A. Aree
di dissesto ed aree inedificabili
1 - Nuove
costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:
a) in
tutte le aree soggette a dissesto per frane, a pericolo di alluvioni, ecc., che
comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi
insediamenti.
b) In
tutte le aree individuate come fasce di rispetto dei corsi d’acqua
cartograficamente individuate.
B. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
a) - Nelle
tavole del P.R.G.C. sono individuate le porzioni del territorio comunale
soggette a vincolo idrogeologico. In tali aree non sono ammessi interventi di
trasformazione del suolo che possano alterarne l’equilibrio idrogeologico.
b) - Per
gli interventi ammissibili in tali aree e per le procedure autorizzative si
rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. 45/1989 e s.m.i.
C. Aree contigue ad opere di consolidamento
e protezione
1 - Nelle
aree contigue ad opere di consolidamento e protezione indicate dal P.R.G.C.:
·
non possono essere eseguiti interventi edilizi
di ogni e qualsiasi specie fino alla esecuzione delle opere anzidette.
·
Ove si verifichi la necessità, il Consiglio
Comunale può con propria deliberazione individuare aree soggette ad opere di
protezione e consolidamento in aggiunta a quelle indicate dal P.R.G.C. senza
che ciò costituisca variante del P.R.G.C.,
·
dalla data di esecutività di adozione della
deliberazione si applicano le limitazioni di cui al presente articolo.
D. Vincoli geomorfologici
1 - Ogni
intervento di trasformazione del territorio sarà ammesso seguendo le
indicazioni delle Classi di pericolosità che seguono tenendo presente che il
D.M. 11.03.1988 e il D.M. 14.01.2008 prescrivono due tipi di verifiche:
- Verifica geotecnica
- Relazione geologica.
La
relazione geotecnica è sempre richiesta fatta eccezione per gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione senza aumenti di volume e superficie, a condizione che detti
interventi non implichino l’esecuzione di scavi e/o riporti che alterino significativamente
la topografia originaria del terreno e non contengano modifiche dei carichi
imposti e del sistema fondazionale.
La progettazione dei singoli interventi
edilizi dovrà essere basata su indagini geognostiche finalizzate a determinare
la tipologia di suolo di fondazione, la presenza
di falda e l’eventuale presenza di terreni geotecnicamente scadenti.
Sono esclusi invece dal produrre
la relazione geologica gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza aumenti di volume e
superficie, a condizione che detti interventi non implichino l’esecuzione di
scavi e/o riporti che alterino significativamente la topografia originaria del
terreno e non contengano modifiche dei carichi imposti e del sistema
fondazionale.
CLASSI DI PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
A) Classe
I
1- Porzione
di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da
non porre limitazioni alle scelte urbanistiche, in dette aree gli interventi
sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/1988
e del D.M. 14/01/2008.
B) Classe
II
1 - Questi
settori sono caratterizzati da porzioni di territorio nelle quali le condizioni
di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate
attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici ispirate
dal D.M. 11/03/1988 e dal D.M. 14/01/2008 e realizzabili a livello di progetto
esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o
dell’intorno significativo circostante.
Tali accorgimenti
saranno esplicitati in una relazione geologica e geo-tecnica sviluppata in
ottemperanza al D.M. 11/03/1988 e al D.M.
14.01.2008 e realizzabile a livello di progetto esecutivo esclusivamente
nell’ambito del singolo lotto edificatorio e nei limiti al punto D, lett. b in
precedenza indicato.
Tali interventi non
dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né
condizionarne la propensione all’edificabilità.
2 - Il
Comune è tenuto ad inserire nei certificati di destinazione urbanistica la
classificazione di pericolosità geomorfologica.
3 - Il Permesso
a Costruire rilasciato dal Comune per interventi nelle aree di Classe II di
pericolosità geomorfologia è subordinato alla sottoscrizione da parte del
richiedente di una dichiarazione di impegno rivolta a sollevare da ogni
responsabilità civile l’Amministrazione Comunale per danni che dovessero
derivare ai manufatti, strutture e/o contenuti a seguito dell’attuazione
dell’intervento stesso.
Tale dichiarazione dovrà essere
prodotta contestualmente alla richiesta del Permesso di Costruire in duplice
originale con fotocopia del documento di identità del richiedente.
Copia della dichiarazione di
impegno verrà notificata agli interessati con il provvedimento conclusivo.
