2.1.  - Modalità di Attuazione del P.R.G.

 

Gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici previsti o ammessi dal P.R.G.C., nonchè delle loro destinazioni d'uso, sono subordinati a permesso di costruire o denuncia di inizio attività, secondo quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione e dal D.P.R. 06/06/2001 n°380 e s.m.i.

Ai sensi della Legge 28/01/1977 n° 10 e della Legge 05/12/1977 n° 56 e successive modifiche ed integrazioni, l'Attuazione del P.R.G. avviene sulla base delle seguenti modalità:

-    interventi edilizi diretti

-      strumenti urbanistici esecutivi (a sensi art. 32 L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni) quali:

- P.P. (PIANI PARTICOLAREGGIATI) di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 17.08.1942 n.1150 e successive modificazioni, all’art. 27 della legge 22.10.1971 n.865 ed agli artt. 38-39-40 della Legge Regionale 56 del 5.12.1977 e successive modifiche ed integrazioni.

- P.E.E.P. (PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE), di cui alla Legge 18.04.1962 n° 167, all’art. 41 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

-   P.E.C. (PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI) di cui agli artt. 43 e 44 della L.R. 56 del

5.12.1977 e successive modifiche ed integrazioni.

La formazione del S.U.E. potrà essere effettuata tramite stralci successivi comunque non inferiori ad un minimo pari al 30% della superficie territoriale sottoposta a S.U.E., nonché a condizione che tutte le opere previste e necessarie per l’urbanizzazione dello stralcio proposto siano connesse con le infrastrutture pubbliche esistenti e non precludano la possibilità di connessione per l’urbanizzazione degli stralci successivi.

La valutazione delle proposte di stralcio in ordine alla corretta e completa attuazione delle previsioni del P.R.G.C. sarà effettuata dall’Amministrazione Comunale nell’esame degli stralci proposti fatto salvo il rispetto della viabilità presente in cartografia.

-   P.R. (PIANI Dl RECUPERO) del patrimonio edilizio esistente di cui agli artt. 27-28-30 della legge 5.8.1978 n° 457 ed aII’art. 41 bis della LR. 56 del 5.12.1977 e successive modifiche ed integrazioni.

-   P.T.E. (PIANI TECNICI ESECUTIVI Dl OPERE PUBBLICHE) di cui all’art. 47 della L.R. 56 del 5. 12.1977.