- ART. 2 -            Modalità di attuazione del Piano Regolatore Generale

 

Il Piano Regolatore Generale viene attuato attraverso:

-    strumenti urbanistici esecutivi la cui preliminare approvazione subordina il rilascio del permesso di costruire di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 301/2002 o consente la denuncia di inizio di attività di cui alla lett. b) comma 3 art. 22 del D. Lgs. suddetto;

-    intervento edilizio diretto tramite  permesso di costruire, denuncia di inizio di attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 301/2002.

 

L’ATTUAZIONE DEL P.R.G. può avvenire tramite:

 

a)    Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.)

 

Il P.P.A. di cui all'art. 13 della Legge 28.1.1977 n. 10 è uno strumento programmatorio in quanto indica gli interventi sul territorio, le aree e le zone con cui si realizzano le previsioni del Piano Regolatore Generale, nonché le opere di urbanizzazione relative al soddisfacimento del fabbisogno pregresso e quelle relative alle aree di nuovo impianto.

 

Il Programma di Attuazione (qualora il Comune lo voglia redigere in quanto esonerato ai sensi dell'art. 36 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni) deve essere riferito ad un arco temporale non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni; è adottato e approvato secondo le modalità e con i contenuti di cui agli artt. 33; 34; 35; 37 della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e successive modifiche ed integrazioni.

 

b)    Strumenti urbanistici esecutivi

 

Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:

 

b.1)      Piani Particolareggiati, di cui agli artt. 13 e seguenti della Legge 17/8/1942 n. 1150, e successive modificazioni ed all'art. 27 della Legge 22/10/1971 n. 865 e artt. 38; 39; 40; l.r. 5/12/1977 n. 56 e legge n. 50/80;

 

b.2)      Piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18/4/1962 n. 167 e successive modificazioni e all’Art. 41 L.R. 56/77 e s.m.i.;

 

b.3)      Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di cui agli artt. 27 - 28 - 30 della Legge 5/8/1978 n. 457 e all’Art. 41/bis L.R. 56/77 e 50/80;

 

b.4)      Piani Esecutivi Convenzionati di cui agli artt. 43; 44 della L.R. n. 56 del 5/12/1977 e L.R. n. 50/80; (P.E.C.)

 

b.5)      I Piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art. 47 della L.R. n. 56 del 5/12/1977. (P.T.)

 

c)    Intervento edilizio diretto tramite permesso di costruire o denuncia di inizio attività  od attività di edilizia libera come definita agli articoli: 6, 10 e 22 del D. Lgs. 27.12.2002 n. 301.

 

L'intervento edilizio diretto è rappresentato da ogni attività edificatoria sui singoli lotti e sulle abitazioni esistenti, subordinato al rilascio di permesso di costruire od autorizzazione.

 

In sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di attuazione, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del Programma di Attuazione anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati.

 

Le procedure di formazione dei comparti di cui al presente articolo sono definite all'Art. 46 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.