4 - Lo
stoccaggio e/o il deposito di materiali nocivi, pericolosi insalubri o comunque
inquinanti è vietato.
5 - Per
le aree ricadenti in Classe II, sono prescritte, in attuazione alle indagini
geologico-tecniche ed in esecuzione di accorgimenti tecnici idonei, i seguenti
interventi sui progetti esecutivi relativamente a:
a. Dinamica
della rete idrografica per aree pianeggianti attigue a corsi d’acqua
potenzialmente soggette a modesti allagamenti di acque a bassa energia ed
altezze non superiori a 30 /
Si
prescrive di valutare:
-
la soprelevazione del piano abitabile rispetto al
piano campagna in funzione delle altezze potenziali della lama d’acqua;
-
le valutazioni specifiche in merito all’opportunità di
costruzione di locali interrati e seminterrati con adozione di accorgimenti
tecnici adeguati;
-
le previsione di
interventi di regimazione delle acque superficiali e programmazione interventi
manutentivi;
-
gli accertamenti puntuali in merito alla soggiacenza
della falda libera ed alla sua escursione massima;
b. Dinamica
dei versanti, per interventi su pendii, in presenza di materiali detritici sciolti, potenzialmente
instabili.
Si
prescrive:
- la regimazione delle acque superficiali;
-
le verifiche di stabilità delle scarpate,
stabilizzazione delle coltri superficiali a valle e a monte;
-
l’esecuzione degli scavi a campioni.
c.
Interventi alla base di pendii.
Si
prescrive:
- l’eliminazione e/o minimizzazione della
pericolosità derivante da potenziali processi legati all’instabilità delle
coltri superficiali con interventi sul versante a monte e/o al piede del
versante;
- l’esecuzione degli scavi a campione e
verifiche di stabilità delle scarpate.
d. Interventi
a monte di pendii.
Si
prescrive:
- l’assoluta regimazione delle acque evitando
infiltrazioni sub-superficiali o profonde;
- la raccolta ed allontanamento in appositi
collettori delle acque;
- di operare in funzione della
stabilizzazione del versante a valle per evitare ogni possibile forma di
dissesto.
e. Interventi
in presenza di coltri eluvio-colluviali di spessori imprecisati.
Si
prescrive:
- l’esatta valutazione della potenza dei
depositi superficiali mediante sondaggi (pozzetti esplorativi, prove
penetrometriche, carotaggi), con l’eventuale supporto di prove geofisiche
indirette.
C - Classe
III (indifferenziata)
1 – Porzioni
di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di
rischio, derivanti questi ultimi dall’urbanizzazione dell’area, sono tali da
impedirne l’utilizzo qualora inedificate, richiedendo viceversa la previsione
di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.
2 - In
questa classe vengono momentaneamente rappresentate le aree potenzialmente
classificabili a rischio geomorfologico in Classe IIIa od eventualmente anche
in Classe II, ed edifici sparsi assimilabili alla IIIb, sino ad ulteriori
indagini di dettaglio da sviluppare in ambito di Varianti future al P.R.G.C.
In queste aree
classificate Classe III indifferenziata sono ammessi gli interventi con le limitazione di cui alla Classe IIIa che segue.
D - Classe
IIIa
1 - Porzioni
di territorio le cui aree descritte sono inidonee a nuovi insediamenti, quindi
inedificabili sia per privati che per l’Ente pubblico, vale comunque quanto
precisato all’art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i..
2 - Per
le aree ricadenti in classe IIIa, ma individuate nella carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica si
applicano rispettivamente le seguenti norme:
3 - Nelle
aree ricadenti in classe IIIa diverse dalle precedenti sono ammessi i seguenti
interventi:
a) interventi
idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere
di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica
fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;
b) relativamente
agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:
-
b1) manutenzione ordinaria;
-
b2 ) manutenzione
straordinaria;
-
b3) restauro e risanamento
conservativo;
- b4) mutamento di
destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi
sia un aumento del carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di
persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);
- b5) ristrutturazione
edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del volume originario per
adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici,
dotazione di opere e/o volumi pertinenziali;
- b6) un
modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale
fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere
per la riduzione del rischio; il modesto aumento di carico antropico è ammesso
ove si preveda la dismissione di locali a rischio (ad esempio dismissione di
piani terra e utilizzazione di piani superiori) e comunque non deve comportare
un aumento della S.U.L. residenziale maggiore del 20% di quella esistente; non
è ammesso l’aumento delle unità abitative esistenti.
c) la realizzazione di
nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole
e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici devono
risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola e la
loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche.
