Art. 9         Capacità Insediativa Residenziale

1 -        Ai fini del dimensionamento per la determinazione del numero delle persone

insediabili si farà riferimento all’art. 20 della L.R. 56/77 e precisamente:

·         Volume dei fabbricati misti                                       m3 120 per ogni persona.

·         Volume fabbricati esclusivamente residenziali        m3 100 per ogni persona.