1 - Negli
interventi sul patrimonio edilizio esistente in cui si prevede la modificazione
delle quote di imposta degli orizzontamenti e negli interventi di nuova
costruzione, l'altezza minima tra pavimento e soffitto e nei vani abitabili è
stabilita in ml. 2,55 .
2 - Nelle
operazioni di restauro conservativo, consolidamento statico, ristrutturazioni e
risanamento in cui non si prevede la modifica delle quote di imposta degli
orizzontamenti, per interventi su edifici di valore storico e/o ambientale in
area di Centro Storico o comunque per fabbricati dichiarati tali, è ammessa
l'altezza media netta tra
soffitto e pavimento pari a m. 2,40.
3 - Sono
comunque fatte salve le disposizioni di deroga al D.M. 05/07/1975 modificato
con il D.M. 09/06/1999, alle altezze dei locali di edifici di vecchie
costruzioni ai sensi del D.G.R. 20-10187 del 01/08/2003.
4 - Si
richiamano le disposizioni di cui all’art. 36 del Regolamento Edilizio vigente
e quanto prescritto all’art. 24 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001.