8.2. - Operatività

 

A) - B) - C) - D) Costruzione di residenze ed infrastrutture rurali.

Il rilascio del permesso di costruire per la costruzione di nuove residenze rurali, l'ampliamento anche mediante il recupero di rustici e la costruzione di infrastrutture è subordinato alla presentazione al Sindaco di:

 

-    Piano Aziendale che evidenzi:

     -         colture in atto, rete infrastrutture esistenti, vincoli per la difesa del suolo e la regimazione delle acque, tipologia costruttiva per le nuove costruzioni o per il recupero delle esistenti.

-    Di un atto di impegno dell'avente diritto che prevede:

     -         il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio della attività agricola;

     -         le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del 18° comma dell'art. 25 L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni;

     -         il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al 17° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni;

     -         le sanzioni, oltre a quelle previste dall'art. 69 L.R. 56/77, per l'inosservanza degli impegni assunti.

L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del Concessionario su registri della proprietà immobiliare.

Il volume edificabile per le abitazioni rurali è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni incolti e al lordo degli edifici esistenti.

Nel computo dei volumi non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture a supporto dell'attività agricola.

E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza di 10 km. dalla sede dell'azienda.

La costruzione di nuove residenze rurali e gli ampliamenti delle residenze rurali esistenti, attuati anche mediante il recupero dei rustici, potranno sommare (fra esistente ed ampliamento) non più di 1500 mc. per azienda.

Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su apposite mappe catastali tenute in pubblica visione.

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto od in progetto; le modalità e tempificazione per il cambiamento di colture saranno stabilite nell'atto di impegno.

Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire.

Gli indici di densità fondiaria sono i seguenti:

a)  terreno a coltura protetta in serre fisse                         0,06 mc/mq

b)  terreno a coltura orticola e floricola special.                 0,05 mc/mq

c)  terreno a coltura legnosa specializzata                         0,03 mc/mq

d)  terreno a seminativo e prato permanente                    0,02 mc/mq

e)  terreno a bosco ed a coltivazione industriale

     del legno (in misura non superiore a 5 ha. per

     azienda)                                                                         0,01 mc/mq

f)   terreno a pascolo e prato-pascolo di azienda

     silvo pastorali per abitazioni non superiori

     a 500 mc. per ogni azienda                                           0,001 mc/mq

Le concessioni per l'edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:

a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle Leggi 09/05/1975 n° 153 e 10/05/1976 n° 352 e delle Leggi Regionali 12/05/1975 n° 27 e 23/08/1982 n° 18, anche quali soci di cooperative;

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale, part-time ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 12/10/1978 n° 63 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno residenza e domicilio nella sede dell'azienda interessata e che abbiano la disponibilità del terreno necessario per minime 150 giornate lavorative calcolate secondo lo schema regionale e che coltivino in proprio senza salariati e con il solo aiuto dei familiari.

Le concessioni per attrezzature agricole per il ricovero, la trasformazione e l'utilizzo dei prodotti del fondo possono essere rilasciate anche ai proprietari del fondo o a che ne abbia titolo.

Caratteristiche edificatorie per gli interventi nelle aree agricole

Fatte salve le norme di cui ai punti generali si osservano le seguenti norme particolari:

-    rapporto di copertura                                                     30        % sup. lotto

-   altezza massima salvo infrastrutture          tecnologiche          7,50   mt.

-    distanza dai confini                                                          5,00   mt. o a confine

-    distanza da strade vicinali                                             10,00   mt.

 

     Le distanze da strade statali, provinciali e comunali sono stabilite dal D.L. 30/4/92 n°285, dal D.P.R. n° 495 del 16/12/92, dal D.P.R. n° 147 del 26/04/93 e s.m.i.. Le distanze minime di cui sopra sono da misurarsi a partire dal confine stradale

-    distanza da torrenti e fiumi non arginati demaniali        mt. 100

-   distanza da torrenti e fiumi arginati demaniali               mt.   50

-   distanza da piccoli rii o bealere                                     mt.   25

-   distanza da fabbricati latistanti                                                mt.   10,00 o in adiacenza

-    distanza per allevamenti e per con-

     cimaie con interposto filtro verde

     di alberi ad alto fusto:

     -         dal perimetro del Centro Abitato

               - Allevamenti di suini                         150,00        mt.

