- ART.
14 - Aree residenziali
esistenti e di completamento (R.C.)
Le aree residenziali esistenti di più recente
edificazione sono le zone urbanizzate destinate, nel rispetto delle previsioni del
P.R.G., dei vincoli e indici contenuti nelle N.T.A. e nelle relative tabelle di
zona, prevalentemente alla residenza.
In esse sono ammessi usi sussidiari ed
attività compatibili con la destinazione abitativa di cui al precedente art.
10.
Le previsioni del P.R.G. si attuano, di norma,
con interventi diretti tramite permesso di costruire o denuncia di inizio di
attività, fatto salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi (Piani
Esecutivi Convenzionati o Piani di Recupero) quando le infrastrutture tecniche
e sociali delle aree risultano insufficienti o quando sia necessaria una
ristrutturazione del tessuto urbanistico esistente ossia la demolizione e
ricostruzione estesa ad un fabbricato plurifamiliare o ad un complesso di
fabbricati.
Le porzioni di territorio da assoggettare alla
preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate in
sede di formazione di Programma Pluriennale di Attuazione o con specifiche
delibere consiliari ai sensi dell'Art. 32, 2° comma e Art. 34, 1° comma della
legge regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.
In assenza di strumento attuativo e nel
rispetto delle presenti norme e delle tabelle allegate, è consentito operare
con permesso
di costruire o denuncia di inizio di attività, nei casi seguenti:
1) interventi sui fabbricati esistenti:
- adeguamento igienico sanitario e di altezza
dei piani preesistenti, nei limiti di cui al successivo Art. 32; con
ampliamento non superiore per ogni unità abitativa al 20% del volume esistente
e comunque a 60 mc.;
- ristrutturazione senza alterazione di
volumetria, salvo per quanto previsto al punto precedente;
- parziale demolizione e ripristino delle
apparecchiature murarie deteriorate;
- demolizione e ricostruzione con recupero
della volumetria nel rispetto delle dimensioni del perimetro (inteso come somma
di tutti i lati) e di altezza preesistente per i fabbricati unifamiliari salva
la verifica della volumetria massima che non dovrà comunque superare quella
risultante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità;
- utilizzazione per fini abitativi delle
strutture tecniche originariamente destinate al servizio agricolo, con
esclusione tassativa delle tettoie, quando tali strutture siano sostanzialmente
incorporate nel nucleo abitativo preesistente;
- modesti ampliamenti delle abitazioni,
necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento
funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente;
25 mq. di superficie utile sono comunque consentiti fatte salve le prescrizioni
fissate nelle tabelle di zona.
Le esigenze supplementari per superficie di
deposito, magazzino, sosta coperta, potranno essere soddisfatte mediante
costruzione di bassi fabbricati e tettoie purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
- il nuovo inserimento dovrà derivare da uno
studio esteso a tutta l'area di proprietà al fine di uniformarlo all'impianto
tipologico esistente mediante prosecuzione di edifici a schiera o
contrapposizioni simmetriche agli edifici esistenti con esclusione tassativa di
maniche interne, salve le norme successive;
- la nuova costruzione non potrà superare i 60
mq. di superficie coperta e dovrà essere eseguita con tecniche e materiali
simili ai tradizionali; murature portanti in mattoni a vista o intonacati,
struttura del tetto in legno, copertura in coppi piemontesi, serramenti in
legno;
- la superficie coperta risultante, computata
includendo tutti i fabbricati insistenti sul lotto o sui lotti contermini
formanti la proprietà, non dovrà essere superiore ad 1/2 della totale
superficie fondiaria;
- l'altezza del fabbricato e la pendenza del
tetto dovranno rigorosamente uniformarsi a quella dei fabbricati preesistenti e
circostanti; in difetto di riferimenti l'altezza massima ammessa è mt. 3,00 su
di un unico piano;
- la distanza dell'edificio da pareti
finestrate dovrà essere non minore di 10 mt.; i bassi fabbricati possono essere
a confine salvo le distanze da pareti finestrate fissate dal Codice Civile;
- sono tassativamente da escludersi strutture
ed elementi prefabbricati nelle varie parti dell'edificio (murature,
tamponamenti, copertura) ad esclusione di eventuali orizzontamenti.
La normativa specifica è articolata nel
Regolamento Edilizio Comunale.
