- ART. 21 -     Aree agricole

 

Le aree agricole sono quelle destinate esclusivamente alle attività dirette alla coltivazione, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura o ad esse connesse, quali la trasformazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione dei fondi degli imprenditori agricoli singoli od associati, purchè non abbiano caratteristiche industriali o commerciali. I terreni vitati compresi nella “zona di eccellenza” (CORE ZONE) evidenziata sulla tavola 15/VP6 “Assetto del territorio” sono inedificabili ai sensi del successivo art. 24.

 

In dette aree è consentito realizzare strutture agricole tecniche o fabbricati residenziali rurali.

Per quanto riguarda l'edificazione delle residenze rurali i relativi permessi di costruire potranno essere rilasciati ai soggetti di cui al 3° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i.; per quanto concerne le strutture agricole necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni delle aziende configurabili come attività agricola ai sensi dell'Art. 2135 del Codice Civile, i relativi permessi di costruire potranno essere rilasciati ai proprietari dei fondi o a chi ne abbia titolo.

 

L'edificabilità di strutture tecniche si intende riferita ad opere destinate a:

 

-   ricovero ed allevamento del bestiame;

 

-   serbatoi idrici;

 

-   ricovero attrezzi o macchine agricole;

 

-   raccolta, lavorazione, conservazione dei prodotti agricoli derivanti dalla conduzione del fondo.

 

Le strutture tecniche aziendali:

 

-   non possono superare gli otto metri di altezza, eccezion fatta per i silos e per le altre opere tecniche che richiedono - per la loro natura - maggiore altezza;

 

-   devono, quando si tratti di stalle del tipo tradizionale e non intensivo, o concimaie, rispettare le distanze imposte dal tredicesimo comma del presente articolo;

 

-   devono essere collocate secondo prescrizioni particolari e specifiche da imporre in sede di concessione, tenuto conto del regime dei venti e della ubicazione del nucleo abitativo eventualmente adiacente.

 

Possono altresì essere imposti piantamenti di alberi con funzione di filtro od occultamento e di raccordo paesistico-ambientale:

 

-   il rapporto di copertura, riferito al lotto, non può essere superiore ad un terzo;

 

-   la distanza minima dai confini è di metri cinque;

 

-   rispetto ai fabbricati esistenti la costruzione di strutture tecniche che non siano stalle, allevamenti o concimaie, è consentita in aderenza o a non meno di 5 metri.

 

Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco dell'atto di impegno dell'avente diritto che preveda quanto stabilito dal 7° comma dell'Art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i. Detto atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del richiedente sui registri della proprietà immobiliare; sono fatti salvi i disposti di cui al 9°-10°-11° comma del già richiamato art. 25 della L.R. 56/77.

 

La costruzione di fabbricati residenziali è soggetta alle seguenti prescrizioni:

 

-   l'abitazione deve essere congruamente connessa alla conduzione dell'azienda e giustificata dalla dimensione dell'azienda stessa;

 

-   l'avente titolo della concessione non deve poter disporre di altra abitazione idonea;

 

-   l'accesso all'edificio, deve risultare da idoneo titolo giuridico e deve esistere o essere realizzato insieme alla costruzione;

 

-   l'immobile deve essere servito da illuminazione elettrica e da acquedotto, anche se privato; deve essere assicurato lo smaltimento degli scarichi secondo le prescrizioni igienico-sanitarie anche con riferimento alle proprietà adiacenti;

 

-   il rapporto di copertura rispetto al lotto non sia superiore ad un terzo;

 

-   l'altezza dell'edificio non superi i due piani (8 mt.) e disti dai confini di proprietà in misura non inferiore ai 5 mt. e da altri edifici non meno di 10 mt.;

 

-   sono fatti salvi i seguenti indici di colture diverse stabiliti dall'art. 25 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. da intendersi riferite alle colture in atto o in progetto:

-   terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc 0,05 per mq;

-   terreni a colture legnose specializzate: mc 0,03 per mq;

-   terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc 0,01 per mq in misura non superiore a 5 ettari per azienda;

-   terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: mc 0,001 per mq per abitazioni non superiore a 500 mc per ogni azienda.

