1 - Richiamata
a.
manutenzione ordinaria;
b.
manutenzione straordinaria;
c.
restauro e risanamento conservativo;
d.
ristrutturazione edilizia;
e.
interventi di nuova costruzione;
f.
ristrutturazione urbanistica;
g.
mantenimento caratteristiche tipologiche delle
fronti degli edifici;
h.
demolizione senza ricostruzione;
i.
mutamento di destinazione d’uso.
j.
pertinenze;
k. definizione della quota
zero;
l. strutture per ricovero e manovra dei veicoli;
m. definizione di vano scala
(art. 18 del R. E.)
a. Interventi di manutenzione ordinaria
1 - Sono gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
b. Interventi di manutenzione
straordinaria
1 - Si
definiscono di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare od integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
c. Interventi di restauro e risanamento
conservativo
1 - Sono
interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, né consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio.
Restano
ferme le disposizioni per gli edifici sottoposti a tutela di cui al D.Lgs. 42 del 22/01/2004 che recita:”…
per restauro si intende l’intervento
diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità
materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla
trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle
zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro
comprende l’intervento di miglioramento strutturale” (Interventi di
restauro monumentale).
d Interventi di ristrutturazione edilizia
1 - Sono
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od
in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell'edificio, l'eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
e.1 la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della
sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto
previsto alla lettera e.6;
e.2 gli interventi di urbanizzazione primaria
e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3 la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato;
e.4 l’installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5 l’installazione di manufatti leggeri,
anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6 gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7 delocalizzazione di volumetria in aree
omogenee di cui alla Legge n. 106 del 12.07.2011;
e.8 la realizzazione di depositi di merci o
di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto
ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegna la trasformazione permanente
del suolo inedificato.
f. Interventi di ristrutturazione
urbanistica
1 - Sono
interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con
la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
1 - Sono quegli
interventi rivolti a modificare l’organismo edilizio esistente, di antica
costruzione i cui elementi compositivi di facciata sono di interesse
ambientale.
2 - Sono ammesse
operazioni edilizie di ristrutturazione dell’edificio con demolizione e ricostruzione
dei prospetti finalizzate al mantenimento dei caratteri tipologici originali
delle facciate preesistenti.
3 - Sono ammessi
recuperi alla residenza di fabbricati parzialmente crollati a condizione che
venga dimostrata l’esistenza di strutture atte a definire la configurazione
plano volumetrica che il fabbricato aveva.
h. Demolizione senza ricostruzione
1. Sono
gli interventi tendenti a liberare il suolo da consistenze edificate di edifici
pericolanti deturpanti l’ambiente impeditivi per le infrastrutture, o di
superfetazioni.
2. Il vincolo
di demolizione senza ricostruzione consente in modo irreversibile il solo
abbattimento dell’edificio, manufatto o pertinenza individuata.
i. Mutamento di destinazione d'uso.
1 - Il mutamento
di destinazione d'uso di immobili (aree o edifici o parti di essi) costituisce
un intervento di trasformazione urbanistico-edilizia la cui attuazione, a norma
dell'art. 8 della L.R. n° 19 del 08/07/1999, comporta la richiesta del Permesso
di Costruire.
2 - Qualora la
modificazione di destinazione d'uso si attui con l'esecuzione di opere
edilizie, la richiesta del Permesso di Costruire per il mutamento di
destinazione d'uso deve essere presentata congiuntamente alla domanda relativa
al tipo di intervento edilizio.
j. Pertinenze
1 - Sono le opere costituenti al catasto
servizio complementare e sono funzionalmente connesse e di servizio esclusivo,
nell’uso, all’edificio principale ed alle unità immobiliari di cui è
costituito, non comportino aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate all’art.
2 - I locali ad uso cantina di pertinenza
all’unità residenziale principale, saranno ammessi interrati, seminterrati e/o
fuori terra con le seguenti caratteristiche e limitazioni:
a – nel caso di locali
totalmente interrati, non concorreranno al computo del volume per le verifiche
degli indici di densità edilizia.
b – nel caso di locali
parzialmente interrati, non concorreranno alla formazione del volume per le
verifiche degli indici, se la porzione fuori terra emerge di non più di cm 50
dalla quota zero, così come stabilito alla precedente lettera L.
c – nel caso di locali
parzialmente o totalmente fuori terra, essi concorreranno a tutti gli effetti
alla verifica degli indici di densità edilizia di zona.
d – Non dovranno disporre di
impianti di riscaldamento per essere definiti “locali ad uso cantina”.
k. Definizione della quota zero
1 - Si definisce quota zero, la quota del punto medio di pavimentazione
dello spazio pubblico (strade o piazze) tangente ed a servizio del lotto o dei
lotti edificandi incrementata di un dislivello pari a
cm 10 ogni cm 100 (10%) in rapporto alla distanza del fabbricato in
edificazione con il confine dell’area pubblica o della strada interna al S.U.E.
di pertinenza per l’accesso al lotto.
