3.1. - Fasce di rispetto stradale

 

Sulle cartografie di P.R.G. sono individuate le fasce di rispetto da strade statali e provinciali così come disposto dal D.L. 30/04/1992 n° 285, del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, del D.P.R. n° 147 del 26/04/1993 e s.m.i..

Le distanze minime da osservarsi stabilite dai Decreti Legislativi di cui sopra sono da misurarsi a partire dal confine stradale e saranno puntualmente riverificate prima del rilascio dei provvedimenti di competenza Comunale.

Nelle fasce di rispetto di cui sopra è fatto divieto di nuove costruzioni o ampliamenti ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali: sono unicamente ammesse destinazioni a:

- percorsi pedonali e ciclabili;

- piantumazioni e sistemazioni a verde;

conservazione dello stato di natura e delle coltivazioni agricole e dove occorra è prevista la destinazione a parcheggio pubblico (cfr. Tavole di progetto).

In dette fasce ad esclusivo titolo precario potrà essere concessa la costruzione di stazioni per la distribuzione del carburante; dette stazioni potranno essere collocate a distanza reciproca non inferiore a 1.000 mt..

Per i soli edifici rurali ad uso residenziale esistenti nelle fasce di rispetto stradale al di fuori dei Centri Abitati, sono ammessi aumenti di volume non superiore al 20% del volume esistente per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto all'infrastruttura viaria da salvaguardare.

In tutto il territorio Comunale, ad eccezione delle aree di Centro Storico, la distanza minima da osservarsi dal confine stradale alle recinzioni delimitanti aree private sarà minima di mt. 1,00= qualora non sia specificatamente richiesta una maggiore distanza rilevabile dalle singole schede fatti salvi i disposti del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e D.P.R. n° 147 del 26/04/1993 e s.m.i..

In generale, in base alle condizioni di viabilità, l'Amministrazione, previo sopraluogo dei tecnici comunali, darà le relative disposizioni per gli allineamenti da rispettare che potranno essere anche maggiori.

Le Concessioni a costruire recinzione e nuovi accessi a strade statali o provinciali, saranno rilasciate previo nullaosta degli Enti interessati.

La chiusura dei passaggi carrai deve essere arretrata di mt.5,00 dal ciglio bitumato.

Nel caso in cui il passaggio carraio sia lungo 9,00 mt l’arretramento minimo da rispettarsi sarà di mt 3,00 previa verifica di compatibilità dei singoli casi con le vigenti normative sulla sicurezza della circolazione.

Nel caso di modifica di passaggi carrai esistenti l’intervento può avvenire in deroga alle distanze di cui sopra purchè venga a crearsi un miglioramento delle condizioni di viabilità.

All’interno della perimetrazione del Centro Storico la chiusura di passaggi carrai mediante l’apposizione di cancelli sarà valutato caso per caso e comunque potrà avvenire in deroga alle distanze di cui al comma precedente.

Le recinzioni devono avere aspetto decoroso e di norma devono essere a vista -non chiuse- di altezza non superiore a mt. 2,00=, compreso uno zoccolo pieno di altezza non superiore a mt. 0,80=.

Qualora particolari condizioni ambientali lo richiedano, le recinzioni potranno essere chiuse e di altezza massima mt. 2,00=. Non sono ammesse recinzioni in pannelli chiusi prefabbricati fatta eccezione per le aree artigianali ed industriali dove l'altezza massima potrà essere di mt. 2,50.

Al di fuori dei Centri Abitati perimetrati con D.G. n° 173 del 28/12/93 a sensi art. 4 D.L. 285/22 le recinzioni dovranno osservare le seguenti distanze dal confine stradale:

-    muri di cinta:                                                        5 mt. per strade di tipo A, B

                                                                                  3 mt. per strade di tipo C, F

- siepi vive fino a 1 mt. di altezza                                       1,00 mt.

- siepi vive oltre 1 mt. di altezza                               3,00 mt.

- siepi morte  (legno, reti metalliche,ecc.)     

  .fino a mt.1,00 con cordolo fino a 30 cm.              1,00 mt.

  .oltre mt.1,00 con cordolo superiore a 30 cm.       3,00 mt.

 

Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione di trasporto di energia, nonchè attrezzature di rete per l'erogazione di pubblici servizi.

Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici di tutela della pubblica incolumità, si consente la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questi risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purchè non in contrasto con la Legge 19/06/1939 n° 1497 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale.

Non costituiscono variante al P.R.G.C. modifiche di tracciato in allargamento di strade esistenti o in progetto se sono dimensionalmente contenute entro la loro fascia di rispetto, fermo restando l'obbligo di ripristinare, dopo la modifica del tracciato, la misura originaria delle fasce. Queste modifiche dovranno risultare in ogni caso di limitata entità e giustificate dallo stato di fatto e da precise esigenze funzionali.