 

Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammesso accorpamento di singole aree non contigue di una stessa azienda agricola, al lordo dei volumi abitativi già esistenti:

 

-   non è consentito l'accorpamento con aree non pertinenti, per colture in atto, all'azienda agricola interessata;

 

-   non sono computabili, ai fini del calcolo della superficie, i terreni catastalmente classificati "incolti";

 

-   sono computabili i terreni non contigui formanti un'unica azienda agricola, ancorchè siti in territorio di un Comune limitrofo, a condizione che l'edificio per residenze rurali non superi i 1.500 mc, è ammesso l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune;

 

-   qualora sia previsto il vincolo di terreni non contigui il rilascio del permesso di costruire è altresì subordinato al deposito di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, debitamente trascritta nei Registri Immobiliari, recante il vincolo sopraindicato e la costituzione di servitù "non aedificandi" sui terreni vincolati;

 

-   venga sottoscritto o atto pubblico o scrittura privata autenticata debitamente trascritta nei Registri Immobiliari dal quale risulti il vincolo dell'edificio alla destinazione d'uso al servizio dell'attività agricola per almeno venti anni, fatti salvi i casi previsti dall'art. 25 commi 7) e 8) della legge 56/77 e legge Regionale n. 50 del 20.5.80. L'atto di impegno deve contenere anche le sanzioni di cui all'art. 68 stesse leggi.

 

Quando si tratti di cooperative o associazioni agricole regolarmente costituite per l'allevamento di animali o per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, è consentito realizzare anche l'alloggio di servizio-custodia.

 

In tal caso l'edificio abitativo dovrà insistere sul lotto che comprende la struttura tecnica e non potrà superare i 450 mc.

 

Gli interventi sulle costruzioni esistenti sono vincolati alle seguenti prescrizioni fatta salva la verifica di quanto riportato al successivo art. 24 (circa la classe geomorfologica in cui ricadono):

 

a)    è sempre consentito il consolidamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria;

 

b)    le strutture tecniche isolate o non congiunte con un nucleo originariamente abitativo devono mantenere l'originaria destinazione d'uso;

 

c)    gli edifici originariamente abitativi possono essere restaurati o ristrutturati, con assoluta esclusione di demolizioni e ricostruzioni esterne, nei limiti della volumetria e delle dimensioni perimetriche preesistenti; l'altezza potrà essere modificata soltanto in applicazione all'articolo 32 delle presenti N.T.A.

E' sempre consentita l'aggiunta dei volumi tecnici necessari per migliorare le condizioni igieniche e per l'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze dell'abitazione in misura non superiore al 20% del volume esistente.

Nella ristrutturazione dell'edificio abitativo potrà essere utilizzata anche la porzione di strutture tecniche originariamente destinate al servizio agricolo, con esclusione tassativa delle tettoie, quando tali strutture siano sostanzialmente incorporate nella parte abitativa e l'intervento sia tecnicamente indispensabile per recuperare condizioni di abitabilità minime in funzione di residenze unifamiliari.

Ogni intervento è subordinato al rispetto delle caratteristiche architettoniche e costruttive della zona valutate dalla Commissione Edilizia e da questa prescritte anche in relazione ai materiali da usare. Valgono in ogni caso le prescrizioni di cui al precedente articolo 6;

 

d)    gli interventi di cui alla lettera che precede sono ammessi soltanto quando esistano o siano contestualmente realizzati gli allacciamenti all'acquedotto, anche se privato, all'energia elettrica e sia previsto un sistema di smaltimento degli scarichi che salvaguardi condizioni di igiene adeguate.

Gli accessi viari, pedonali o carrabili, devono essere mantenuti nelle condizioni esistenti al momento dell'intervento, salva diversa valutazione della Commissione Edilizia e l'esecuzione delle opere come sopra consentite non costituisce titolo per chiedere la modifica di tali accessi;

 

e)        sugli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende stesse, individuati sulla cartografia definitiva di P.R.G. e su quella della Variante n. 3, sono ammessi interventi di cui alle lettere c) e d), volti al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, anche con destinazione residenziale extra-agricola ed agrituristica e negozio di vicinato, previo rilascio di permesso di costruire anche a soggetti che non svolgono attività agricola a titolo principale; è comunque vietato ogni insediamento incompatibile con l'attività agricola e con i caratteri ambientali della zona. Le modalità di intervento ed i materiali da costruzione dovranno rispettare le disposizioni inerenti, contenute nel precedente Art. 6.

 

Gli allevamenti di bestiame, delle dimensioni massime di cui al successivo Art. 22, devono rispettare, salvo più precise prescrizioni del successivo articolo, le distanze minime seguenti:

 

-   500 mt. dal limite della perimetrazione delle aree residenziali produttive definite dalle tavole di P.R.G.;

 

-   100 mt. da ogni fabbricato a destinazione residenziale in zona agricola;

 

-   20 mt. dall'abitazione del proprietario e del conduttore.

 

Attorno agli allevamenti dovrà essere predisposta un'area verde a filtro con alberi di medio ed alto fusto.

