5.2.-
Norme per gli insediamenti residenziali del Centro Storico
L’area di Centro Storico è
classificata bene culturale ambientale ai sensi dell’art.24 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Le aree di Centro Storico sono individuate ai sensi del 1° comma dell’art.24
L.R. 56/77 e s.m.i. individuato sulla tavola n° 5 in esso
sono fattibili interventi rivolti al recupero ambientale del patrimonio
edilizio ed urbanistico esistente definito a sensi della Circolare Regionale
n5/SG/URB del 27 Aprile 1984.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono
comunque ammessi per tutti gli edifici compresi entro la perimetrazione del
Centro Storico.
Entro il perimetro del Centro Storico tutti gli interventi, di
qualsiasi tipo siano, devono essere finalizzati al recupero generale dello
stesso e pertanto le forme, le tipologie costruttive, i materiali e gli arredi
utilizzati dovranno integrarsi perfettamente con le preesistenze storiche e di
pregio. Nell’ambito della perimetrazione del Centro Storico sono stati definiti
con apposita simbologia gli interventi fattibili su immobili esistenti
classificandoli come segue:
a) Edifici
vincolati ai sensi della Legge 1089/39 del D.L. 22/1/2004 n° 42 Interventi di manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo da effettuarsi previo preventivo parere
della Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte.
b) Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui
alla Circolare n5/SG/URB del 27/04/84.
c) Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A) di cui
alla Circolare n5/SG/URB del 27/04/1984.
d) Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B) di
cui alla Circolare n5/SG/URB del 27/04/1984
nel rispetto dei fili stradali
esistenti. Sono permessi ampliamenti delle abitazioni esistenti in misura non superiore
al 20% della superficie residenziale esistente, tali ampliamenti possono
avvenire anche al di fuori della sagoma esistente purchè con inserimento
ambientale non deturpante e non verso strade o spazi pubblici. Questi
ampliamenti non sono ammessi nel caso di recupero di rustici a meno che il
rustico da recuperare abbia superficie inferiore al 20% di quanto preesistente.
In questo caso l’ampliamento può essere effettuato fino alla concorrenza del
20%.
e)
Interventi di demolizione e ricostruzione (sostituzione) Per sostituzione
edilizia si intendono gli interventi di demolizione con conseguente costruzione
di nuovo fabbricato la cui realizzazione è subordinata al rilascio di un'unica
concessione un unico Permesso di Costruire, riguardante singoli
lotti, senza modificazione degli isolati, della rete stradale e del tessuto
urbanistico complessivo. Tali interventi devono osservare i seguenti parametri
dimensionali:
-superficie coperta: pari a quella esistente
-altezza: pari a quella dell'edificio esistente
con possibilità di modesta sopraelevazione solo per adeguamento delle altezze
interne dei locali ai minimi previsti dalle vigenti leggi.
f) Tettoie, bassi fabbricati: unico intervento ammesso è la
demolizione. Sulla tavola n° 4 sono stati individuati
con asterisco * gli edifici di pregio che rivestono interesse
storico-ambientale; per questi fabbricati ogni operazione edilizia da
effettuarsi nel rispetto degli interventi previsti dovrà essere sottoposta
all’esame della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei
beni culturali ed ambientali (art. 9 bis L.R. 56/77 e s.m.i.) -Sezione
Provinciale di Cuneo. Comunale per il Paesaggio.
- Entro la perimetrazione del
Nucleo Storico è ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenza dei
rustici, portici, fienili e sottotetti (questi ultimi esistenti alla data del
12/08/98). Ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche
edificatorie di cui al successivo articolo 5.3..
Ambiti
soggetti a Piano di Recupero.
Non sono stati individuati cartograficamente
perchè l'obbligo di preventivo Piano di Recupero sarà
imposto con Delibera Consigliare ai sensi del 3° comma, art.27, Legge 457/78 e
2° comma, art. 32, L.R. 56/77 e s.m.i.. In essi sono
ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e/o di sostituzione che può
comportare anche una diversa impronta dei fabbricati in ragione della
demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria e fatti salvi i fili
stradali esistenti.
Comunque in tutto il Centro Storico per particolari condizioni di
degrado ambientale è facoltà dell'Amministrazione richiedere che l'intervento
venga effettuato tramite Piano di Recupero redatto ai sensi dell'art. 41bis
della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, ma senza modifica dei
singoli tipi di intervento individuati.