1 - Il P.R.G.C.
indica nelle tavole alle diverse scale le aree destinate alla viabilità ed
accessibilità veicolare e pedonale esistente ed in progetto.
L’indicazione cartografica della
viabilità prevede:
- per l’area agricola E l’inedificabilità
assoluta nella porzione di area compresa tra le linee tratteggiate indicanti la
viabilità in progetto;
- per le aree residenziali vale
quanto sopra detto ad eccezione per quanto compreso nel S.U.E. ove saranno
ammesse modeste variazioni in sede di approvazione dello strumento urbanistico
stesso, purchè venga mantenuta l’indicazione generale
della viabilità circostante data dal P.R.G.C.
2 - Il tracciato
viario pedonale e veicolare in progetto potrà subire modeste variazioni ai
tracciati, senza che queste comportino varianti al P.R.G.C. se operate
all'interno e contestualmente all'approvazione del S.U.E. o direttamente
dall'Ente Pubblico su terreni già acquisiti.
3 - Nella
realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G.C. i manufatti viari dovranno
essere completamente eseguiti ivi compresi i marciapiedi, le piste ciclabili,
aree di arredo e alberate, ove previste.
4 - In tutte le
aree del Piano, le strade di nuova realizzazione dovranno avere la larghezza
minima:
·
m.
1,50 per i marciapiedi,
·
m.
5,00 per le strade private,
·
m. 7,50
(m. 3,00+3,00+1,50) per corridoio comprendente la viabilità veicolare e
pedonale per le strade comunali.
5 - Le
fasce di rispetto stradale, così come definite dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30/04/92 n° 285, D.Lgs. 10/09/93
n° 360 e dal relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, D.P.R. 16/12/1992
n° 495, D.P.R. 26/04/93 n° 147 D.P.R.
16/09/96 n° 610 e s.m.i. dovranno avere ampiezza pari a quanto stabilito dalla legge, anche
se cartograficamente non definite o se individuati con ampiezze inferiori.
Dovranno
comunque essere osservati i valori minimi stabiliti dal D.M. 1404/68 e
dall’art. 27, cc. 1-2-3 della
6 - All’interno
della perimetrazione dei centri abitati, delimitati ai sensi dell’art. 4 del
Codice della Strada, la fascia di rispetto inedificabile dal confine di
proprietà della strada sarà di:
a. per
costruzione e ricostruzione di fabbricati:
·
m 10,00 dal confine di proprietà per le strade
definite dal Nuovo Codice della Strada di tipo C (strada Provinciali);
·
m 6,00 per strade comunque classificate comunali
D, E, F (strade urbane di quartiere, locali e simili);
·
m 5,00 per strade interne all’area di S.U.E.;
b. per costruzione e
ricostruzione muri di cinta e/o recinzione:
·
m 3,00 per strade di tipo A;
·
m 2,00 per strade di tipo B;
·
m 1,50 per strade di tipo C, D, E, F.
7 - All’esterno
della perimetrazione del centro abitato delimitati ai sensi dell’art. 4 del
Codice della Strada, le fasce di rispetto stradale, anche ove non
topograficamente definiti dal Piano, avranno un’ampiezza:
a. per costruzione e
ricostruzione di fabbricati:
·
m 30,00 dal confine di proprietà per strade
Regionali e Provinciali principali (strade di tipo C).
·
m 20,00 dal confine di proprietà per strade
Provinciali Secondarie o Comunali principali (strade di tipo F);
·
m 10,00 dal confine di proprietà per le strade
vicinali (art. 3, c. 1, n° 52 del Codice della Strada);
b. per costruzione e ricostruzione muri di
cinta e/o recinzione:
·
m 5,00 per strade di tipo A e B;
·
m 3,00 per strade Regionali e Provinciali principali
(strade di tipo C) e di tipo F.
8 - All’esterno
della perimetrazione del centro abitato delimitati ai sensi dell’art. 4 del
Codice della Strada, e all’interno delle zone edificabili, la fascia di
rispetto inedificabile dal confine di proprietà della strada sarà di:
a. per
costruzione e ricostruzione di fabbricati:
·
m 10,00 dal confine di proprietà per le strade
definite dal Nuovo Codice della Strada di tipo C (strada Provinciali);
·
m 6,00 per strade comunque classificate comunali
D, E, F (strade urbane di quartiere, locali e simili);
·
m 5,00 per strade interne all’area di S.U.E. o
E.C.O.
b. per costruzione e
ricostruzione muri di cinta e/o recinzione:
·
m 3,00 per strade di tipo A;
·
m 2,00 per strade di tipo B;
·
m 1,50 per strade di tipo C, D, E, F.
9 - Fatte salve
diverse sistemazioni, previste dal P.R.G.C. le fasce di rispetto di cui ai
precedenti commi, dovranno essere sistemate a verde con piantumazione,
conservate allo stato di natura o coltivazione.
Sono
altresì ammesse e consentite le ricostruzioni di fabbricati nei termini e
modalità di cui all’art. 27, comma
Gli interventi di cui ai
precedenti commi, dovranno avvenire nel rispetto di ogni altra prescrizione
relativa alle classi di destinazione ed ai tipi di intervento.
10 - I nuovi
accessi su strade statali e provinciali dovranno essere preventivamente
autorizzati dall'Ente competente la gestione della strada, prima del rilascio
del permesso a costruire.
11 - Nel caso di
ricorso a S.U.E. e limitato alle strade interne allo Strumento Esecutivo
stesso, le distanze minime delle recinzioni e degli edifici dalle predette
strade interne potranno variare senza costituire Variante al P.R.G.C.
12 - In tutte le
aree con esclusione della zona A, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere,
in corrispondenza degli incroci, l'esecuzione di smussi e/o l'arretramento
della linea di recinzione nella misura minima di m.3,00 x 3,00 sui due lati
formanti l'angolo.