Art. 42       Valutazione impatto ambientale (V.I.A.)

                        Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)

1 -        In ottemperanza alla L.R. 40/98, modificata dal L.R. 54/2000 ed ai fini della valutazione della compatibilità ambientale gli interventi contemplati all’art. 4 della citata Legge Regionale dovranno essere sottoposti al V.I.A. nei modi e con le procedure della stessa Legge Regionale.

 

2 -        Le direttive C.E. emanate il 27/06/2001 con provvedimento n. 2001/42/CE relative alla Valutazione Ambientale Strategica, trovano la loro applicazione con le disposizioni contenute nella D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931 in ottemperanza al D.Lgs 152 del 03/04/2006. Pertanto la strumentazione urbanistica ai vari livelli, compresi gli strumenti urbanistici esecutivi dovrà assolvere in via preventiva la verifica di valutazione ambientale.

 

3 -        La  trasformazione del territorio in aree vincolate per:

sarà soggetta a verifica di compatibilità documentata con relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005.