Art. 40       Aree di dissesto, aree inedificabili, vincolo idrogeologico, opere di consolidamento e vincolo geomorfologico

A.         Aree di dissesto ed aree inedificabili

1 -        Nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:

a)      in tutte le aree soggette a dissesto per frane, a pericolo di alluvioni, ecc., che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.

b)      In tutte le aree individuate come fasce di rispetto dei corsi d’acqua cartograficamente individuate.

 

B.        Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

a) -       Nelle tavole del P.R.G.C. sono individuate le porzioni del territorio comunale soggette a vincolo idrogeologico. In tali aree non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l’equilibrio idrogeologico.

 

b) -      Per gli interventi ammissibili in tali aree e per le procedure autorizzative si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. 45/1989 e s.m.i.

 

C.        Aree contigue ad opere di consolidamento e protezione

1 -        Nelle aree contigue ad opere di consolidamento e protezione indicate dal P.R.G.C.:

·         non possono essere eseguiti interventi edilizi di ogni e qualsiasi specie fino alla esecuzione delle opere anzidette.

·         Ove si verifichi la necessità, il Consiglio Comunale può con propria deliberazione individuare aree soggette ad opere di protezione e consolidamento in aggiunta a quelle indicate dal P.R.G.C. senza che ciò costituisca variante del P.R.G.C.,

·         dalla data di esecutività di adozione della deliberazione si applicano le limitazioni di cui al presente articolo.

 

D.        Vincoli geomorfologici

1 -        Ogni intervento di trasformazione del territorio sarà ammesso seguendo le indicazioni delle Classi di pericolosità che seguono tenendo presente che il D.M. 11.03.1988 e il D.M. 14.01.2008 prescrivono due tipi di verifiche:

- Verifica geotecnica

- Relazione geologica.

 

La VERIFICA GEOTECNICA, indagine utile per raccogliere i dati qualitativi e quantitativi per l’attuazione del progetto ed il controllo sul comportamento dell’opera in rapporto al terreno.

   La relazione geotecnica è sempre richiesta fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza aumenti di volume e superficie, a condizione che detti interventi non implichino l’esecuzione di scavi e/o riporti che alterino significativamente la topografia originaria del terreno e non contengano modifiche dei carichi imposti e del sistema fondazionale.

 

La progettazione dei singoli interventi edilizi dovrà essere basata su indagini geognostiche finalizzate a determinare la tipologia di suolo di fondazione, la presenza di falda e l’eventuale presenza di terreni geotecnicamente scadenti.

 

La RELAZIONE GEOLOGICA, è obbligatoria per tutti gli interventi in quanto trattasi di Comune sismico (D.M. 11/03/88, Linee Guida NTC 08 del Gruppo Interregionale Ordine dei Geologi).

Sono esclusi invece dal produrre la relazione geologica gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza aumenti di volume e superficie, a condizione che detti interventi non implichino l’esecuzione di scavi e/o riporti che alterino significativamente la topografia originaria del terreno e non contengano modifiche dei carichi imposti e del sistema fondazionale.

 

 

CLASSI DI PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA

A)        Classe I

1-         Porzione di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche, in dette aree gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/1988 e del D.M. 14/01/2008.

 

B)        Classe II

1 -        Questi settori sono caratterizzati da porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici ispirate dal D.M. 11/03/1988 e dal D.M. 14/01/2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante.

Tali accorgimenti saranno esplicitati in una relazione geologica e geo-tecnica sviluppata in ottemperanza al D.M. 11/03/1988 e al D.M. 14.01.2008 e realizzabile a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio e nei limiti al punto D, lett. b in precedenza indicato.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.

 

2 -        Il Comune è tenuto ad inserire nei certificati di destinazione urbanistica la classificazione di pericolosità geomorfologica.

 

3 -        Il Permesso a Costruire rilasciato dal Comune per interventi nelle aree di Classe II di pericolosità geomorfologia è subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di una dichiarazione di impegno rivolta a sollevare da ogni responsabilità civile l’Amministrazione Comunale per danni che dovessero derivare ai manufatti, strutture e/o contenuti a seguito dell’attuazione dell’intervento stesso.

