- ART. 16 -             Aree a verde privato, inedficabile

 

Sono quelle parti di territorio già impiantate a giardini o parchi.

 

In tali aree, indicate nelle tavole del P.R.G. è d’obbligo il mantenimento e la formazione del verde per giardini e parchi privati.

 

Le colture legnose esistenti non potranno essere in nessun caso indebolite o abbattute se non per il risanamento ecologico previa autorizzazione da parte del Comune (Art.56 L.R. 56/77 e s.m.i. e L.R. 50/80).

 

Nelle aree a parco privato non è ammessa la costruzione di alcun manufatto ed alcuna modificazione del suolo che non sia necessaria al miglioramento dell’assetto vegetale ed idrogeologico.