5.3. - Norme generali per gli insediamenti delle aree residenziali di origine rurale

 

Le Aree residenziali di origine rurale definite CAR sono così normate:

 

Destinazioni ammesse:

 

-    Residenza

 

-    Residenza rurale

 

-    Locali per artigianato di servizio legati all'attività agricola, di riparazione meccanica, installazione impianti, laboratori di analisi chimica e simili da effettuarsi anche tramite il cambio di destinazione d'uso di edifici agricoli, con possibilità di demolizione e sostituzione degli stessi.

 

-    Impianti commerciali e produttivi, legati alla trasformazione ed alla commercializzazione di prodotti agricoli derivanti da fondi singoli, associati e cooperative, quali impianti frigoriferi, depositi, impianti per la lavorazione (conserviera e molitoria), locali di esposizione e vendita dei prodotti agricoli.

 

     Destinazioni escluse:     vedi capo 5°         - Aree residenziali -

 

     Le norme particolari per le aree CAR sono riportate al successivo art. 5.5.