5.2.- Norme per gli insediamenti residenziali del Centro Storico

L’area di Centro Storico è classificata bene culturale ambientale ai sensi dell’art.24 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Le aree di Centro Storico sono individuate ai sensi del 1° comma dell’art.24 L.R. 56/77 e s.m.i. individuato sulla tavola 5 in esso sono fattibili interventi rivolti al recupero ambientale del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente definito a sensi della Circolare Regionale n5/SG/URB del 27 Aprile 1984.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono comunque ammessi per tutti gli edifici compresi entro la perimetrazione del Centro Storico.

Entro il perimetro del Centro Storico tutti gli interventi, di qualsiasi tipo siano, devono essere finalizzati al recupero generale dello stesso e pertanto le forme, le tipologie costruttive, i materiali e gli arredi utilizzati dovranno integrarsi perfettamente con le preesistenze storiche e di pregio. Nell’ambito della perimetrazione del Centro Storico sono stati definiti con apposita simbologia gli interventi fattibili su immobili esistenti classificandoli come segue:

a) Edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39 del D.L. 22/1/2004 42 Interventi di manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo da effettuarsi previo preventivo parere della Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte.

b) Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla Circolare n5/SG/URB del 27/04/84.

c) Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A) di cui alla Circolare n5/SG/URB del 27/04/1984.

d) Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B) di cui alla Circolare n5/SG/URB del 27/04/1984

nel rispetto dei fili stradali esistenti. Sono permessi ampliamenti delle abitazioni esistenti in misura non superiore al 20% della superficie residenziale esistente, tali ampliamenti possono avvenire anche al di fuori della sagoma esistente purchè con inserimento ambientale non deturpante e non verso strade o spazi pubblici. Questi ampliamenti non sono ammessi nel caso di recupero di rustici a meno che il rustico da recuperare abbia superficie inferiore al 20% di quanto preesistente. In questo caso l’ampliamento può essere effettuato fino alla concorrenza del 20%.

e) Interventi di demolizione e ricostruzione (sostituzione) Per sostituzione edilizia si intendono gli interventi di demolizione con conseguente costruzione di nuovo fabbricato la cui realizzazione è subordinata al rilascio di un'unica concessione un unico Permesso di Costruire, riguardante singoli lotti, senza modificazione degli isolati, della rete stradale e del tessuto urbanistico complessivo. Tali interventi devono osservare i seguenti parametri dimensionali:

-superficie coperta:              pari a quella esistente

-altezza:                               pari a quella dell'edificio esistente con possibilità di modesta sopraelevazione solo per adeguamento delle altezze interne dei locali ai minimi previsti dalle vigenti leggi.

f) Tettoie, bassi fabbricati: unico intervento ammesso è la demolizione. Sulla tavola 4 sono stati individuati con asterisco * gli edifici di pregio che rivestono interesse storico-ambientale; per questi fabbricati ogni operazione edilizia da effettuarsi nel rispetto degli interventi previsti dovrà essere sottoposta all’esame della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (art. 9 bis L.R. 56/77 e s.m.i.) -Sezione Provinciale di Cuneo. Comunale per il Paesaggio.

- Entro la perimetrazione del Nucleo Storico è ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenza dei rustici, portici, fienili e sottotetti (questi ultimi esistenti alla data del 12/08/98). Ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche edificatorie di cui al successivo articolo 5.3..

Ambiti soggetti a Piano di Recupero.

Non sono stati individuati cartograficamente perchè l'obbligo di preventivo Piano di Recupero sarà imposto con Delibera Consigliare ai sensi del 3° comma, art.27, Legge 457/78 e 2° comma, art. 32, L.R. 56/77 e s.m.i.. In essi sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e/o di sostituzione che può comportare anche una diversa impronta dei fabbricati in ragione della demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria e fatti salvi i fili stradali esistenti.

Comunque in tutto il Centro Storico per particolari condizioni di degrado ambientale è facoltà dell'Amministrazione richiedere che l'intervento venga effettuato tramite Piano di Recupero redatto ai sensi dell'art. 41bis della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, ma senza modifica dei singoli tipi di intervento individuati.