               - Allevamenti di bovini, ovini, altri     100,00        mt.

     -         Allevamenti suini

              da edifici residenziali                           50,00        mt.

     -         Allevamenti bovini,  ovini ed altri

               da edifici residenziali                          30,00        mt.

 

I piccoli allevamenti di animali di piccola taglia per l'uso ed il consumo familiare vanno in deroga a tali distanze.

Per i soli edifici rurali, ad usi residenziali esistenti nelle fasce di rispetto stradale al di fuori dei centri abitati, sono ammessi aumenti di volume non superiore al 20% del volume esistente per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto all'infrastruttura viaria da salvaguardare.

E) Costruzione di impianti commerciali e produttivi legati alla trasformazione di prodotti agricoli derivanti da fondi singoli, associati e cooperative, quali impianti frigoriferi, depositi, impianti per la lavorazione (conserviera e molitoria), locali di esposizione e vendita dei prodotti agricoli.

La costruzione di impianti produttivi e commerciali legati alla commercializzazione dei prodotti dell'azienda agricola sarà condizionata alla presentazione di piano aziendale agricolo.

Il dimensionamento degli impianti dovrà essere proporzionale alle esigenze delle aziende agricole interessate. Ogni intervento dovrà essere preventivamente verificato ed autorizzato in sede di Commissione Comunale per l'agricoltura.

I soggetti legittimati ad intervenire sono quelli di cui al 3° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

F) Riutilizzo degli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole.

Nell'arco temporale di validità del P.R.G.C. saranno ammesse trasformazioni d'uso degli edifici rurali dismessi.

La trasformazione della destinazione d'uso ammessa è:

- residenza civile

- attività turistico-ricettiva limitatamente ai ristoranti tipici di modesta dimensione

- servizi collegati ad attività sportive a raso di uso familiare.

Gli interventi ammessi sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, trasformazione di rustici e fienili esistenti nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche e strutturali e nel rispetto delle caratteristiche edificatorie.

La non utilizzazione attuale a scopo rurale viene accertata dalla Commissione Comunale per l'Agricoltura, la quale contestualmente deve verificare, stante la dimensione e la potenzialità dell'azienda agricola, che tali immobili non possano essere riutilizzabili in futuro a scopo agricolo.

G) Ampliamento massimo del 40% della volumetria esistente alla data di adozione del P.R.G.C. per ogni edificio ad uso civile abitazione, con un minimo comunque ammesso di 25 mq. di superficie utile.

Tali edifici, fatta salva la normativa generale per le aree agricole in ordine a distanze, altezze, ecc., possono essere ampliati del 40% della volumetria residenziale esistente alla data di adozione del Piano Regolatore Generale Comunale; 25 mq. sono comunque consentiti nel rispetto delle caratteristiche edificatorie anche se eccedono tale percentuale; il limite massimo ammissibile è fissato in 150 mc..

H) E' consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla L.R. 12/10/1978 n° 63 e successive modifiche ed integrazioni.

I)   Riutilizzo di edifici rurali da destinarsi ad agriturismo.

E' ammesso il riutilizzo degli edifici di cui sopra nel rispetto:

a)  delle disposizioni della L.R. 23/03/95 n° 38 "Disciplina dell'Agriturismo" così come specificato all'art. 5 della citata Legge

b)  dei limiti di massima edificabilità stabiliti ai commi 12 e 13 dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i.

c) delle limitazioni di intervento derivanti dalle classificazioni operate a sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP 1996.

L) Il fabbricato individuato con l'asterisco sulla tavola n° 3 in scala 1/2000 potrà essere demolito e ricostruito nel rispetto del posizionamento esistente, della volumetria max di mc 300, realizzabile con la costruzione di un piano seminterrato e di un piano fuori terra, e nel rispetto delle caratteristiche edificatorie dell'art. 8.3.