5.3. - Norme generali per gli insediamenti delle aree residenziali di origine rurale
Le Aree residenziali di origine rurale definite CAR sono così normate:
Destinazioni ammesse:
- Residenza
- Residenza rurale
- Locali per artigianato di servizio legati all'attività agricola, di riparazione meccanica, installazione impianti, laboratori di analisi chimica e simili da effettuarsi anche tramite il cambio di destinazione d'uso di edifici agricoli, con possibilità di demolizione e sostituzione degli stessi.
- Impianti commerciali e produttivi, legati alla trasformazione ed alla commercializzazione di prodotti agricoli derivanti da fondi singoli, associati e cooperative, quali impianti frigoriferi, depositi, impianti per la lavorazione (conserviera e molitoria), locali di esposizione e vendita dei prodotti agricoli.
Destinazioni escluse: vedi capo 5° - Aree residenziali -