2.9. –
Distanze
a) Per
le nuove costruzioni, per i completamenti o per le sostituzioni degli edifici
esistenti è prescritta una distanza minima tra le pareti, anche solo parzialmente
finestrate, pari all’altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di
m. 10,00. La norma si applica anche quando una sola delle pareti sia
finestrata.
b) La
prescrizione di cui al comma precedente non si applica nelle aree CS dove sono
confermate le distanze tra volumi edificati esistenti, anche nel caso di
eventuali completamenti, interventi possono avvenire nel rispetto dei disposti
del Codice Civile.
c) Salvo che le tavole di PRG non consentano
l’edificazione a confine, la distanza dai confini di proprietà è pari alla metà
dell’altezza dei fabbricati prospicienti i confini, con un minimo di m.5,00.
d) L’edificazione
in aderenza al confine di proprietà è subordinata alla presentazione di atto di
assenso del confinante.