 

Gli allevamenti di dimensioni superiori a quelle definite dal successivo art. 22, non possono essere autorizzati se non su specifiche zone individuate dal Piano Territoriale Comprensoriale o da successivi P.R.G.C.;

 

f)    per gli impianti produttivi artigianali ed industriali già esistenti in zona agricola al momento dell'approvazione del P.R.G.C. ed individuati sulla cartografia della variante al Piano (Tavv. 15/V3 e 19/V3 Planimetrie di Progetto II e VI), in località Molino, è consentito il proseguimento delle funzioni in atto.

       Sono sempre consentiti gli interventi:

-   di ristrutturazione e le modifiche necessarie per consentire il recupero igienico e funzionale degli stessi;

-   ampliamenti "una-tantum" di superficie coperta sino a mq. 250 per impianti di superficie coperta di mq. 500;

-   ampliamenti "una-tantum" di superficie coperta sino a mq. 400 per impianti di superficie coperta di mq. 1.000.

       Valgono le seguenti prescrizioni:

-   altezze massime pari a quelle esistenti;

-   distanza dai confini per i corpi in ampliamento: ml. 5,00;

-   distanza dai fabbricati per i corpi in ampliamento: ml. 10,00;

-   rapporto di copertura massimo pari al 50% dell'area fondiaria;

-   piani fuori terra: n. 2.

       E' consentito l'ampliamento anche per le destinazioni d'uso ad uffici o per l'abitazione del proprietario.

       Per il fabbricato artigianale (officina meccanica ed abitazione del titolare) già esistente e funzionante in area agricola al momento dell’approvazione del P.R.G.C. appositamente individuato sulla Tav. 16/VP3 “Planimetria di Progetto III – Assetto del Capoluogo e della Frazione Scorrone” (ora Tav. 16/V3) (1:2.000) nei pressi dell’area di distribuzione carburante per autotrazione è consentito tramite permesso di costruire l’intervento di ristrutturazione edilizia, da attuarsi a causa della obsolescenza delle strutture mediante demolizione e successiva ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell’Art. 3 comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico dell’edilizia” come modificato dal D. Lgs. 27.12.2002 n. 301. L’intervento dovrà comunque rispettare la stessa volumetria, sagoma ed altezza del fabbricato esistente, la stessa destinazione d’uso, le medesime distanze dalle strade dal confine e dai fabbricati derivante dalla situazione preesistente. Non costituisce aumento volumetrico e modifiche alla sagoma l’adeguamento in altezza del fabbricato per esigenze igienico e funzionali, per una maggior altezza della linea di gronda di cm. 20.

       Nel caso che detti fabbricati vengano usati per attività che producono inquinamento (atmosferico e delle acque), si dovrà provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente strumento urbanistico, a riportare i valori di massima concentrazione di ogni singola sostanza, per unità di misura aerea o liquida, al di sotto di quelli accettabili, così come definiti dalle attuali leggi sulla tutela ambientale. La permanenza delle attività di cui sopra, è comunque sempre subordinata alla verifica che le attività insediate emettano rumori contenuti nei valori limite assoluti della classe di appartenenza riportati sulla tavola del Piano acustico vigente ai sensi della L.R. 52/2000;

 

g)    per gli edifici esistenti sul territorio comunale ed adibiti ad uso abitativo per residenze extragricole, non individuati sulla cartografia di Piano, sono ammessi i seguenti interventi:

-   manutenzione ordinaria e straordinaria;

-   restauro e risanamento conservativo;

-   adeguamento igienico-sanitario e di altezza dei piani preesistenti, nei limiti del successivo Art. 33;

-   ristrutturazione edilizia senza alterazione della volumetria salvo quanto disposto al punto precedente;

-   parziale demolizione e ripristino delle apparecchiature murarie deteriorate;

-   modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq. di superficie utile sono comunque consentiti fatte salve le prescrizioni fissate nelle tabelle di zona;

-   per il fabbricato residenza extra-agricola di proprietà Pace Marita (Foglio catastale n. 29 mappale n. 182) appositamente individuato sulla Tav. 15/VP7 “Assetto del territorio (1:5.000)” di Variante Parziale n. 7 (ora 15/V3), ubicato nel nucleo frazionale rurale di località Ghilardi, è consentito l’apporto “una tantum” di maggior superficie coperta per mq. 150 per locali di autorimessa e deposito attrezzi da giardinaggio. L’ampliamento potrà avvenire anche in fabbricato staccato da quello principale di abitazione e dovrà rispettare le norme e prescrizioni della tabella di zona 19/VP7 (ora 19/V3) e del successivo Art. 23 “Nuclei frazionali rurali” e comunque il fabbricato dovrà avere un’altezza media inferiore a mt. 2,70.