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta contestualmente alla richiesta del Permesso di Costruire in duplice originale con fotocopia del documento di identità del richiedente.

Copia della dichiarazione di impegno verrà notificata agli interessati con il provvedimento conclusivo.

 

4 -        Lo stoccaggio e/o il deposito di materiali nocivi, pericolosi insalubri o comunque inquinanti è vietato.

 

5 -        Per le aree ricadenti in Classe II, sono prescritte, in attuazione alle indagini geologico-tecniche ed in esecuzione di accorgimenti tecnici idonei, i seguenti interventi sui progetti esecutivi relativamente a:

a.       Dinamica della rete idrografica per aree pianeggianti attigue a corsi d’acqua potenzialmente soggette a modesti allagamenti di acque a bassa energia ed altezze non superiori a 30 / 40 cm.

Si prescrive di valutare:

-          la soprelevazione del piano abitabile rispetto al piano campagna in funzione delle altezze potenziali della lama d’acqua;

-          le valutazioni specifiche in merito all’opportunità di costruzione di locali interrati e seminterrati con adozione di accorgimenti tecnici adeguati;

-          le previsione di interventi di regimazione delle acque superficiali e programmazione interventi manutentivi;

-          gli accertamenti puntuali in merito alla soggiacenza della falda libera ed alla sua escursione massima;

b. Dinamica dei versanti, per interventi su pendii, in presenza di materiali detritici sciolti,  potenzialmente instabili.

Si prescrive:

-    la regimazione delle acque superficiali;

-          le verifiche di stabilità delle scarpate, stabilizzazione delle coltri superficiali a valle e a monte;

-          l’esecuzione degli scavi a campioni.

 

c.        Interventi alla base di pendii.

Si prescrive:

-     l’eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità derivante da potenziali processi legati all’instabilità delle coltri superficiali con interventi sul versante a monte e/o al piede del versante;

-     l’esecuzione degli scavi a campione e verifiche di stabilità delle scarpate.

 

d.      Interventi a monte di pendii.

Si prescrive:

-     l’assoluta regimazione delle acque evitando infiltrazioni sub-superficiali o profonde;

-     la raccolta ed allontanamento in appositi collettori delle acque;

-     di operare in funzione della stabilizzazione del versante a valle per evitare ogni possibile forma di dissesto.

 

e.       Interventi in presenza di coltri eluvio-colluviali di spessori imprecisati.

Si prescrive:

-     l’esatta valutazione della potenza dei depositi superficiali mediante sondaggi (pozzetti esplorativi, prove penetrometriche, carotaggi), con l’eventuale supporto di prove geofisiche indirette.

 

C -       Classe III (indifferenziata)

1 –       Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall’urbanizzazione dell’area, sono tali da impedirne l’utilizzo qualora inedificate, richiedendo viceversa la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

 

2 -        In questa classe vengono momentaneamente rappresentate le aree potenzialmente classificabili a rischio geomorfologico in Classe IIIa od eventualmente anche in Classe II, ed edifici sparsi assimilabili alla IIIb, sino ad ulteriori indagini di dettaglio da sviluppare in ambito di Varianti future al P.R.G.C.

In queste aree classificate Classe III indifferenziata sono ammessi gli interventi con le limitazione di cui alla Classe IIIa che segue.

 

 

D -       Classe IIIa

1 -        Porzioni di territorio le cui aree descritte sono inidonee a nuovi insediamenti, quindi inedificabili sia per privati che per l’Ente pubblico, vale comunque quanto precisato all’art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i..

