- ART.
21 - Aree agricole
Le aree agricole sono quelle destinate
esclusivamente alle attività dirette alla coltivazione, all'allevamento del
bestiame, alla silvicoltura o ad esse connesse, quali la trasformazione dei
prodotti agricoli in funzione della conduzione dei fondi degli imprenditori
agricoli singoli od associati, purchè non abbiano caratteristiche industriali o
commerciali. I terreni vitati compresi nella “zona di eccellenza” (CORE ZONE) evidenziata
sulla tavola 15/VP6 “Assetto del territorio” sono inedificabili ai
sensi del successivo art. 24.
In dette aree è consentito realizzare
strutture agricole tecniche o fabbricati residenziali rurali.
Per quanto riguarda l'edificazione delle residenze
rurali i
relativi permessi di costruire potranno essere rilasciati ai
soggetti di cui al 3° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i.; per quanto
concerne le strutture agricole necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni
delle aziende configurabili come attività agricola ai sensi dell'Art. 2135 del
Codice Civile, i
relativi permessi di costruire potranno essere rilasciati ai
proprietari dei fondi o a chi ne abbia titolo.
L'edificabilità di strutture tecniche si
intende riferita ad opere destinate a:
- ricovero ed allevamento del bestiame;
- serbatoi idrici;
- ricovero attrezzi o macchine agricole;
- raccolta, lavorazione, conservazione dei
prodotti agricoli derivanti dalla conduzione del fondo.
Le strutture tecniche aziendali:
- non possono superare gli otto metri di
altezza, eccezion fatta per i silos e per le altre opere tecniche che
richiedono - per la loro natura - maggiore altezza;
- devono, quando si tratti di stalle del tipo
tradizionale e non intensivo, o concimaie, rispettare le distanze imposte dal
tredicesimo comma del presente articolo;
- devono essere collocate secondo prescrizioni
particolari e specifiche da imporre in sede di concessione, tenuto conto del
regime dei venti e della ubicazione del nucleo abitativo eventualmente
adiacente.
Possono altresì essere imposti
piantamenti di alberi con funzione di filtro od occultamento e di raccordo
paesistico-ambientale:
- il rapporto di copertura, riferito al lotto,
non può essere superiore ad un terzo;
- la distanza minima dai confini è di metri
cinque;
- rispetto ai fabbricati esistenti la
costruzione di strutture tecniche che non siano stalle, allevamenti o
concimaie, è consentita in aderenza o a non meno di
Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi
edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco
dell'atto di impegno dell'avente diritto che preveda quanto stabilito dal 7°
comma dell'Art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i. Detto atto è trascritto a cura
dell'Amministrazione Comunale e a spese del richiedente sui registri della
proprietà immobiliare; sono fatti salvi i disposti di cui al 9°-10°-11° comma
del già richiamato art. 25 della L.R. 56/77.
La costruzione di fabbricati residenziali è
soggetta alle seguenti prescrizioni:
- l'abitazione deve essere congruamente
connessa alla conduzione dell'azienda e giustificata dalla dimensione
dell'azienda stessa;
- l'avente titolo della concessione non deve
poter disporre di altra abitazione idonea;
- l'accesso all'edificio, deve risultare da
idoneo titolo giuridico e deve esistere o essere realizzato insieme alla
costruzione;
- l'immobile deve essere servito da
illuminazione elettrica e da acquedotto, anche se privato; deve essere
assicurato lo smaltimento degli scarichi secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie anche con riferimento alle proprietà adiacenti;
- il rapporto di copertura rispetto al lotto
non sia superiore ad un terzo;
- l'altezza dell'edificio non superi i due
piani (8 mt.) e disti dai confini di proprietà in misura non inferiore ai 5 mt.
e da altri edifici non meno di 10 mt.;
- sono fatti salvi i seguenti indici di colture
diverse stabiliti dall'art. 25 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. da intendersi
riferite alle colture in atto o in progetto:
- terreni a colture orticole o floricole
specializzate: mc 0,05 per mq;
- terreni a colture legnose specializzate: mc
0,03 per mq;
- terreni a bosco ed a coltivazione industriale
del legno annessi ad aziende agricole: mc 0,01 per mq in misura non superiore a
- terreni a pascolo e prato-pascolo permanente
di aziende silvo-pastorali: mc 0,001 per mq per abitazioni non superiore a 500
mc per ogni azienda.
