- ART. 13 -     Aree residenziali esistenti a capacità insediativa esaurita (R.E.)

 

Il P.R.G.C. individua come tali le parti del territorio comunale occupate perlopiù da insediamenti di vecchio impianto, che non presentano rilevanze storico-artistiche, ma esclusivamente una certa coerenza delle tipologie edilizie, dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati, con frammistione di attività residenziali, commerciali ed artigianali e che comunque presentano un indice di densità tale che possono ritenersi ormai sature dal punto di vista edificatorio.

 

In esse il P.R.G. propone, con l'inserimento di zone adibite a spazio pubblico, il miglioramento dell'impianto urbanistico attuale, finalizzato ad una più elevata qualità dell'ambiente.

 

L'attuazione delle previsioni del P.R.G. avverrà, di norma, con intervento diretto da parte del Comune per il miglioramento delle opere tecniche ed infrastrutturali, nonchè per l'attuazione delle aree verdi di isolato e di arredo urbano.

 

Le aree libere saranno inedificabili e convenientemente sistemate a prato, giardino, orto o pavimentate, è vietata la formazione di depositi ed accumuli di materiali.

 

Le previsioni del P.R.G. si attuano, di norma, con interventi diretti tramite permesso di costruire o dichiarazione di inizio di attività salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi (Piani Esecutivi Convenzionati o Piani di Recupero) quando le infrastrutture tecniche e sociali delle aree risultano insufficienti o quando sia necessaria una ristrutturazione del tessuto urbanistico esistente ossia la demolizione e ricostruzione estesa ad un fabbricato plurifamiliare o ad un complesso di fabbricati.

 

Gli interventi diretti, ammessi sugli edifici esistenti, sono esclusivamente i seguenti:

 

1)    manutenzione ordinaria e straordinaria;

 

2)        demolizioni superfetazioni;

 

3)        restauro e risanamento conservativo;

 

4)    ristrutturazione interna senza aumento delle superfici utili di calpestio;

 

5)    variazioni di destinazione d'uso compatibili con le strutture esistenti degli edifici;

 

6)    realizzazione volumi tecnici per installazione impianti tecnologici e igienico-sanitari alle abitazioni;

7)    sistemazioni esterne delle aree di pertinenza degli edifici, ivi comprese le recinzioni;

 

8)    ampliamenti e sopraelevazioni una-tantum, di edifici esistenti, fino ad un aumento massimo del 20% del volume esistente salvo il rispetto delle prescrizioni delle tabelle di zona;

 

9)    demolizione e ricostruzione con recupero della volumetria nel rispetto delle dimensioni del perimetro (inteso come somma di tutti i lati) e di altezze preesistenti per i fabbricati unifamiliari, salva la verifica della volumetria massima che non dovrà comunque superare quella risultante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità;

 

10)  è applicabile il disposto di cui al successivo art. 32;

 

 

11)  inoltre si applicano le seguenti norme:

 

-    in ogni caso non sono ammesse scale esterne aggettanti rispetto al filo dei balconi e la formazione di maniche interne;

 

-    la chiusura dei volumi riutilizzati dovrà essere effettuata senza alterare i caratteri tipologici, architettonici ed estetici della preesistenza;

 

-    le coperture dovranno rispettare quanto definito dal precedente Articolo 6, comma 3, lettera c);

 

 

12)  le esigenze supplementari per superfici di deposito, magazzino, sosta coperta, potranno essere soddisfatte mediante costruzione di bassi fabbricati e tettoie purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

 

-    il nuovo inserimento dovrà derivare da uno studio esteso a tutta l'area di proprietà al fine di uniformarlo all'impianto tipologico esistente mediante prosecuzione di edifici a schiera o contrapposizioni simmetriche agli edifici esistenti con esclusione tassativa di maniche interne, salve le norme successive;

 

-    la nuova costruzione non potrà superare i 60 mq. di superficie coperta e dovrà essere eseguita con tecniche e materiali simili ai tradizionali; murature portanti in mattoni a vista o intonacati, struttura del tetto in legno, copertura in coppi piemontesi, serramenti in legno;

 

-    la superficie coperta risultante, computata includendo tutti i fabbricati insistenti sul lotto o sui lotti contermini formanti la proprietà, non dovrà essere superiore ad 1/2 della totale superficie fondiaria;

 

-    l'altezza del fabbricato e la pendenza del tetto dovranno rigorosamente uniformarsi a quella dei fabbricati preesistenti e circostanti; in difetto di riferimenti l'altezza massima ammessa è mt. 3,00 su di un unico piano;

 

-    la distanza dell'edificio da pareti finestrate dovrà essere non minore di 10 mt.; i bassi fabbricati possono essere a confine salvo le distanze da pareti finestrate fissate dal codice civile;

 

-    sono tassativamente da escludersi strutture ed elementi prefabbricati nelle varie parti dell'edificio (murature, tamponamenti, copertura) ad esclusione di eventuali orizzontamenti.

 

Per le aree in fregio alla viabilità provinciale è vietata l'apertura di nuovi accessi, dovranno essere utilizzati quelli già esistenti.

 

Ogni intervento dovrà rispettare tutti i vincoli e le prescrizioni di cui alle tavole di Progetto: tav. 14/V3 "Vincoli"; tav. 16/V3 "Assetto del Capoluogo e della frazione Scorrone", ed in particolare dovrà essere verificata l'appartenenza alle classi di edificabilità e conseguentemente dovranno essere rispettate le relative prescrizioni contenute nel successivo art. 24 e nella "Relazione e normativa geologica" redatta dal geologo dott. Orlando Costagli.

 

Inoltre dovranno essere rispettate tutte le norme e le prescrizioni di cui al precedente Articolo 6.

Nelle aree comprese nell’ambito A.1. “Addensamento storico rilevante” evidenziato sulla tavola 16/V3 “Assetto del Capoluogo e Fraz. Scorrone (1:2.000)” sono ammesse attività di vendita al dettaglio ai sensi di quanto definito al successivo articolo 19 ter “Insediamenti commerciali”.