2.9. – Distanze

a) Per le nuove costruzioni, per i completamenti o per le sostituzioni degli edifici esistenti è prescritta una distanza minima tra le pareti, anche solo parzialmente finestrate, pari all’altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di m. 10,00. La norma si applica anche quando una sola delle pareti sia finestrata.

b) La prescrizione di cui al comma precedente non si applica nelle aree CS dove sono confermate le distanze tra volumi edificati esistenti, anche nel caso di eventuali completamenti, interventi possono avvenire nel rispetto dei disposti del Codice Civile.

c) Salvo che le tavole di PRG non consentano l’edificazione a confine, la distanza dai confini di proprietà è pari alla metà dell’altezza dei fabbricati prospicienti i confini, con un minimo di m.5,00.

d) L’edificazione in aderenza al confine di proprietà è subordinata alla presentazione di atto di assenso del confinante.