Ai fini del computo dei volumi edificabili è
ammesso accorpamento di singole aree non contigue di una stessa azienda
agricola, al lordo dei volumi abitativi già esistenti:
- non è consentito l'accorpamento con aree non
pertinenti, per colture in atto, all'azienda agricola interessata;
- non sono computabili, ai fini del calcolo
della superficie, i terreni catastalmente classificati "incolti";
- sono computabili i terreni non contigui
formanti un'unica azienda agricola, ancorchè siti in territorio di un Comune
limitrofo, a condizione che l'edificio per residenze rurali non superi i 1.500
mc, è ammesso l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune;
- qualora sia previsto il vincolo di terreni
non contigui il rilascio del permesso di costruire è altresì subordinato al deposito di atto pubblico
o di scrittura privata autenticata, debitamente trascritta nei Registri
Immobiliari, recante il vincolo sopraindicato e la costituzione di servitù
"non aedificandi" sui terreni vincolati;
- venga sottoscritto o atto pubblico o
scrittura privata autenticata debitamente trascritta nei Registri Immobiliari
dal quale risulti il vincolo dell'edificio alla destinazione d'uso al servizio
dell'attività agricola per almeno venti anni, fatti salvi i casi previsti
dall'art. 25 commi 7) e 8) della legge 56/77 e legge Regionale n. 50 del
20.5.80. L'atto di impegno deve contenere anche le sanzioni di cui all'art. 68
stesse leggi.
Quando si tratti di cooperative o associazioni
agricole regolarmente costituite per l'allevamento di animali o per la
trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, è consentito realizzare
anche l'alloggio di servizio-custodia.
In tal caso l'edificio abitativo dovrà
insistere sul lotto che comprende la struttura tecnica e non potrà superare i
450 mc.
Gli interventi sulle costruzioni esistenti
sono vincolati alle seguenti prescrizioni fatta salva la verifica di quanto
riportato al successivo art. 24 (circa la classe geomorfologica in cui ricadono):
a) è sempre consentito il consolidamento e la
manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) le strutture tecniche isolate o non
congiunte con un nucleo originariamente abitativo devono mantenere l'originaria
destinazione d'uso;
c) gli edifici originariamente abitativi
possono essere restaurati o ristrutturati, con assoluta esclusione di
demolizioni e ricostruzioni esterne, nei limiti della volumetria e delle
dimensioni perimetriche preesistenti; l'altezza potrà essere modificata
soltanto in applicazione all'articolo 32 delle presenti N.T.A.
E' sempre consentita l'aggiunta dei volumi
tecnici necessari per migliorare le condizioni igieniche e per l'installazione
di impianti tecnologici necessari per le esigenze dell'abitazione in misura non
superiore al 20% del volume esistente.
Nella ristrutturazione dell'edificio abitativo
potrà essere utilizzata anche la porzione di strutture tecniche originariamente
destinate al servizio agricolo, con esclusione tassativa delle tettoie, quando
tali strutture siano sostanzialmente incorporate nella parte abitativa e
l'intervento sia tecnicamente indispensabile per recuperare condizioni di
abitabilità minime in funzione di residenze unifamiliari.
Ogni intervento è subordinato al rispetto
delle caratteristiche architettoniche e costruttive della zona valutate dalla
Commissione Edilizia e da questa prescritte anche in relazione ai materiali da
usare. Valgono
in ogni caso le prescrizioni di cui al precedente articolo 6;
d) gli interventi di cui alla lettera che
precede sono ammessi soltanto quando esistano o siano contestualmente
realizzati gli allacciamenti all'acquedotto, anche se privato, all'energia
elettrica e sia previsto un sistema di smaltimento degli scarichi che
salvaguardi condizioni di igiene adeguate.
Gli accessi viari, pedonali o carrabili,
devono essere mantenuti nelle condizioni esistenti al momento dell'intervento,
salva diversa valutazione della Commissione Edilizia e l'esecuzione delle opere
come sopra consentite non costituisce titolo per chiedere la modifica di tali
accessi;
e)
sugli edifici rurali abbandonati o
non più necessari alle esigenze delle aziende stesse, individuati sulla
cartografia definitiva di P.R.G. e su quella della Variante n. 3, sono ammessi interventi
di cui alle lettere c) e d), volti al recupero e riuso del patrimonio edilizio
esistente, anche con destinazione residenziale extra-agricola ed agrituristica
e negozio di vicinato, previo rilascio di permesso di costruire anche a soggetti
che non svolgono attività agricola a titolo principale; è comunque vietato ogni
insediamento incompatibile con l'attività agricola e con i caratteri ambientali
della zona. Le modalità di intervento ed i materiali da costruzione dovranno
rispettare le disposizioni inerenti, contenute nel precedente Art. 6.
