3.4. -
Distanze di rispetto da fiumi, torrenti, laghi e canali
1.
Valgono i disposti dell'art. 29 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed
integrazioni, della Legge 8/8/85 n° 431, della L.R.
3/4/89 n° 20 modificata dalla L.R. n° 3 del 5/1/95.
2.
Nell'ambito delle aree perimetrate la normativa specifica è indicata sulle
tabelle delle singole zone.
3.
I corsi d’acqua a sedime demaniale o dichiarati acque
pubbliche (vedi art. 20) ai sensi del R.D. n.523/1904 sono sottoposti ad una
fascia di tutela assoluta di metri 4,0 ed una fascia d’inedificabilità
di metri 10,0 misurate dal limite del demanio o loro sponde incise.
4. I rii minori o fossi del territorio collinare, individuati
nella Tav. 2, si applica una fascia di rispetto inedificabile di metri 10,00
dall'asse del fosso. Per le principali linee di drenaggio delle acque
superficiali, talora prive d’incisione ben definita, si applica una fascia di
rispetto inedificabile di metri 5,0 dall'asse della linea di drenaggio.