Art. 7         Definizioni tipi di interventi ammessi sul territorio comunale

1 -        Richiamata la Circolare del Presidente della G.R. n. 5/SG/URB/ del 27 aprile 1984 “Definizioni dei tipi di intervento”, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 09/05/84 la quale fa fede per ogni eventualità, naturalmente dando la priorità alla disposizione di cui art. 3, c. 1 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, i tipi di intervento sono i seguenti:

a.    manutenzione ordinaria;

b.   manutenzione straordinaria;

c.    restauro e risanamento conservativo;

d.   ristrutturazione edilizia;

e.    interventi di nuova costruzione;

f.     ristrutturazione urbanistica;

g.    mantenimento caratteristiche tipologiche delle fronti degli edifici;

h.   demolizione senza ricostruzione;

i.      mutamento di destinazione d’uso.

j.     pertinenze;

k.   definizione della quota zero;

l.       strutture per ricovero e manovra dei veicoli;

m. definizione di vano scala (art. 18 del R. E.)

 

a.         Interventi di manutenzione ordinaria

1 -        Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

 

b.         Interventi di manutenzione straordinaria

1 -        Si definiscono di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare od integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

 

c.         Interventi di restauro e risanamento conservativo

1 -        Sono interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

            Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

            Restano ferme le disposizioni per gli edifici sottoposti a tutela di cui al D.Lgs. 42 del 22/01/2004 che recita:”… per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale” (Interventi di restauro monumentale).

            Per gli edifici di interesse storico ed artistico individuati in cartografia valgono le disposizioni di cui alla L.R. 32 dello 01/12/2008 art. 4.

 

d          Interventi di ristrutturazione edilizia

1 -        Sono interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dall’art. 13 comma 3 lett. d della L.R. 56/77 e s.m.i. sono ammessi sui fabbricati posizionati in tutte le aree omogenee del territorio, fatte salve le disposizioni di ogni singola area e fatta eccezione delle aree di antica formazione o area di Centro Storico An.

 

Nell’ambito delle aree di Centro Storico An degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi secondo il dettaglio richiamato dalla Circolare del P.G.R. n° 5/SG/URB del 27/04/1984 e secondo le limitazioni sotto indicate:

-          interventi di ristrutturazione edilizia senza la possibilità di ampliamento e di demolizione.

-          Interventi di ristrutturazione edilizia con possibilità di ampliamento della volumetria residenziale del 20% con un massimo di m3 100 esclusa la demolizione.

-          Interventi di ristrutturazione edilizia sui quali è ammessa la demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria preesistente.

 

2 – Le soluzioni compositive per gli interventi di ristrutturazione con modifiche sulle facciate e/o alle coperture dovranno essere riconducibili alle caratteristiche tipologiche proprie dell’edilizia tradizionale locale a meno che un’approfondita analisi di carattere storico architettonico e compositivo giustifichi il mantenimento dei caratteri tipologici preesistenti.

 

e          Interventi di nuova costruzione

1 -        Sono interventi rivolti a trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1       la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6;

e.2       gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

e.3       la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4       l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5       l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6       gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

e.7       delocalizzazione di volumetria in aree omogenee di cui alla Legge n. 106 del 12.07.2011;

e.8       la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegna la trasformazione permanente del suolo inedificato.

 

f.          Interventi di ristrutturazione urbanistica

1 -        Sono interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

 

g.         Mantenimento Caratteristiche Tipologiche delle fronti degli edifici

1 -        Sono quegli interventi rivolti a modificare l’organismo edilizio esistente, di antica costruzione i cui elementi compositivi di facciata sono di interesse ambientale.

 

2 -        Sono ammesse operazioni edilizie di ristrutturazione dell’edificio con demolizione e ricostruzione dei prospetti finalizzate al mantenimento dei caratteri tipologici originali delle facciate preesistenti.

 

3 -        Sono ammessi recuperi alla residenza di fabbricati parzialmente crollati a condizione che venga dimostrata l’esistenza di strutture atte a definire la configurazione plano volumetrica che il fabbricato aveva.

 

h.         Demolizione senza ricostruzione

1.         Sono gli interventi tendenti a liberare il suolo da consistenze edificate di edifici pericolanti deturpanti l’ambiente impeditivi per le infrastrutture, o di superfetazioni.

 

2.         Il vincolo di demolizione senza ricostruzione consente in modo irreversibile il solo abbattimento dell’edificio, manufatto o pertinenza individuata.

 

i.          Mutamento di destinazione d'uso.

1 -        Il mutamento di destinazione d'uso di immobili (aree o edifici o parti di essi) costituisce un intervento di trasformazione urbanistico-edilizia la cui attuazione, a norma dell'art. 8 della L.R. n° 19 del 08/07/1999, comporta la richiesta del Permesso di Costruire.

 

2 -        Qualora la modificazione di destinazione d'uso si attui con l'esecuzione di opere edilizie, la richiesta del Permesso di Costruire per il mutamento di destinazione d'uso deve essere presentata congiuntamente alla domanda relativa al tipo di intervento edilizio.

 

3 -        Ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso compatibili al contesto di cui alla Legge n. 106 del 12.07.2011.

 

j.          Pertinenze

1 -        Sono le opere costituenti al catasto servizio complementare e sono funzionalmente connesse e di servizio esclusivo, nell’uso, all’edificio principale ed alle unità immobiliari di cui è costituito, non comportino aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate all’art. 51 L.R. 56/77 e qualifichino l’inserimento ambientale e paesaggistico. Il volume delle pertinenze non dovrà essere superiore al 20% (venti per cento) del volume dell’edificio principale.