Gli allevamenti di bestiame, delle dimensioni
massime di cui al successivo Art. 22, devono rispettare, salvo più precise
prescrizioni del successivo articolo, le distanze minime seguenti:
- 500 mt. dal limite della perimetrazione delle
aree residenziali produttive definite dalle tavole di P.R.G.;
- 100 mt. da ogni fabbricato a destinazione
residenziale in zona agricola;
- 20 mt. dall'abitazione del proprietario e del
conduttore.
Attorno agli allevamenti dovrà essere
predisposta un'area verde a filtro con alberi di medio ed alto fusto.
Gli allevamenti di dimensioni superiori a
quelle definite dal successivo art. 22, non possono essere autorizzati se non
su specifiche zone individuate dal Piano Territoriale Comprensoriale o da
successivi P.R.G.C.;
f) per gli impianti produttivi artigianali ed
industriali già esistenti in zona agricola al momento dell'approvazione del
P.R.G.C. ed individuati sulla cartografia della variante al Piano (Tavv. 15/V3
e 19/V3
Planimetrie di Progetto II e VI), in località Molino, è consentito il
proseguimento delle funzioni in atto.
Sono sempre consentiti gli interventi:
- di ristrutturazione e le modifiche necessarie
per consentire il recupero igienico e funzionale degli stessi;
- ampliamenti "una-tantum" di
superficie coperta sino a mq. 250 per impianti di superficie coperta di mq.
500;
- ampliamenti "una-tantum" di
superficie coperta sino a mq. 400 per impianti di superficie coperta di mq.
1.000.
Valgono le seguenti prescrizioni:
- altezze massime pari a quelle esistenti;
- distanza dai confini per i corpi in
ampliamento: ml. 5,00;
- distanza dai fabbricati per i corpi in
ampliamento: ml. 10,00;
- rapporto di copertura massimo pari al 50%
dell'area fondiaria;
- piani fuori terra: n. 2.
E' consentito l'ampliamento anche per le
destinazioni d'uso ad uffici o per l'abitazione del proprietario.
Per il fabbricato artigianale (officina
meccanica ed abitazione del titolare) già esistente e funzionante in area
agricola al momento dell’approvazione del P.R.G.C. appositamente individuato
sulla Tav. 16/VP3 “Planimetria di Progetto III – Assetto del
Capoluogo e della Frazione Scorrone” (ora Tav. 16/V3) (1:2.000)
nei pressi dell’area di distribuzione carburante per autotrazione è consentito
tramite permesso di costruire l’intervento di ristrutturazione edilizia, da
attuarsi a causa della obsolescenza delle strutture mediante demolizione e
successiva ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell’Art. 3 comma 1, lettera
d) del D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico dell’edilizia” come modificato dal D.
Lgs. 27.12.2002 n. 301. L’intervento dovrà comunque rispettare la stessa
volumetria, sagoma ed altezza del fabbricato esistente, la stessa destinazione
d’uso, le medesime distanze dalle strade dal confine e dai fabbricati derivante
dalla situazione preesistente. Non costituisce aumento volumetrico e modifiche
alla sagoma l’adeguamento in altezza del fabbricato per esigenze igienico e
funzionali, per una maggior altezza della linea di gronda di cm. 20.
