- ART. 13 - Aree
residenziali esistenti a capacità insediativa esaurita (R.E.)
Il P.R.G.C.
individua come tali le parti del territorio comunale occupate perlopiù da
insediamenti di vecchio impianto, che non presentano rilevanze
storico-artistiche, ma esclusivamente una certa coerenza delle tipologie
edilizie, dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati, con frammistione di attività residenziali, commerciali ed
artigianali e che comunque presentano un indice di densità tale che possono
ritenersi ormai sature dal punto di vista edificatorio.
In esse il P.R.G. propone, con
l'inserimento di zone adibite a spazio pubblico, il miglioramento dell'impianto
urbanistico attuale, finalizzato ad una più elevata qualità dell'ambiente.
L'attuazione delle previsioni del
P.R.G. avverrà, di norma, con intervento diretto da parte del Comune per il
miglioramento delle opere tecniche ed infrastrutturali, nonchè
per l'attuazione delle aree verdi di isolato e di arredo urbano.
Le aree libere saranno inedificabili
e convenientemente sistemate a prato, giardino, orto o pavimentate, è vietata
la formazione di depositi ed accumuli di materiali.
Le previsioni del P.R.G. si attuano,
di norma, con interventi diretti tramite permesso di costruire o dichiarazione di
inizio di attività salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi
(Piani Esecutivi Convenzionati o Piani di Recupero) quando le infrastrutture
tecniche e sociali delle aree risultano insufficienti o quando sia necessaria
una ristrutturazione del tessuto urbanistico esistente ossia la demolizione e
ricostruzione estesa ad un fabbricato plurifamiliare o ad un complesso di
fabbricati.
Gli interventi diretti, ammessi
sugli edifici esistenti, sono esclusivamente i seguenti:
1) manutenzione ordinaria e
straordinaria;
2)
demolizioni
superfetazioni;
3)
restauro e
risanamento conservativo;
4) ristrutturazione interna senza
aumento delle superfici utili di calpestio;
5) variazioni di destinazione
d'uso compatibili con le strutture esistenti degli edifici;
6) realizzazione volumi tecnici
per installazione impianti tecnologici e igienico-sanitari alle abitazioni;
7) sistemazioni esterne delle
aree di pertinenza degli edifici, ivi comprese le recinzioni;
8) ampliamenti e sopraelevazioni una-tantum, di edifici esistenti, fino ad un aumento
massimo del 20% del volume esistente salvo il rispetto delle prescrizioni delle
tabelle di zona;
9) demolizione e ricostruzione
con recupero della volumetria nel rispetto delle dimensioni del perimetro
(inteso come somma di tutti i lati) e di altezze preesistenti per i fabbricati
unifamiliari, salva la verifica della volumetria massima che non dovrà comunque
superare quella risultante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità;
10) è applicabile il disposto di
cui al successivo art. 32;
11) inoltre si applicano le
seguenti norme:
- in ogni caso non sono ammesse
scale esterne aggettanti rispetto al filo dei balconi e la formazione di
maniche interne;
- la chiusura dei volumi
riutilizzati dovrà essere effettuata senza alterare i caratteri tipologici,
architettonici ed estetici della preesistenza;
- le coperture dovranno rispettare
quanto definito dal precedente Articolo 6, comma 3, lettera c);
12) le esigenze supplementari per
superfici di deposito, magazzino, sosta coperta, potranno essere soddisfatte
mediante costruzione di bassi fabbricati e tettoie purchè
siano rispettate le seguenti condizioni:
- il nuovo inserimento dovrà
derivare da uno studio esteso a tutta l'area di proprietà al fine di
uniformarlo all'impianto tipologico esistente mediante prosecuzione di edifici
a schiera o contrapposizioni simmetriche agli edifici esistenti con esclusione
tassativa di maniche interne, salve le norme successive;
- la nuova costruzione non potrà
superare i 60 mq. di superficie coperta e dovrà essere eseguita con tecniche e
materiali simili ai tradizionali; murature portanti in mattoni a vista o
intonacati, struttura del tetto in legno, copertura in coppi piemontesi,
serramenti in legno;
- la superficie coperta
risultante, computata includendo tutti i fabbricati insistenti sul lotto o sui
lotti contermini formanti la proprietà, non dovrà essere superiore ad 1/2 della
totale superficie fondiaria;
- l'altezza del fabbricato e la
pendenza del tetto dovranno rigorosamente uniformarsi a quella dei fabbricati
preesistenti e circostanti; in difetto di riferimenti l'altezza massima ammessa
è mt. 3,00 su di un unico piano;
- la distanza dell'edificio da
pareti finestrate dovrà essere non minore di 10 mt.;
i bassi fabbricati possono essere a confine salvo le distanze da pareti
finestrate fissate dal codice civile;
- sono tassativamente da
escludersi strutture ed elementi prefabbricati nelle varie parti dell'edificio
(murature, tamponamenti, copertura) ad esclusione di eventuali orizzontamenti.
Per le aree in fregio alla viabilità
provinciale è vietata l'apertura di nuovi accessi, dovranno essere utilizzati
quelli già esistenti.
Ogni intervento dovrà rispettare
tutti i vincoli e le prescrizioni di cui alle tavole di Progetto: tav.
14/V3 "Vincoli"; tav. 16/V3
"Assetto del Capoluogo e della frazione Scorrone",
ed in particolare dovrà essere verificata l'appartenenza alle classi di
edificabilità e conseguentemente dovranno essere rispettate le relative
prescrizioni contenute nel successivo art. 24 e nella "Relazione e
normativa geologica" redatta dal geologo dott. Orlando Costagli.
Inoltre dovranno essere rispettate
tutte le norme e le prescrizioni di cui al precedente Articolo 6.
Nelle aree comprese nell’ambito A.1.
“Addensamento storico rilevante” evidenziato sulla tavola 16/V3 “Assetto
del Capoluogo e Fraz. Scorrone
(1:2.000)” sono ammesse attività di vendita al dettaglio ai sensi di quanto
definito al successivo articolo 19 ter “Insediamenti
commerciali”.