-  per il fabbricato di residenza extra-agricola di proprietà Signori Nagata a catasto fabbricati Foglio 7 particella 297 (ex Cascina Rossi) ubicato in area agricola lungo la strada Dornere (ora strada Comunale di S. Libera –Strada Chiesa) appositamente contrassegnato con il numero (1) sulla Tav. 15/V3-VP2 "Assetto del territorio (1:5.000)" di Variante Parziale n. 2, è consentito l'apporto "una tantum" di nuova maggior cubatura residenziale di mc. 500 in ampliamento (oltre l'ampliamento del 20% della volumetria esistente già realizzato). L'intervento è vincolato al rispetto della distanza minima di mt. 20 (venti) dal confine della strada Provinciale ed al mantenimento del filo di fabbricazione definito dal fabbricato esistente in rispetto al confine della strada Comunale di S. Libera (detta anche strada Chiesa) senza avvicinarsi ulteriormente alla suddetta strada Comunale. L'intervento è, inoltre, vincolato all'impiego delle tipologie edilizie e dei materiali esterni dell'edilizia tradizionale agricola indicati all'Art 6 delle norme vigenti di Variante Strutturale n. 3 ed è, anche, vincolato alle disposizioni di tutela ambientale prescritti dagli ultimi 10 (dieci) commi del citato Art. 6 N.T.A. vigenti. Devono infine essere rispettati i parametri edilizi ed urbanistici della Tab. n. 20/VP2 delle aree agricole.

 

 

Per tutto quanto non è compreso nel presente articolo si fa riferimento ai disposti dell'art. 25 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Si richiama quanto precisato al precedente Art. 6.

 

Ogni intervento dovrà rispettare tutti i vincoli e le prescrizioni di cui alle tavole di Progetto: tav. 14/V3 "Vincoli", tav. 15/V3 "Assetto del territorio", in particolare dovrà essere verificata l'appartenenza alle classi di edificabilità e conseguentemente dovranno essere osservate le relative prescrizioni contenute nel successivo art. 24 e nella "Relazione e normativa geologica" redatta dal geologo dott. Orlando Costagli.

 

Nelle “zone di eccellenza” (CORE ZONE) evidenziate sulla tavola 15/VP6 “Territorio Comunale” (ora 15/V3) valgono infine le seguenti prescrizioni dettate dal “Progetto Candidatura UNESCO” di cui all’allegato 3 della D.G.R. n. 87-13582 del 16.03.2010:

 

a)       Con riferimento al sistema idrografico: lungo i corsi d’acqua, ferme restando le prescrizioni del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA), devono essere conservate le specie vegetali autoctone che contornano rii, scarpate a pendenza elevata, sorgenti, torrenti e corsi d’acqua in genere e zone umide. Eventuali interventi devono essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

 

b)       Con riferimento ad Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico: non è consentito aprire o ampliare impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti e di attività estrattive non compatibili, depositi di sostanze pericolose o localizzazione di impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

E’ vietata la localizzazione di impianti per la produzione di energie alternative ad uso produttivo quali campi fotovoltaici e centrali a biomasse. Nelle more dell’approvazione del Regolamento comunale che disciplina l’installazione degli impianti di energia alternativa per autoconsumo, gli stessi sono da assoggettare alla redazione della relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005.

 

c)   Con riferimento alle relazioni visive tra insediamento e contesto:

-   non sono consentiti interventi che impediscano la preesistente percezione visiva dalle strade e dai punti panoramici, comprese le modifiche dell’impianto colturale, il disegno parcellare e il sesto d’impianto. Sono comunque fatti salvi, nelle more della definizione e approvazione del Piano di Gestione, gli interventi previsti dai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine, gli interventi di lotta obbligatoria alle fitopatie e gli interventi espressamente motivati da peculiari esigenze aziendali per l’esercizio dell’attività agricola; analogamente non sono consentiti interventi che alterino la morfologia e gli elementi visivi dell’edificato e della vegetazione che compongono il paesaggio agrario;

-   deve essere incentivato il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, favorendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche;

-   gli interventi che modificano la trama del paesaggio agrario (sistemazione e/o ampliamento della viabilità esistente, realizzazione nuova viabilità, parcheggi), che comportino sbancamenti e/o muri contro terra, possono essere realizzati facendo ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;

-   nuove strade eventualmente necessarie per gli usi agricoli possono essere realizzate con larghezza massima di 3 m., fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile o motivati da esigenze aziendali e/o produttive di aventi diritto. In questi casi dovrà essere predisposto apposito progetto che verifichi l’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura;

