4.4. - Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi
Il Piano si attua per intervento edilizio diretto. Le aree a parcheggio privato previste all'art. 4.3. non concorrono al soddisfacimento delle aree a standards di cui al presente articolo.
Nell'ambito di tali aree la costruzione di centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie avverrà nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- rapporto di copertura 30 %
- indice fondiario 1 mc./mq.
- numero dei piani fuori terra 2
- distanza dai confini 5,00 mt.
- distanza da fabbricati latistanti 10,00 mt.
- distanza da fili stradali 20,00 mt.
- distanza da rii arginati 12,50 mt. fatti salvi i casi in cui sono previste distanze maggiori dalle tavole di progetto n. 2 e 3
- altezza massima 7,50 mt.
Queste aree sono state individuate ai sensi dell'art. 21 punto 2) della L.R. 56/77 e s.m.i. e dimensionalmente sono stabilite nella misura del 20% della superficie territoriale per aree di nuovo impianto e nella misura del 10% della superficie fondiaria per aree di riordino e completamento.
Tutti gli interventi edificatori relativi alla costruzione, ristrutturazione o ampliamento di impianti produttivi devono prevedere la cessione gratuita al Comune delle aree di cui sopra:
a)qualora parte della particella catastale su cui avviene l'edificazione sia già definito in Piano come area per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la cessione potrà essere effettuata direttamente nel rispetto dei parametri di legge prima del ritiro del permesso di costruire
b)qualora la particella catastale su cui avviene l'edificazione sia libera delle aree a servizi dovrà il Concessionario, prima del rilascio del permesso di costruire, monetizzare l'area da cedere calcolata nel rispetto dei parametri di legge.
Il Comune conseguentemente si farà carico dell'acquisto e della sistemazione della corrispondente area negli ambiti allo scopo definiti sulle planimetrie di Piano.
L'Amministrazione stabilirà per ogni intervento il costo unitario a mq. della monetizzazione.
Le somme versate dai concessionari in luogo della cessione delle aree necessarie al rispetto del disposto dell'art. 21 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere incamerate su apposito capitolo di bilancio, con vincolo di destinazione, e quindi potranno essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto e la sistemazione ed arredo di aree da destinare ad attrezzature e servizi per le Aree Artigianali e Industriali come previste dal P.R.G.C..