 

2 -        Per le aree ricadenti in classe IIIa, ma individuate nella carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica si applicano rispettivamente le seguenti norme:

  • aree classificate Fa:art. 9, comma 2, N. di A. del P.A.I.;
  • aree classificate Fq:art. 9, comma 3, N. di A. del P.A.I.;
  • aree classificate Ee:art. 9, comma 5, N. di A. del P.A.I.;
  • aree classificate Ca:art. 9, comma 7, N. di A. del P.A.I.;
  • aree classificate Ve:art. 9, comma 10, N. di A. del P.A.I.;

 

3 -        Nelle aree ricadenti in classe IIIa diverse dalle precedenti sono ammessi i seguenti interventi:

a)    interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

b)    relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:

- b1)     manutenzione ordinaria;

- b2 )     manutenzione straordinaria;

- b3)     restauro e risanamento conservativo;

- b4)    mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);

- b5)     ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del volume originario per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere e/o volumi pertinenziali;

- b6)     un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio; il modesto aumento di carico antropico è ammesso ove si preveda la dismissione di locali a rischio (ad esempio dismissione di piani terra e utilizzazione di piani superiori) e comunque non deve comportare un aumento della S.U.L. residenziale maggiore del 20% di quella esistente; non è ammesso l’aumento delle unità abitative esistenti.

c)    la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici devono risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola e la loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche.

          La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6, c, dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e del D.M. 14/01/2008 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

          Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste forestali) purché realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di dissesto.

          Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.

 

Il Permesso a Costruire rilasciato dal Comune per interventi nelle aree di Classe III di pericolosità geomorfologia è subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di una dichiarazione di impegno rivolta a sollevare da ogni responsabilità civile l’Amministrazione Comunale per danni che dovessero derivare ai manufatti, strutture e/o contenuti a seguito dell’attuazione dell’intervento stesso.

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta contestualmente alla richiesta del Permesso di Costruire in duplice originale con fotocopia del documento di identità del richiedente.

Copia della dichiarazione di impegno verrà notificata agli interessati con il provvedimento conclusivo.

 

E -       CLASSE IIIb

1 -        Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

          In relazione alle diverse condizioni di pericolosità geomorfologica riscontrabili nell’ambito dei siti urbanizzati, la classe IIIb è suddivisa nelle seguenti sottoclassi:

·    Classe IIIb2: aree in cui, a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (Classe IIIb s.s.);

·    Classe IIIb3: aree in cui a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico, massimo del 20% del volume residenziale su fabbricati esistenti, escludendovi comunque nuove unità abitative ed interventi di completamento.

·    Classe IIIb4: aree in cui, anche a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.

 

2 -        In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.

Interventi ammessi transitoriamente nelle varie classi Classe IIIb.

            In assenza della verifica delle opere esistenti, della realizzazione dei loro completamenti e degli interventi di riassetto e fino all’acquisizione della certificazione di classificazione dell’area in Classe IIIb, sono consentiti i seguenti interventi:

a)  interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

b)  relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:

b1)  manutenzione ordinaria;

b2)  manutenzione straordinaria;

b3)  restauro e risanamento conservativo;

b4)   mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);

b5)   ristrutturazione edilizia senza aumento di cubatura.

 

3 -        La fattibilità degli interventi al punto b5 dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE, del D.M. 11/03/1988 e del D.M. 14/01/2008 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.

 

4 -        Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità, come da apposite relazioni previste dalle Leggi vigenti.

 

5 -        Il Permesso a Costruire rilasciato dal Comune per interventi nelle aree di Classe IIIb di pericolosità geomorfologia è subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di una dichiarazione di impegno rivolta a sollevare da ogni responsabilità civile l’Amministrazione Comunale per danni che dovessero derivare ai manufatti, strutture e/o contenuti a seguito dell’attuazione dell’intervento stesso.

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta contestualmente alla richiesta del permesso di costruire in duplice originale con fotocopia del documento di identità del richiedente.

Copia della dichiarazione di impegno verrà notificata agli interessati con il provvedimento conclusivo.

 

            I dissesti individuati nelle aree di pericolosità geomorfologica di classe IIIa e IIIb impongono uno stretto coordinamento con il Piano Comunale di Protezione Civile, cosicché i sistemi operativi di allerta possano adottare i necessari strumenti per l’allontanamento delle persone e il controllo della viabilità, nonché gli opportuni interventi rivolti all’eliminazione e/o alla minimizzazione delle pericolosità.