- ART. 16 - Aree a
verde privato, inedficabile
Sono quelle parti
di territorio già impiantate a giardini o parchi.
In tali aree,
indicate nelle tavole del P.R.G. è d’obbligo il mantenimento e la formazione
del verde per giardini e parchi privati.
Le colture
legnose esistenti non potranno essere in nessun caso indebolite o abbattute se
non per il risanamento ecologico previa autorizzazione da parte del Comune
(Art.56 L.R. 56/77 e s.m.i.
e L.R. 50/80).
Nelle aree a
parco privato non è ammessa la costruzione di alcun manufatto ed alcuna
modificazione del suolo che non sia necessaria al miglioramento dell’assetto vegetale
ed idrogeologico.