1 - Il
P.R.G.C. individua cartograficamente le aree di rispetto.
In esse non sono
ammesse nuove costruzioni se non per l’esecuzione di urbanizzazioni primarie,
ampliamenti del cimitero e strutture al suo servizio.
Sono tuttavia
ammesse le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le ristrutturazioni su
edifici esistenti.
Sono ammessi
altresì, la realizzazione di parcheggi, parchi pubblici anche attrezzati,
impianti sportivi che non comportino nuove volumetrie e la coltivazione di
colture arboree anche industriali o di ornamento e la normale conduzione
agricola degli appezzamenti.
E’
altresì ammessa la ristrutturazione su fabbricati situati in fascia di rispetto
stradale con il preciso vincolo che eventuali ampliamenti, contenuti nel 20%
della volumetria residenziale, saranno consentiti esclusivamente sul lato
dell’edificio opposto alla strada e sulle testate laterali, nel caso richiedano
ampliamento della superficie coperta.
2 - Le
aree di dette fasce di rispetto possono essere asservite alla proprietà degli
impianti e le rispettive superfici possono essere accorpate alle rispettive
superfici fondiarie purché coerenti, con parametri ed indici della zona
propria, fatta eccezione della zona E (zona agricola) per la quale le proprietà
possono essere anche non contigue.
3 - La profondità delle fasce di rispetto
inedificabili, anche in presenza di eventuali rappresentazioni cartografiche
difformi, deve comunque garantire l'osservanza dei seguenti minimi:
·
dai cimiteri, in conformità ai contenuti dell’art. 27
L.R. 56/77 e s.m.i. commi 5, 6, 6 bis, 6 ter, 6
quater, 6 quinques m. 200
·
dalle aree destinate agli impianti di depurazione m. 100
dalle opere di presa degli acquedotti, dalle sorgenti
e pozzi, di acqua destinata al consumo umano, in assenza dell’individuazione
delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili tramite specifico
provvedimento da parte della Regione ai sensi del regolamento regionale
15/R/2006, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito
dall’art. 94 del D.Lgs 152/2006. Tali aree di
salvaguardia sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:
-
Zona di tutele assoluta, corrispondente ad una
circonferenza di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione;
-
Zona di rispetto, corrispondente ad una circonferenza
di raggio 200 metri con centro nel punto di captazione.
In detta zona di rispetto sono tassativamente vietate
le sottoelencate attività, ai sensi dell’art. 94, comma 4, del D. Lgs. n° 152
del 03-04-2006:
a) dispersione di fanghi e
acque reflue, anche se depurate;
b) accumulo di concimi chimici,
fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi
chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione
che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle
tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo
di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono
essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad
eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli
finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle
caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti
ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
j) centri di raccolta,
demolizione e rottamazione di autoveicoli;
k) pozzi perdenti,
l) pascolo e stabulazione di
bestiame che ecceda i
4 - Per
gli elettrodotti valgono le normative specifiche, fasce di rispetto comprese,
di cui alle norme nazionali (D.P.C.M. 08/07/2003, Legge 22/02/2001 n° 36, D.
Direttiva Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
29/05/2008) e regionali (L.R. 03/08/2004 n° 19 “Nuova disciplina regionale
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici”), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e
modifica.
Nel caso di attuazione di nuove aree
ricadenti all’interno della fascia di rispetto (D. Direttiva Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29/05/2008), ai sensi di
quanto previsto all’art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è
consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario
ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
5 - La
fascia di rispetto ed i corsi d'acqua dichiarati pubblici e cartograficamente
individuati nelle tavole di P.R.G.C. dovranno osservare le disposizioni di cui:
- all’art.
-
all’art. 96 R.D. n° 523 del 25/07/1904;
-
all’art. 142 e seguenti del D.Lgs.
42/04, così come modificato dal D.Lgs. 157 del 24/03/2006,
per il parere vincolante relativo ad interventi compresi nella fascia di m 150
dal corso d’acqua.
Le
fasce di rispetto contemplate dall’art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. ed articolo 96 del R.D. n. 523 del 25/07/1904
resteranno in vigore sino a nuova disciplina locale stabilita a seguito di
ulteriori studi idraulici e idrogeologici sui corsi d’acqua interessati a
seguito dei quali potranno essere ridotte od aumentate.
Detti
studi potranno essere promossi dall’Ente Pubblico e/o dai privati.
Il
loro accoglimento avverrà attraverso
6 - Aree
di rispetto spondale del torrente “Varaita”
Le
aree in fascia di rispetto del torrente Varaita, ove
ammesso dalla Carta di Sintesi, sono consentite attività agricole e per gli
edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, che non alterino lo stato
dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.
Il
permesso di costruire è sottoposto al preventivo parere di cui alle
disposizioni sopra elencate.
Per
i terreni, non classificati in Classe IIIa sotto
l’aspetto di pericolosità geomorfologica ed evidenziati nella Carta di Sintesi del
P.R.G.C., si prescrive che le relative superfici territoriali concorrano al
conteggio per l’edificazione in area agricola consentita.
7 - Per
l’installazione degli impianti radioelettrici e la protezione dell’esposizione
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si fa riferimento alle norme
in materia, che allo stato attuale, fanno capo alla L. 36/2001, al D.Lgs 259/2003 e s.m.i. alla L.R.
19/2004 e sue deliberazioni attuative.
Nelle aree di inidoneità all’edificazione o di
rischio idrogeologico sono ammessi gli interventi di normale ceduazione con
piantumazioni sostitutive, nonché le opere di consolidamento ritenute
necessarie, previe indagini idro-geomorfologiche.
Usi
civici
I terreni individuati nelle tavole di P.R.G.C.
con l’apposita campitura sono gravati dal vincolo di “usi civici”, ai sensi
dell’Ordinanza Commissariale del 22/02/1932 e ai sensi del Decreto
Commissariale del 22/12/1934.
Pertanto, detti terreni, ai sensi della L.
431/1985, ora del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, art. 142,
1° comma, lett. h., sono sottoposti a tutela ambientale di competenza regionale
ai sensi dell’art. 146 del citato D.Lgs.
Nelle tavole di P.R.G.C. vengono riportate le
destinazioni iniziali delle colture allora presenti. Ogni modifica alla
destinazione d’uso dovrà essere autorizzata dal Settore usi civici della
Regione, in difetto, ogni provvedimento autorizzativo resterà privo di
efficacia in quanto illegittimo.