1. Le
Leggi quadro dell’inquinamento acustico del 26/10/1995 n° 447 e
- al controllo, al contenimento e ove
necessario all’abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dall’attività
umana oltre i limiti consentiti.
- ad adottata ed approvata la
classificazione acustica ed il regolamento per il controllo, il contenimento e
l’abbattimento delle emissioni acustiche.
2. E’ fatto obbligo ai titolari di attività lavorative
produttive, artigianali ed industriali presenti sul territorio di produrre
entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’avvenuta approvazione della
classificazione acustica del territorio comunale, una documentazione di
verifica di impatto acustico e di valutazione delle proprie emissioni sonore
compatibili con i livelli previsti dalla zonizzazione e dalla normativa
acustica in vigore (art.
Se la verifica
acustica delle emissioni sonore non risultasse contenuta nei limiti fissati
nelle zone, si dovrà presentare un Piano di bonifica all’Ufficio Tecnico del
Comune, il quale provvederà a trasmetterlo all’Arpa competente per la relativa
valutazione (art.
3. In
sede di progettazione per i nuovi insediamenti dovrà essere presentata una
verifica di valutazione e di rispetto dei livelli previsti dalla zonizzazione
acustica e del tassativo rispetto di tutti i requisiti acustici passivi di cui
al D.P.C.M. del 05/12/1997 e che dovranno essere attestati in sede di richiesta
di agibilità da parte del D.L.
4. Le
attività soggette alle disposizioni di cui sopra, da edificarsi in prossimità
di attività tutelate hanno l’obbligo di presentare una valutazione previsionale
di impatto acustico che dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di
Permesso a Costruire in modo tale da dimostrare il “clima acustico”
dell’ambiente.