In
ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 29 del R.E. in vigore si dispone
quanto segue:
1) in caso di costruzione e ricostruzione
di edifici fatta eccezione dell’area A (Centro Storico) il Comune potrà,
ordinare la rettifica degli allineamenti tortuosi per una profondità non
superiore a m. 5,00 dalla linea di fabbrica preesistente.
2) nel caso in cui su un lato o su ambo i
lati da rettificare non esistano opere di fabbrica, il Comune potrà chiedere la
rettifica fino ad una profondità non superiore a m. 10 dai bordi stradali
esistenti.
3) Per interesse di pubblica utilità è
consentita l’edificazione a confine con la sede di strade di competenza
Comunale ed interne al centro abitato, in tal caso l’intervento verrà
regolamentato dal Consiglio Comunale.