
interventi da eseguire in zona A (centro storico), valgono le disposizioni del
Codice Civile per quanto attiene alla distanza dai confini ed apertura di
vedute.
Per le distanze tra i fabbricati
si dovrà fare riferimento a quanto prescritto all’art. 9 del D.M. 02/04/1968 n°
1444; “… omissis … 1) Zona A: per le
operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le
distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti
tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni
aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;…”