1 - Fatti salvi
i casi gratuiti previsti dall’art. 17 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 i titoli
autorizzativi sono subordinati alla corresponsione di un contributo precisato
dalle leggi e regolamenti in vigore.
2 - In ogni caso
il contributo da versare in corrispettivo monetario per le opere di
urbanizzazione è corrisposto al Comune all’atto del rilascio del Permesso di
Costruire, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzato.
A scomputo totale o parziale
della quota dovuta per gli oneri di urbanizzazione primaria, il titolare del
permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione,
nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2008 del 17/10/2008 e s.m.i., con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune,
e conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile
del Comune.
3 - Le opere di
urbanizzazione eseguite direttamente dai richiedenti il Permesso di Costruire
sono gratuitamente cedute al Comune a semplice richiesta o assoggettate ad uso
pubblico e non danno titolo ad indennizzi, riconoscimenti o prelazioni di alcun
tipo.
4 - L’automatica
corresponsione del contributo di cui al primo comma non comporta l’immediata
realizzazione delle urbanizzazioni da parte del Comune.
5 - Si
definiscono aree urbanizzate quelle dotate almeno delle opere descritte nel
punto b) dell’articolo 91 quinquies della L.R. 56/77 e cioè:
·
idoneo sistema viario, pedonale, veicolare;
·
idonea rete di distribuzione idrica;
·
idonea rete per smaltimento rifiuti liquidi;
·
idonea rete ed impianti di distribuzione
dell’energia elettrica e della pubblica illuminazione.
Sono aree
urbanizzate quelle che hanno accesso diretto al sistema viario, i relativi
edifici sono allacciabili agli impianti esistenti od in progetto, e non distano
dalle reti, esistenti od in progetto, più di m. 100 (cento), misurati dal
confine più vicino.