- ART. 2 - Modalità
di attuazione del Piano Regolatore Generale
Il
Piano Regolatore Generale viene attuato attraverso:
- strumenti
urbanistici esecutivi la cui preliminare approvazione subordina il rilascio del
permesso di costruire di cui all’art. 10 del D. Lgs.
n. 301/2002 o consente la denuncia di inizio di attività di cui alla lett. b)
comma 3 art. 22 del D. Lgs. suddetto;
- intervento
edilizio diretto tramite permesso di costruire, denuncia di inizio di
attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 301/2002.
L’ATTUAZIONE DEL P.R.G. può avvenire tramite:
a) Programma
Pluriennale di Attuazione (P.P.A.)
Il P.P.A. di cui all'art. 13 della Legge
28.1.1977 n. 10 è uno strumento programmatorio in
quanto indica gli interventi sul territorio, le aree e le zone con cui si
realizzano le previsioni del Piano Regolatore Generale, nonché le opere di
urbanizzazione relative al soddisfacimento del fabbisogno pregresso e quelle
relative alle aree di nuovo impianto.
Il
Programma di Attuazione (qualora il Comune lo voglia redigere in
quanto esonerato ai sensi dell'art. 36 della L.R.
56/77 e successive modifiche ed integrazioni) deve essere riferito ad
un arco temporale non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni; è adottato e
approvato secondo le modalità e con i contenuti di cui agli artt. 33; 34; 35;
37 della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e successive
modifiche ed integrazioni.
b) Strumenti urbanistici esecutivi
Gli strumenti
urbanistici esecutivi sono esclusivamente:
b.1) Piani Particolareggiati, di cui agli artt.
13 e seguenti della Legge 17/8/1942 n. 1150, e successive modificazioni ed
all'art. 27 della Legge 22/10/1971 n. 865 e artt. 38; 39; 40; l.r. 5/12/1977 n.
56 e legge n. 50/80;
b.2) Piani per l'edilizia economica e popolare
di cui alla Legge 18/4/1962 n. 167 e successive modificazioni e all’Art.
b.3) Piani di Recupero del patrimonio edilizio
esistente di cui agli artt. 27 - 28 - 30 della Legge 5/8/1978 n. 457 e all’Art.
41/bis L.R. 56/77 e 50/80;
b.4) Piani Esecutivi Convenzionati di cui agli
artt. 43; 44 della L.R. n. 56 del 5/12/1977 e L.R. n. 50/80; (P.E.C.)
b.5) I Piani tecnici di opere ed attrezzature
di iniziativa pubblica di cui all'art. 47 della L.R.
n. 56 del 5/12/1977. (P.T.)
c) Intervento
edilizio diretto tramite permesso di costruire o denuncia di inizio
attività od attività di edilizia libera
come definita agli articoli: 6, 10 e 22 del D. Lgs.
27.12.2002 n. 301.
L'intervento
edilizio diretto è rappresentato da ogni attività edificatoria sui singoli
lotti e sulle abitazioni esistenti, subordinato al rilascio di permesso
di costruire od autorizzazione.
In sede di
attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi
e del programma di attuazione, il Comune può procedere con propria
deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e
di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da
trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei
piani vigenti e del Programma di Attuazione anche al fine di un equo riparto di
oneri e benefici tra i proprietari interessati.
Le procedure
di formazione dei comparti di cui al presente articolo sono definite all'Art.
46 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.