2) nuovi interventi edilizi nei lotti liberi,
individuati sulla cartografia di Piano, che alla data di entrata in vigore del
P.R.G. risultino serviti da accesso diretto da via pubblica o di uso pubblico
ed in aree già dotate delle infrastrutture tecniche, ovvero esiste l'impegno
del Comune di realizzarle, ovvero quando il concessionario le realizzi
contestualmente al fabbricato. Tali interventi dovranno rispettare le tipologie
edilizie prevalenti e l'indice di utilizzazione massimo previsto dalle relative
tabelle di zona. In particolare per le nuove edificazioni nelle aree residenziali R.C.1
e R.C.5 dovranno essere adottate tipologie tradizionali e misure di
mitigazione degli impatti paesaggistico-ambientali e dovranno essere rispettate
le prescrizioni contenute nell’articolo 6.
Per
il lotto in attuazione compreso nell'area R.C.2,
ubicato lungo la strada Provinciale n. 31 Cossano Belbo-Castino, l'edificazione
dovrà essere arretrata dalla curva ad una distanza fissata dalla corda
congiungente i due punti di tangenza della curva ed essere consentita tramite l’unico
accesso costituito dalla viabilità indicata sulla tavola 16/V3
“Assetto del Capoluogo”.
Inoltre i nuovi
interventi edilizi da realizzare nel lotto in attuazione compreso nell’area
R.C.2 sono subordinati alla stipula di atto di impegno unilaterale
ai sensi del 5° c., Art.
-
a realizzare ed a dismettere
gratuitamente ad uso pubblico le aree per attrezzature funzionali nella
quantità e nell’ubicazione evidenziate sulla tavola 16/V3;
-
ad eseguire a loro cura e spese tutte le opere di
urbanizzazione primaria secondo un progetto delle opere stesse approvato dalla
Commissione edilizia ed a costruire la strada nella ubicazione e dimensione indicate
sulla stessa tavola 16/V3.
Nel lotto libero edificabile in area R.C.5
è necessario prevedere una fascia a verde privato impiantumata con idonea
vegetazione di larghezza mt. 3,00 parallela all’area di spazi pubblici, con
funzione di filtro di separazione fra l’area residenziale R.C5. e
l’area produttiva P.E.1.
Nel lotto libero edificabile in località Vassa in
area R.C.2 è necessario prevedere una fascia a verde privato
impiantumata con idonea vegetazione di larghezza mt. 5,00 con funzione di
filtro di separazione fra il lotto libero suddetto e la confinante area P.C.3;
3) nuovo intervento edilizio nel lotto con apporto di nuova cubatura
per mc. 1.600 per il fabbricato ubicato nell'area R.C.1 ed
appositamente contrassegnato sulla cartografia di Piano Tav. 16/V3
Planimetria di progetto III - Assetto del Capoluogo - a condizione che tale
intervento rispetti i limiti di altezza, il rapporto di copertura, le distanze
minime stabilite sulla relativa tabella di zona e che tale intervento sia
realizzato nel rispetto della distanza dalla S.P. 592 definita
dall’allineamento del fabbricato esistente. Detto
apporto di nuova cubatura viene ridotto a mc. 1.100 con la
Variante Parziale n. 2 per il medesimo fabbricato, ora, contrassegnato
con il numero (1) cerchiato sulla Tav. 16/V3- VP2 "Planimetria
di progetto III – Assetto del Capoluogo e frazione Scorrone (1:2.000)" di
Variante Parziale n. 2. Sono confermate tutte le prescrizioni del capoverso
precedente del presente punto 3).
La normativa specifica è
articolata dal Regolamento Edilizio Comunale e secondo i disposti degli artt.
38, 39, 40, dovranno comunque essere mantenuti gli allineamenti e le tipologie
degli edifici contigui esistenti.
Le altezze massime e i
limiti massimi di confrontanza e di distanza dai confini sono fissati dalle
Tabelle di zona.
Per le aree poste in fregio alla viabilità provinciale è
vietata la realizzazione di nuovi accessi, dovranno quindi essere utilizzati
gli accessi già esistenti, ad esclusione dei lotti liberi edificabili ove è
consentito un unico accesso nel caso non siano presenti strade alternative.
Ogni intervento dovrà
rispettare tutti i vincoli e le prescrizioni di cui alle tavole di Progetto: tav. 14/V3 "Vincoli"; tav. 16/V3 "Assetto
del Capoluogo e della frazione Scorrone", in particolare dovrà essere
verificata l'appartenenza alle classi di edificabilità e conseguentemente
dovranno essere osservate le relative prescrizioni contenute nel successivo
art. 24, nella "Relazione e normativa geologica" e
nella "Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuova espansione
urbanistica" redatte dal geologo dott. Orlando Costagli.
Si richiamano le prescrizioni di cui al precedente
articolo 6.