 

2 -        I locali ad uso cantina di pertinenza all’unità residenziale principale, saranno ammessi interrati, seminterrati e/o fuori terra con le seguenti caratteristiche e limitazioni:

a – nel caso di locali totalmente interrati, non concorreranno al computo del volume per le verifiche degli indici di densità edilizia.

b – nel caso di locali parzialmente interrati, non concorreranno alla formazione del volume per le verifiche degli indici, se la porzione fuori terra emerge di non più di cm 50 dalla quota zero, così come stabilito alla precedente lettera L.

c – nel caso di locali parzialmente o totalmente fuori terra, essi concorreranno a tutti gli effetti alla verifica degli indici di densità edilizia di zona.

d – Non dovranno disporre di impianti di riscaldamento per essere definiti “locali ad uso cantina”.

 

k.         Definizione della quota zero

1 - Si definisce quota zero, la quota del punto medio di pavimentazione dello spazio pubblico (strade o piazze) tangente ed a servizio del lotto o dei lotti edificandi incrementata di un dislivello pari a cm 10 ogni cm 100 (10%) in rapporto alla distanza del fabbricato in edificazione con il confine dell’area pubblica o della strada interna al S.U.E. di pertinenza per l’accesso al lotto.

 

2 – In presenza di aree o strade pubbliche posizionate ad una quota superiore od inferiore alla quota media del lotto edificando la quota di riferimento per l’applicazione dell’incremento di cui al c. 1 sarà la quota media del lotto ante-intervento.

 

3 - La pavimentazione delle strade interne ai S.U.E. dovrà mantenere e seguire la livelletta di quota del terreno ante-intervento.

 

4- Se la livelletta della strada interna al S.U.E. supera il 3%, l’incremento di dislivello da applicare per determinare la quota zero sarà del 15% in rapporto alla distanza del fabbricato in edificazione dalla strada interna al S.U.E. di pertinenza per l’accesso al lotto.

 

l.          Strutture per ricovero e manovra dei veicoli

1-         Le autorimesse, sia interrate che fuori terra, non costituiscono “pertinenza”. Le autorimesse seguiranno le prescrizioni dell’art. 18 c. 2 lett. e) del R.E. in vigore, per quanto attiene alla verifica della S.U.L.

 

2 – Gli spazi compresi nel corpo principale del fabbricato o quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero e alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti, seguiranno le prescrizioni dell’art. 18, c. 2, lett. e) del Regolamento Edilizio in vigore, per quanto attiene alla verifica della S.U.L. con i seguenti limiti:

a.  Per le autorimesse poste in locali interrati ed in locali seminterrati nel corpo di fabbricati principali il cui solaio di copertura non emerga di più di cm 100 oltre la quota zero, il volume degli stessi non concorrerà alla verifica degli indici di densità edilizia. Su un lato è ammessa la formazione della rampa pedonale e/o carrabile per l’accesso.

b.  Le autorimesse da edificarsi fuori terra saranno ammesse fino ad un massimo di m2 30 di S.U.L. per ogni unità abitativa di edificio unifamiliare.

c.  Le autorimesse da edificarsi fuori terra saranno ammesse fino ad un massimo di m2 25 di S.U.L. per ogni unità abitativa di edifici bi e tri-familiari e/o case a schiera.

d.  Le autorimesse poste al piano terra e inserite nel corpo del fabbricato principale non potranno avere altezza superiore a m. 2,50 per essere definite tali.

 

3 – Le autorimesse da edificarsi fuori terra, costituenti corpo di fabbricato autonomo o realizzate in aderenza al fabbricato principale, dovranno avere altezza massima di m 2,40 esterno all’imposta perimetrale del tetto.

Se il tetto verrà eseguito a falde, non potrà superare la pendenza del 40% con un’altezza massima all’estradosso della linea di colmo di m 4,00.

Il riferimento della quota inferiore sarà la quota zero, così come stabilito dalla precedente lettera k.

Debbono rispettare la distanza dai confini di proprietà anche se emergenti di soli cm 50.

Potranno essere realizzate sul confine di proprietà qualora sussista accordo tra i confinanti da esprimersi a mezzo di atto di assenso registrato e trascritto nel rispetto delle distanze tra i fabbricati (D.M. 1444/68).

Deve essere garantita la distanza dalle strade secondo i limiti di Legge e le N.T.A. del P.R.G.C.

Debbono rispettare la distanza dai fabbricati di proprietà di terzi.

La distanza minima dall’edificio principale non potrà essere inferiore a m 3,00; se in difetto, si dovrà costruire in aderenza.

Sono computate al fine del conteggio della superficie coperta.

 

4 – Le autorimesse poste in locali interrati esterni al sedime del corpo principale dell’edificio non concorrono alla verifica delle distanze dai confini o dai fabbricati. La costruzione di tali manufatti non è comunque ammessa nelle fasce di rispetto stradale.

 

m.        Definizione di vano scala (art. 18 del R. E.)

1 -        Negli interventi edilizi residenziali ed in qualsiasi area del P.R.G.C. il volume del vano scala non concorrerà al conteggio per la verifica degli indici di zona solo e nei limiti limitatamente a quanto in appresso precisato.

 

2 -        Per vano scala deve intendersi la superficie della rampa scala e pianerottolo relativo, il tutto proiettato sul piano orizzontale per la determinazione della S.U.L.

 

3 -        Il volume residenziale del vano scala risulterà formato applicando alla superficie orizzontale come sopra definita, l’altezza del piano presente la rampa scala.

 

4 -        Il volume così ricavato non concorrerà al conteggio per la verifica della cubatura ammissibile del lotto, così come stabilito dall’art. 18 del Regolamento Edilizio.