- ART. 14 -           Aree residenziali esistenti e di completamento (R.C.)

 

Le aree residenziali esistenti di più recente edificazione sono le zone urbanizzate destinate, nel rispetto delle previsioni del P.R.G., dei vincoli e indici contenuti nelle N.T.A. e nelle relative tabelle di zona, prevalentemente alla residenza.

 

In esse sono ammessi usi sussidiari ed attività compatibili con la destinazione abitativa di cui al precedente art. 10.

 

Le previsioni del P.R.G. si attuano, di norma, con interventi diretti tramite permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, fatto salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi (Piani Esecutivi Convenzionati o Piani di Recupero) quando le infrastrutture tecniche e sociali delle aree risultano insufficienti o quando sia necessaria una ristrutturazione del tessuto urbanistico esistente ossia la demolizione e ricostruzione estesa ad un fabbricato plurifamiliare o ad un complesso di fabbricati.

 

Le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate in sede di formazione di Programma Pluriennale di Attuazione o con specifiche delibere consiliari ai sensi dell'Art. 32, 2° comma e Art. 34, 1° comma della legge regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

 

In assenza di strumento attuativo e nel rispetto delle presenti norme e delle tabelle allegate, è consentito operare con permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, nei casi seguenti:

 

1)    interventi sui fabbricati esistenti:

-   adeguamento igienico sanitario e di altezza dei piani preesistenti, nei limiti di cui al successivo Art. 32; con ampliamento non superiore per ogni unità abitativa al 20% del volume esistente e comunque a 60 mc.;

-   ristrutturazione senza alterazione di volumetria, salvo per quanto previsto al punto precedente;

-   parziale demolizione e ripristino delle apparecchiature murarie deteriorate;

-   demolizione e ricostruzione con recupero della volumetria nel rispetto delle dimensioni del perimetro (inteso come somma di tutti i lati) e di altezza preesistente per i fabbricati unifamiliari salva la verifica della volumetria massima che non dovrà comunque superare quella risultante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità;

-   utilizzazione per fini abitativi delle strutture tecniche originariamente destinate al servizio agricolo, con esclusione tassativa delle tettoie, quando tali strutture siano sostanzialmente incorporate nel nucleo abitativo preesistente;

-   modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq. di superficie utile sono comunque consentiti fatte salve le prescrizioni fissate nelle tabelle di zona.

 

Le esigenze supplementari per superficie di deposito, magazzino, sosta coperta, potranno essere soddisfatte mediante costruzione di bassi fabbricati e tettoie purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

 

-   il nuovo inserimento dovrà derivare da uno studio esteso a tutta l'area di proprietà al fine di uniformarlo all'impianto tipologico esistente mediante prosecuzione di edifici a schiera o contrapposizioni simmetriche agli edifici esistenti con esclusione tassativa di maniche interne, salve le norme successive;

 

-   la nuova costruzione non potrà superare i 60 mq. di superficie coperta e dovrà essere eseguita con tecniche e materiali simili ai tradizionali; murature portanti in mattoni a vista o intonacati, struttura del tetto in legno, copertura in coppi piemontesi, serramenti in legno;

 

-   la superficie coperta risultante, computata includendo tutti i fabbricati insistenti sul lotto o sui lotti contermini formanti la proprietà, non dovrà essere superiore ad 1/2 della totale superficie fondiaria;

 

-   l'altezza del fabbricato e la pendenza del tetto dovranno rigorosamente uniformarsi a quella dei fabbricati preesistenti e circostanti; in difetto di riferimenti l'altezza massima ammessa è mt. 3,00 su di un unico piano;

 

-   la distanza dell'edificio da pareti finestrate dovrà essere non minore di 10 mt.; i bassi fabbricati possono essere a confine salvo le distanze da pareti finestrate fissate dal Codice Civile;

 

-   sono tassativamente da escludersi strutture ed elementi prefabbricati nelle varie parti dell'edificio (murature, tamponamenti, copertura) ad esclusione di eventuali orizzontamenti.

 

La normativa specifica è articolata nel Regolamento Edilizio Comunale.

