Art. 41       Tutela dall’inquinamento acustico

1.         Le Leggi quadro dell’inquinamento acustico del 26/10/1995 n° 447 e la L.R. del 20/10/2000 n° 52 dispongono che ogni Comune provveda:

-           al controllo, al contenimento e ove necessario all’abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dall’attività umana oltre i limiti consentiti.

-           ad adottata ed approvata la classificazione acustica ed il regolamento per il controllo, il contenimento e l’abbattimento delle emissioni acustiche.

 

2.         E’ fatto obbligo ai titolari di attività lavorative produttive, artigianali ed industriali presenti sul territorio di produrre entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’avvenuta approvazione della classificazione acustica del territorio comunale, una documentazione di verifica di impatto acustico e di valutazione delle proprie emissioni sonore compatibili con i livelli previsti dalla zonizzazione e dalla normativa acustica in vigore (art. 14 L.R. 52/2000).

Se la verifica acustica delle emissioni sonore non risultasse contenuta nei limiti fissati nelle zone, si dovrà presentare un Piano di bonifica all’Ufficio Tecnico del Comune, il quale provvederà a trasmetterlo all’Arpa competente per la relativa valutazione (art. 8 L. 447/95).

 

3.         In sede di progettazione per i nuovi insediamenti dovrà essere presentata una verifica di valutazione e di rispetto dei livelli previsti dalla zonizzazione acustica e del tassativo rispetto di tutti i requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. del 05/12/1997 e che dovranno essere attestati in sede di richiesta di agibilità da parte del D.L.

 

4.         Le attività soggette alle disposizioni di cui sopra, da edificarsi in prossimità di attività tutelate hanno l’obbligo di presentare una valutazione previsionale di impatto acustico che dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di Permesso a Costruire in modo tale da dimostrare il “clima acustico” dell’ambiente.