La fattibilità degli interventi ai
punti b5, b6, c, dovrà essere attentamente “verificata ed
accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate
alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario,
facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare
Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e del D.M. 14/01/2008 e secondo quanto
indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella
fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori
di rischio presenti.
Sono ammesse tutte le pratiche
colturali e forestali (comprese le piste forestali) purché realizzate in modo
tale da non innescare fenomeni di dissesto.
Per le opere di interesse pubblico non
altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.
Il Permesso a Costruire
rilasciato dal Comune per interventi nelle aree di Classe III di pericolosità
geomorfologia è subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di una
dichiarazione di impegno rivolta a sollevare da ogni responsabilità civile
l’Amministrazione Comunale per danni che dovessero derivare ai manufatti,
strutture e/o contenuti a seguito dell’attuazione dell’intervento stesso.
Tale dichiarazione dovrà essere
prodotta contestualmente alla richiesta del Permesso di Costruire in duplice
originale con fotocopia del documento di identità del richiedente.
Copia della dichiarazione di
impegno verrà notificata agli interessati con il provvedimento conclusivo.
E - CLASSE
IIIb
1 - Porzioni di
territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di
rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale
di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
In relazione alle diverse condizioni di
pericolosità geomorfologica riscontrabili nell’ambito dei siti urbanizzati,
· Classe IIIb2: aree in cui,
a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto saranno possibili
nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (Classe IIIb s.s.);
· Classe IIIb3: aree in cui
a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile solo un modesto
incremento del carico antropico, massimo del 20% del volume residenziale su
fabbricati esistenti, escludendovi comunque nuove unità abitative ed interventi
di completamento.
· Classe IIIb4: aree in cui,
anche a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione indispensabili
per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico
antropico.
2 - In assenza
di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non
aumentino il carico antropico.
Interventi ammessi transitoriamente nelle varie classi Classe
IIIb.
In assenza della verifica delle
opere esistenti, della realizzazione dei loro completamenti e degli interventi
di riassetto e fino all’acquisizione della certificazione di classificazione
dell’area in Classe IIIb, sono consentiti i seguenti interventi:
a) interventi
idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere
di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica
fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;
b) relativamente ai fabbricati esistenti sono
ammessi:
b1) manutenzione ordinaria;
b2) manutenzione straordinaria;
b3) restauro e risanamento conservativo;
b4) mutamento di destinazione d’uso in
destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del
carico antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della
N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);
b5) ristrutturazione edilizia senza aumento di
cubatura.
3 - La fattibilità degli interventi al punto
b5 dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito
dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei
caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici, facendo
ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale
16/URE, del D.M. 11/03/1988 e del D.M. 14/01/2008 e secondo quanto indicato
dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase
esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di
rischio presenti.
Per le opere di interesse
pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della
L.R. 56/77.
4 - Nuove opere
o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli
interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della
pericolosità, come da apposite relazioni previste dalle Leggi vigenti.
5 - Il Permesso
a Costruire rilasciato dal Comune per interventi nelle aree di Classe IIIb di
pericolosità geomorfologia è subordinato alla sottoscrizione da parte del
richiedente di una dichiarazione di impegno rivolta a sollevare da ogni responsabilità
civile l’Amministrazione Comunale per danni che dovessero derivare ai
manufatti, strutture e/o contenuti a seguito dell’attuazione dell’intervento
stesso.
Tale dichiarazione dovrà essere
prodotta contestualmente alla richiesta del permesso di costruire in duplice
originale con fotocopia del documento di identità del richiedente.
Copia della dichiarazione di
impegno verrà notificata agli interessati con il provvedimento conclusivo.
I dissesti
individuati nelle aree di pericolosità geomorfologica di classe IIIa e IIIb
impongono uno stretto coordinamento con il Piano Comunale di Protezione Civile,
cosicché i sistemi operativi di allerta possano adottare i necessari strumenti
per l’allontanamento delle persone e il controllo della viabilità, nonché gli
opportuni interventi rivolti all’eliminazione e/o alla minimizzazione delle
pericolosità.