Art. 39       Viabilità veicolare esistente e di nuovo impianto, viabilità pedonale, fasce di rispetto stradale

1 -        Il P.R.G.C. indica nelle tavole alle diverse scale le aree destinate alla viabilità ed accessibilità veicolare e pedonale esistente ed in  progetto.

L’indicazione cartografica della viabilità prevede:

- per l’area agricola E l’inedificabilità assoluta nella porzione di area compresa tra le linee tratteggiate indicanti la viabilità in progetto;

- per le aree residenziali vale quanto sopra detto ad eccezione per quanto compreso nel S.U.E. ove saranno ammesse modeste variazioni in sede di approvazione dello strumento urbanistico stesso, purchè venga mantenuta l’indicazione generale della viabilità circostante data dal P.R.G.C.

 

2 -        Il tracciato viario pedonale e veicolare in progetto potrà subire modeste variazioni ai tracciati, senza che queste comportino varianti al P.R.G.C. se operate all'interno e contestualmente all'approvazione del S.U.E. o direttamente dall'Ente Pubblico su terreni già acquisiti.

 

3 -        Nella realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G.C. i manufatti viari dovranno essere completamente eseguiti ivi compresi i marciapiedi, le piste ciclabili, aree di arredo e alberate, ove previste.

 

4 -        In tutte le aree del Piano, le strade di nuova realizzazione dovranno avere la larghezza minima:

·             m. 1,50 per i marciapiedi,

·             m. 5,00 per le strade private,

·             m. 7,50 (m. 3,00+3,00+1,50) per corridoio comprendente la viabilità veicolare e pedonale per le strade comunali.

 

5 -        Le fasce di rispetto stradale, così come definite dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30/04/92 n° 285, D.Lgs. 10/09/93 n° 360 e dal relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, D.P.R. 16/12/1992 n° 495, D.P.R. 26/04/93 n° 147 D.P.R. 16/09/96 n° 610 e s.m.i. dovranno avere ampiezza pari a quanto stabilito dalla legge, anche se cartograficamente non definite o se individuati con ampiezze inferiori.

            Dovranno comunque essere osservati i valori minimi stabiliti dal D.M. 1404/68 e dall’art. 27, cc. 1-2-3 della L. R. 56/77.

 

6 -        All’interno della perimetrazione dei centri abitati, delimitati ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada, la fascia di rispetto inedificabile dal confine di proprietà della strada sarà di:

a.    per costruzione e ricostruzione di fabbricati:

·      m 10,00 dal confine di proprietà per le strade definite dal Nuovo Codice della Strada di tipo C (strada Provinciali);

·      m 6,00 per strade comunque classificate comunali D, E, F (strade urbane di quartiere, locali e simili);

·      m 5,00 per strade interne all’area di S.U.E.;

 

b.    per costruzione e ricostruzione muri di cinta e/o recinzione:

·      m 3,00 per strade di tipo A;

·      m 2,00 per strade di tipo B;

·      m 1,50 per strade di tipo C, D, E, F.

 

7 -        All’esterno della perimetrazione del centro abitato delimitati ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada, le fasce di rispetto stradale, anche ove non topograficamente definiti dal Piano, avranno un’ampiezza:

a.         per costruzione e ricostruzione di fabbricati:

·      m 30,00 dal confine di proprietà per strade Regionali e Provinciali principali (strade di tipo C).

·      m 20,00 dal confine di proprietà per strade Provinciali Secondarie o Comunali principali (strade di tipo F);

·      m 10,00 dal confine di proprietà per le strade vicinali (art. 3, c. 1, n° 52 del Codice della Strada);

 

b.         per costruzione e ricostruzione muri di cinta e/o recinzione:

·      m 5,00 per strade di tipo A e B;

·      m 3,00 per strade Regionali e Provinciali principali (strade di tipo C) e di tipo F.

 

8 -        All’esterno della perimetrazione del centro abitato delimitati ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada, e all’interno delle zone edificabili, la fascia di rispetto inedificabile dal confine di proprietà della strada sarà di:

a.    per costruzione e ricostruzione di fabbricati:

·      m 10,00 dal confine di proprietà per le strade definite dal Nuovo Codice della Strada di tipo C (strada Provinciali);

·      m 6,00 per strade comunque classificate comunali D, E, F (strade urbane di quartiere, locali e simili);

·      m 5,00 per strade interne all’area di S.U.E. o E.C.O.

 

b.    per costruzione e ricostruzione muri di cinta e/o recinzione:

·      m 3,00 per strade di tipo A;

·      m 2,00 per strade di tipo B;

·      m 1,50 per strade di tipo C, D, E, F.

 

9 -        Fatte salve diverse sistemazioni, previste dal P.R.G.C. le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi, dovranno essere sistemate a verde con piantumazione, conservate allo stato di natura o coltivazione.

            Sono altresì ammesse e consentite le ricostruzioni di fabbricati nei termini e modalità di cui all’art. 27, comma 10, L.R. 56/77 e s.m.i..

Gli interventi di cui ai precedenti commi, dovranno avvenire nel rispetto di ogni altra prescrizione relativa alle classi di destinazione ed ai tipi di intervento.

 

10 -      I nuovi accessi su strade statali e provinciali dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente competente la gestione della strada, prima del rilascio del permesso a costruire.

 

11 -      Nel caso di ricorso a S.U.E. e limitato alle strade interne allo Strumento Esecutivo stesso, le distanze minime delle recinzioni e degli edifici dalle predette strade interne potranno variare senza costituire Variante al P.R.G.C.

 

12 -      In tutte le aree con esclusione della zona A, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere, in corrispondenza degli incroci, l'esecuzione di smussi e/o l'arretramento della linea di recinzione nella misura minima di m.3,00 x 3,00 sui due lati formanti l'angolo.