Art. 44       Requisiti di agibilità

1 -        Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente in cui si prevede la modificazione delle quote di imposta degli orizzontamenti e negli interventi di nuova costruzione, l'altezza minima tra pavimento e soffitto e nei vani abitabili è stabilita in ml. 2,55 .

 

2 -        Nelle operazioni di restauro conservativo, consolidamento statico, ristrutturazioni e risanamento in cui non si prevede la modifica delle quote di imposta degli orizzontamenti, per interventi su edifici di valore storico e/o ambientale in area di Centro Storico o comunque per fabbricati dichiarati tali, è ammessa l'altezza media netta tra  soffitto e pavimento pari a m. 2,40.

 

3 -        Sono comunque fatte salve le disposizioni di deroga al D.M. 05/07/1975 modificato con il D.M. 09/06/1999, alle altezze dei locali di edifici di vecchie costruzioni ai sensi del D.G.R. 20-10187 del 01/08/2003.

 

4 -        Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 36 del Regolamento Edilizio vigente e quanto prescritto all’art. 24 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001.