Art. 37       Rettifiche di allineamenti

            In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 29 del R.E. in vigore si dispone quanto segue:

1)         in caso di costruzione e ricostruzione di edifici fatta eccezione dell’area A (Centro Storico) il Comune potrà, ordinare la rettifica degli allineamenti tortuosi per una profondità non superiore a m. 5,00 dalla linea di fabbrica preesistente.

2)         nel caso in cui su un lato o su ambo i lati da rettificare non esistano opere di fabbrica, il Comune potrà chiedere la rettifica fino ad una profondità non superiore a m. 10 dai bordi stradali esistenti.

3)         Per interesse di pubblica utilità è consentita l’edificazione a confine con la sede di strade di competenza Comunale ed interne al centro abitato, in tal caso l’intervento verrà regolamentato dal Consiglio Comunale.