Art. 5         Condizioni per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi

1 -        Fatti salvi i casi gratuiti previsti dall’art. 17 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 i titoli autorizzativi sono subordinati alla corresponsione di un contributo precisato dalle leggi e regolamenti in vigore.

 

2 -        In ogni caso il contributo da versare in corrispettivo monetario per le opere di urbanizzazione è corrisposto al Comune all’atto del rilascio del Permesso di Costruire, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzato.

A scomputo totale o parziale della quota dovuta per gli oneri di urbanizzazione primaria, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2008 del 17/10/2008 e s.m.i., con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, e conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune.

 

3 -        Le opere di urbanizzazione eseguite direttamente dai richiedenti il Permesso di Costruire sono gratuitamente cedute al Comune a semplice richiesta o assoggettate ad uso pubblico e non danno titolo ad indennizzi, riconoscimenti o prelazioni di alcun tipo.

 

4 -        L’automatica corresponsione del contributo di cui al primo comma non comporta l’immediata realizzazione delle urbanizzazioni da parte del Comune.

 

5 -        Si definiscono aree urbanizzate quelle dotate almeno delle opere descritte nel punto b) dell’articolo 91 quinquies della L.R. 56/77 e cioè:

·      idoneo sistema viario, pedonale, veicolare;

·      idonea rete di distribuzione idrica;

·      idonea rete per smaltimento rifiuti liquidi;

·      idonea rete ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica e della pubblica illuminazione.

            Sono aree urbanizzate quelle che hanno accesso diretto al sistema viario, i relativi edifici sono allacciabili agli impianti esistenti od in progetto, e non distano dalle reti, esistenti od in progetto, più di m. 100 (cento), misurati dal confine più vicino.

 

6 -        In sede di accoglimento bonario di aree per potenziamenti di infrastrutture viarie indispensabili per l’eliminazione di pericoli alla viabilità, l’Amministrazione Comunale può convenire, con i privati interessati, il risarcimento dei danni provocati per eventuali demolizioni di muri o strutture di recinzione e/o fabbricati consentendo lo scorporo dagli oneri di urbanizzazione eventualmente dovuti dal privato.