 

2)    nuovi interventi edilizi nei lotti liberi, individuati sulla cartografia di Piano, che alla data di entrata in vigore del P.R.G. risultino serviti da accesso diretto da via pubblica o di uso pubblico ed in aree già dotate delle infrastrutture tecniche, ovvero esiste l'impegno del Comune di realizzarle, ovvero quando il concessionario le realizzi contestualmente al fabbricato. Tali interventi dovranno rispettare le tipologie edilizie prevalenti e l'indice di utilizzazione massimo previsto dalle relative tabelle di zona. In particolare per le nuove edificazioni nelle aree residenziali R.C.1 e R.C.5 dovranno essere adottate tipologie tradizionali e misure di mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali e dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell’articolo 6.

       Per il lotto in attuazione compreso nell'area R.C.2, ubicato lungo la strada Provinciale n. 31 Cossano Belbo-Castino, l'edificazione dovrà essere arretrata dalla curva ad una distanza fissata dalla corda congiungente i due punti di tangenza della curva ed essere consentita tramite l’unico accesso costituito dalla viabilità indicata sulla tavola 16/V3 “Assetto del Capoluogo”.

       Inoltre i nuovi interventi edilizi da realizzare nel lotto in attuazione compreso nell’area R.C.2 sono subordinati alla stipula di atto di impegno unilaterale ai sensi del 5° c., Art. 49 L.R. 56/77 e s.m.i. dal quale risulti l’obbligo dei richiedenti stessi:

-           a realizzare ed a dismettere gratuitamente ad uso pubblico le aree per attrezzature funzionali nella quantità e nell’ubicazione evidenziate sulla tavola 16/V3;

-           ad eseguire a loro cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria secondo un progetto delle opere stesse approvato dalla Commissione edilizia ed a costruire la strada nella ubicazione e dimensione indicate sulla stessa tavola 16/V3.

Nel lotto libero edificabile in area R.C.5 è necessario prevedere una fascia a verde privato impiantumata con idonea vegetazione di larghezza mt. 3,00 parallela all’area di spazi pubblici, con funzione di filtro di separazione fra l’area residenziale R.C5. e l’area produttiva P.E.1.

Nel lotto libero edificabile in località Vassa in area R.C.2 è necessario prevedere una fascia a verde privato impiantumata con idonea vegetazione di larghezza mt. 5,00 con funzione di filtro di separazione fra il lotto libero suddetto e la confinante area P.C.3;

3)    nuovo intervento edilizio nel lotto con apporto di nuova cubatura per mc. 1.600 per il fabbricato ubicato nell'area R.C.1 ed appositamente contrassegnato sulla cartografia di Piano Tav. 16/V3 Planimetria di progetto III - Assetto del Capoluogo - a condizione che tale intervento rispetti i limiti di altezza, il rapporto di copertura, le distanze minime stabilite sulla relativa tabella di zona e che tale intervento sia realizzato nel rispetto della distanza dalla S.P. 592 definita dall’allineamento del fabbricato esistente. Detto apporto di nuova cubatura viene ridotto a mc. 1.100 con la Variante Parziale n. 2 per il medesimo fabbricato, ora, contrassegnato con il numero (1) cerchiato sulla Tav. 16/V3- VP2 "Planimetria di progetto III – Assetto del Capoluogo e frazione Scorrone (1:2.000)" di Variante Parziale n. 2. Sono confermate tutte le prescrizioni del capoverso precedente del presente punto 3).

La normativa specifica è articolata dal Regolamento Edilizio Comunale e secondo i disposti degli artt. 38, 39, 40, dovranno comunque essere mantenuti gli allineamenti e le tipologie degli edifici contigui esistenti.

Le altezze massime e i limiti massimi di confrontanza e di distanza dai confini sono fissati dalle Tabelle di zona.

Per le aree poste in fregio alla viabilità provinciale è vietata la realizzazione di nuovi accessi, dovranno quindi essere utilizzati gli accessi già esistenti, ad esclusione dei lotti liberi edificabili ove è consentito un unico accesso nel caso non siano presenti strade alternative.

Ogni intervento dovrà rispettare tutti i vincoli e le prescrizioni di cui alle tavole di Progetto: tav. 14/V3 "Vincoli"; tav. 16/V3 "Assetto del Capoluogo e della frazione Scorrone", in particolare dovrà essere verificata l'appartenenza alle classi di edificabilità e conseguentemente dovranno essere osservate le relative prescrizioni contenute nel successivo art. 24, nella "Relazione e normativa geologica" e nella "Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuova espansione urbanistica" redatte dal geologo dott. Orlando Costagli.

Si richiamano le prescrizioni di cui al precedente articolo 6.