-   nelle more di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico, non è consentita la posa in opera di manufatti edilizi necessari per la realizzazione e manutenzione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico e di elementi di arredo urbano fatti salvi gli interventi urgenti nei casi di emergenza pubblica o di calamità naturali. Le nuove reti energetiche e di comunicazione devono essere interrate;

-   nelle more di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della cartellonistica, non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari ed ogni altra simile attrezzatura; sono fatte salve le indicazioni strettamente necessarie ai fini della sicurezza stradale dei servizi pubblici essenziali e per le insegne turistiche esistenti.

 

d)   Con riferimento alle aree rurali:

-   deve essere mantenuta la trama agricola costituita dal sistema viticolo storicamente consolidato;

-   sono vietate alterazioni significative dello strato fertile del suolo, in particolare movimenti di terra (se non preordinati all’impianto delle colture e ad opere ad esso collegate se realizzate secondo le vigenti normative), attività estrattive, estese impermeabilizzazioni e interventi per la produzione di energie;

-   devono essere mantenuti il reticolo idrografico superficiale, necessario alla corretta regimazione delle acque superficiali, il sistema dei pozzi, le sorgenti, la viabilità minore e le trame agricole. Sono comunque fatti salvi gli interventi espressamente motivati da peculiari esigenze aziendali per l’esercizio dell’attività agricola;

-   deve essere mantenuta la morfologia del terreno naturale e di quello conseguente alla costruzione del paesaggio agrario mediante il ricorso alle tradizionali forme di sistemazioni del terreno (terrazzamenti, ciglionamenti, etc.);

-   deve essere conservato l’assetto agrario costruito, le recinzioni storiche del sistema insediativo storico, le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia);

-        sono ammessi i nuovi impianti viticoli privilegiando i vitigni autoctoni;

-        oltre ai vigneti, sono ammesse le colture agricole tradizionali per mantenere la varietà colturale storicamente consolidata;

-   la palificazione dei vigneti deve avvenire preferendo l’utilizzo di materiali cromaticamente simili a quelli naturali tradizionali;

-   sono consentiti, quando ammessi dalle presenti N.T.A., gli interventi edilizi o infrastrutturali di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione o di ampliamento strettamente necessari per adeguamenti funzionali alle esigenze dell’azienda agricola;

-   è ammesso l’insediamento di nuove attività agricole solo qualora sia motivata l’impossibilità di scelte alternative, che privilegino il riuso di strutture esistenti;

-   gli interventi edilizi ed infrastrutturali che eccedono il restauro conservativo devono essere sottoposti a progetti unitari di intervento estesi ad un contesto paesaggistico adeguato, ad esempio alle immediate pertinenze, ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale. Tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare i contenuti già previsti dalla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005.

  Si richiamano le prescrizioni di cui al  precedente articolo 6.

Per ogni intervento edilizio, ove consentito dalle presenti norme, deve essere garantito il rispetto delle seguenti indicazioni espresse dal parere ‑ contributo ASL - CN2 e dall'Ufficio Acque della Provincia di Cuneo:

-   sia garantita la sostenibilità ambientale complessiva dell'intervento, con particolare riferimento alla potenzialità ed organizzazione dei sistemi locali di raccolta/smaltimento dei rifiuti, alle modalità di depurazione delle acque milite ed all'approvvigionamento idrico;

-   qualora l'intervento sia a ridosso di aree a produzione agricola di tipo intensivo (es. viticoltura, coltivazione del nocciolo ecc.), siano considerate le possibili ricadute igienico - sanitarie di dette attività sulla civile abitazione e pertinenze, in particolare per quanto concerne la problematica dei trattamenti antiparassitari delle coltivazioni;

-   siano garantite le distanze minime previste dal P.R.G. C. vigente tra i fabbricati ad uso residenziale ed eventuali industrie insalubri, con particolare riferimento agli allevamenti zootecnici;

-   siano escluse interferenze tra l'intervento edilizio ed aree soggette a vincoli di natura igienico-sanitaria, quali zone a protezione di opere di presa acque potabili, fascia di rispetto cimiteriale, aree di in edificabilità entro 100 in. da impianti di depurazione;

-   sia garantita l'impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile lgs. 387/03);

-    sia garantita la non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso posabile;

-   non è ammessa la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R 30 aprile 1996 n. 22 e s.m.i.:


-   deve essere acquisita la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;

-   per lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'alt 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è necessario il rilascio di concessione di derivazione;

-   l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.