Art. 38       Aree di rispetto: cimiteri, impianti di depurazione, discariche,      acquedotti, elettrodotti, corsi d’acqua e tele-radio-telecominicazione – usi civici

1 -        Il P.R.G.C. individua cartograficamente le aree di rispetto.

In esse non sono ammesse nuove costruzioni se non per l’esecuzione di urbanizzazioni primarie, ampliamenti del cimitero e strutture al suo servizio.

Sono tuttavia ammesse le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le ristrutturazioni su edifici esistenti.

Sono ammessi altresì, la realizzazione di parcheggi, parchi pubblici anche attrezzati, impianti sportivi che non comportino nuove volumetrie e la coltivazione di colture arboree anche industriali o di ornamento e la normale conduzione agricola degli appezzamenti.

E’ altresì ammessa la ristrutturazione su fabbricati situati in fascia di rispetto stradale con il preciso vincolo che eventuali ampliamenti, contenuti nel 20% della volumetria residenziale, saranno consentiti esclusivamente sul lato dell’edificio opposto alla strada e sulle testate laterali, nel caso richiedano ampliamento della superficie coperta.

 

2 -        Le aree di dette fasce di rispetto possono essere asservite alla proprietà degli impianti e le rispettive superfici possono essere accorpate alle rispettive superfici fondiarie purché coerenti, con parametri ed indici della zona propria, fatta eccezione della zona E (zona agricola) per la quale le proprietà possono essere anche non contigue.

 

3 -        La profondità delle fasce di rispetto inedificabili, anche in presenza di eventuali rappresentazioni cartografiche difformi, deve comunque garantire l'osservanza dei seguenti minimi:

·      dai cimiteri, in conformità ai contenuti dell’art. 27 L.R. 56/77 e s.m.i. commi 5, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinques                                                    m.   200

·      dalle aree destinate agli impianti di depurazione                         m.   100

dalle opere di presa degli acquedotti, dalle sorgenti e pozzi, di acqua destinata al consumo umano, in assenza dell’individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili tramite specifico provvedimento da parte della Regione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dall’art. 94 del D.Lgs 152/2006. Tali aree di salvaguardia sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

-          Zona di tutele assoluta, corrispondente ad una circonferenza di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione;

-          Zona di rispetto, corrispondente ad una circonferenza di raggio 200 metri con centro nel punto di captazione.

In detta zona di rispetto sono tassativamente vietate le sottoelencate attività, ai sensi dell’art. 94, comma 4, del D. Lgs. n° 152 del 03-04-2006:

a)   dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;

b)   accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c)   spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d)   dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

e)   aree cimiteriali;

f)    apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g)   apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica;

h)   gestione di rifiuti;

i)    stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

j)    centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

k)   pozzi perdenti,

l)    pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, a netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

4 -        Per gli elettrodotti valgono le normative specifiche, fasce di rispetto comprese, di cui alle norme nazionali (D.P.C.M. 08/07/2003, Legge 22/02/2001 n° 36, D. Direttiva Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29/05/2008) e regionali (L.R. 03/08/2004 n° 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica.

Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all’interno della fascia di rispetto (D. Direttiva Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29/05/2008), ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

 

5 -        La fascia di rispetto ed i corsi d'acqua dichiarati pubblici e cartograficamente individuati nelle tavole di P.R.G.C. dovranno osservare le disposizioni di cui:

-     all’art. 29 L.R. 56/77 e s.m.i.;

-          all’art. 96 R.D. n° 523 del 25/07/1904;

-          all’art. 142 e seguenti del D.Lgs. 42/04, così come modificato dal D.Lgs. 157 del 24/03/2006, per il parere vincolante relativo ad interventi compresi nella fascia di m 150 dal corso d’acqua.

 

            Le fasce di rispetto contemplate dall’art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. ed articolo 96 del R.D. n. 523 del 25/07/1904 resteranno in vigore sino a nuova disciplina locale stabilita a seguito di ulteriori studi idraulici e idrogeologici sui corsi d’acqua interessati a seguito dei quali potranno essere ridotte od aumentate.

            Detti studi potranno essere promossi dall’Ente Pubblico e/o dai privati.

            Il loro accoglimento avverrà attraverso la Variante Strutturale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 c. 4 L.R. 56/77 e s.m.i.

 

6 -        Aree di rispetto spondale del torrente “Varaita

            Le aree in fascia di rispetto del torrente Varaita, ove ammesso dalla Carta di Sintesi, sono consentite attività agricole e per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

            Il permesso di costruire è sottoposto al preventivo parere di cui alle disposizioni sopra elencate.

            Per i terreni, non classificati in Classe IIIa sotto l’aspetto di pericolosità geomorfologica ed evidenziati nella Carta di Sintesi del P.R.G.C., si prescrive che le relative superfici territoriali concorrano al conteggio per l’edificazione in area agricola consentita.

 

7 -        Per l’installazione degli impianti radioelettrici e la protezione dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si fa riferimento alle norme in materia, che allo stato attuale, fanno capo alla L. 36/2001, al D.Lgs 259/2003 e s.m.i. alla L.R. 19/2004 e sue deliberazioni attuative.

Nelle aree di inidoneità all’edificazione o di rischio idrogeologico sono ammessi gli interventi di normale ceduazione con piantumazioni sostitutive, nonché le opere di consolidamento ritenute necessarie, previe indagini idro-geomorfologiche.

 

Usi civici

I terreni individuati nelle tavole di P.R.G.C. con l’apposita campitura sono gravati dal vincolo di “usi civici”, ai sensi dell’Ordinanza Commissariale del 22/02/1932 e ai sensi del Decreto Commissariale del 22/12/1934.

Pertanto, detti terreni, ai sensi della L. 431/1985, ora del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, art. 142, 1° comma, lett. h., sono sottoposti a tutela ambientale di competenza regionale ai sensi dell’art. 146 del citato D.Lgs.

Nelle tavole di P.R.G.C. vengono riportate le destinazioni iniziali delle colture allora presenti. Ogni modifica alla destinazione d’uso dovrà essere autorizzata dal Settore usi civici della Regione, in difetto, ogni provvedimento autorizzativo resterà privo di efficacia in quanto illegittimo.