2 – In presenza di aree o
strade pubbliche posizionate ad una quota superiore od inferiore alla quota
media del lotto edificando la quota di riferimento per l’applicazione
dell’incremento di cui al c. 1 sarà la quota media del lotto ante-intervento.
3 - La pavimentazione delle strade interne ai S.U.E. dovrà mantenere e
seguire la livelletta di quota del terreno ante-intervento.
4- Se la livelletta della strada interna al S.U.E. supera il 3%,
l’incremento di dislivello da applicare per determinare la quota zero sarà del
15% in rapporto alla distanza del fabbricato in edificazione dalla strada
interna al S.U.E. di pertinenza per l’accesso al lotto.
l. Strutture
per ricovero e manovra dei veicoli
1- Le autorimesse, sia interrate che fuori
terra, non costituiscono “pertinenza”. Le autorimesse seguiranno le
prescrizioni dell’art. 18 c. 2 lett. e) del R.E. in vigore, per quanto attiene
alla verifica della S.U.L.
2 –
Gli spazi compresi nel corpo principale del fabbricato o quelli coperti ad esso
esterni adibiti al ricovero e alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei
residenti, seguiranno le prescrizioni dell’art. 18, c. 2, lett. e) del
Regolamento Edilizio in vigore, per quanto attiene alla verifica della S.U.L.
con i seguenti limiti:
a. Per le autorimesse poste in locali interrati ed in locali
seminterrati nel corpo di fabbricati principali il cui solaio di copertura non
emerga di più di cm 100 oltre la quota zero, il volume degli stessi non concorrerà
alla verifica degli indici di densità edilizia. Su un lato è ammessa la
formazione della rampa pedonale e/o carrabile per l’accesso.
b. Le autorimesse da edificarsi fuori terra saranno ammesse fino ad un
massimo di m2 30 di S.U.L. per ogni unità abitativa di edificio
unifamiliare.
c. Le autorimesse da edificarsi fuori terra saranno ammesse fino ad un
massimo di m2 25 di S.U.L. per ogni unità abitativa di edifici bi e
tri-familiari e/o case a schiera.
d. Le autorimesse poste al piano terra e inserite nel corpo del
fabbricato principale non potranno avere altezza superiore a m. 2,50 per essere
definite tali.
3 –
Le autorimesse da edificarsi fuori terra, costituenti corpo di fabbricato
autonomo o realizzate in aderenza al fabbricato principale, dovranno avere
altezza massima di m 2,40 esterno all’imposta perimetrale del tetto.
Se il tetto verrà eseguito a falde, non potrà superare
la pendenza del 40% con un’altezza massima all’estradosso della linea di colmo
di m 4,00.
Il riferimento della quota inferiore sarà la quota
zero, così come stabilito dalla precedente lettera k.
Debbono rispettare la distanza dai confini di
proprietà anche se emergenti di soli cm 50.
Potranno essere realizzate sul confine di proprietà
qualora sussista accordo tra i confinanti da esprimersi a mezzo di atto di
assenso registrato e trascritto nel rispetto delle distanze tra i fabbricati
(D.M. 1444/68).
Deve essere garantita la distanza dalle strade secondo
i limiti di Legge e le N.T.A. del P.R.G.C.
Debbono rispettare la distanza dai fabbricati di
proprietà di terzi.
La distanza minima dall’edificio principale non potrà
essere inferiore a m 3,00; se in difetto, si dovrà costruire in aderenza.
Sono computate al fine del conteggio della superficie
coperta.
4 –
Le autorimesse poste in locali interrati esterni al sedime del corpo principale
dell’edificio non concorrono alla verifica delle distanze dai confini o dai
fabbricati. La costruzione di tali manufatti non è comunque ammessa nelle fasce
di rispetto stradale.
m. Definizione
di vano scala (art. 18 del R. E.)
1 - Negli interventi edilizi residenziali ed
in qualsiasi area del P.R.G.C. il volume del vano scala non concorrerà al
conteggio per la verifica degli indici di zona solo e nei limiti limitatamente a quanto in appresso precisato.
2 - Per vano scala deve intendersi la
superficie della rampa scala e pianerottolo relativo, il tutto proiettato sul
piano orizzontale per la determinazione della S.U.L.
3 - Il volume residenziale del vano scala
risulterà formato applicando alla superficie orizzontale come sopra definita,
l’altezza del piano presente la rampa scala.
4 - Il volume così ricavato non concorrerà
al conteggio per la verifica della cubatura ammissibile del lotto, così come
stabilito dall’art. 18 del Regolamento Edilizio.