Nel caso che detti fabbricati vengano
usati per attività che producono inquinamento (atmosferico e delle acque), si
dovrà provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente strumento
urbanistico, a riportare i valori di massima concentrazione di ogni singola
sostanza, per unità di misura aerea o liquida, al di sotto di quelli
accettabili, così come definiti dalle attuali leggi sulla tutela ambientale. La
permanenza delle attività di cui sopra, è comunque sempre subordinata alla verifica che
le attività insediate emettano rumori contenuti nei valori limite assoluti
della classe di appartenenza riportati sulla tavola del Piano acustico vigente
ai sensi della L.R. 52/2000;
g) per gli edifici esistenti sul territorio
comunale ed adibiti ad uso abitativo per residenze extragricole, non
individuati sulla cartografia di Piano, sono ammessi i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- adeguamento igienico-sanitario e di altezza
dei piani preesistenti, nei limiti del successivo Art. 33;
- ristrutturazione edilizia senza alterazione
della volumetria salvo quanto disposto al punto precedente;
- parziale demolizione e ripristino delle
apparecchiature murarie deteriorate;
- modesti ampliamenti delle abitazioni,
necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento
funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente;
25 mq. di superficie utile sono comunque consentiti fatte salve le prescrizioni
fissate nelle tabelle di zona;
- per il fabbricato residenza extra-agricola di
proprietà Pace Marita (Foglio catastale n. 29 mappale n. 182) appositamente
individuato sulla Tav. 15/VP7 “Assetto del territorio (1:5.000)” di
Variante Parziale n. 7 (ora 15/V3), ubicato nel nucleo frazionale rurale di
località Ghilardi, è consentito l’apporto “una tantum” di maggior superficie
coperta per mq. 150 per locali di autorimessa e deposito attrezzi da
giardinaggio. L’ampliamento potrà avvenire anche in fabbricato staccato da
quello principale di abitazione e dovrà rispettare le norme e prescrizioni
della tabella di zona 19/VP7 (ora 19/V3) e del successivo Art. 23
“Nuclei frazionali rurali” e comunque il fabbricato dovrà avere un’altezza
media inferiore a mt. 2,70.
- per il
fabbricato di residenza extra-agricola di proprietà Signori Nagata a catasto
fabbricati Foglio 7 particella 297 (ex Cascina Rossi) ubicato in area agricola
lungo la strada Dornere (ora strada Comunale di S. Libera –Strada Chiesa)
appositamente contrassegnato con il numero (1) sulla Tav. 15/V3-VP2
"Assetto del territorio (1:5.000)" di Variante Parziale n. 2, è consentito
l'apporto "una tantum" di nuova maggior cubatura residenziale di mc.
500 in ampliamento (oltre l'ampliamento del 20% della volumetria esistente già
realizzato). L'intervento è vincolato al rispetto della distanza minima di mt.
20 (venti) dal confine della strada Provinciale ed al mantenimento del filo di
fabbricazione definito dal fabbricato esistente in rispetto al confine della
strada Comunale di S. Libera (detta anche strada Chiesa) senza avvicinarsi
ulteriormente alla suddetta strada Comunale. L'intervento è, inoltre, vincolato
all'impiego delle tipologie edilizie e dei materiali esterni dell'edilizia
tradizionale agricola indicati all'Art 6 delle norme vigenti di Variante
Strutturale n. 3 ed è, anche, vincolato alle disposizioni di tutela ambientale
prescritti dagli ultimi 10 (dieci) commi del citato Art. 6 N.T.A. vigenti.
Devono infine essere rispettati i parametri edilizi ed urbanistici della Tab.
n. 20/VP2 delle aree agricole.
Per tutto quanto non è compreso nel presente
articolo si fa riferimento ai disposti dell'art. 25 della L.R. 56/77 e
successive modifiche ed integrazioni.
Si richiama quanto precisato al precedente
Art. 6.
Ogni intervento dovrà rispettare tutti i
vincoli e le prescrizioni di cui alle tavole di Progetto: tav. 14/V3
"Vincoli", tav. 15/V3 "Assetto del territorio", in
particolare dovrà essere verificata l'appartenenza alle classi di edificabilità
e conseguentemente dovranno essere osservate le relative prescrizioni contenute
nel successivo art. 24 e nella "Relazione e normativa geologica" redatta dal
geologo dott. Orlando Costagli.
Nelle
“zone di eccellenza” (CORE ZONE) evidenziate sulla tavola 15/VP6
“Territorio Comunale” (ora
15/V3) valgono infine le seguenti prescrizioni
dettate dal “Progetto Candidatura UNESCO” di cui all’allegato 3 della D.G.R. n.
87-13582 del 16.03.2010:
a)
Con riferimento al sistema idrografico: lungo i
corsi d’acqua, ferme restando le prescrizioni del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e
del Piano di Tutela delle Acque (PTA), devono essere conservate le specie
vegetali autoctone che contornano rii, scarpate a pendenza elevata, sorgenti,
torrenti e corsi d’acqua in genere e zone umide. Eventuali interventi devono
essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.
b)
Con riferimento ad Aree
ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico: non è consentito aprire o ampliare impianti di
smaltimento/trattamento dei rifiuti e di attività estrattive non compatibili,
depositi di sostanze pericolose o localizzazione di impianti a rischio di
incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
E’ vietata la
localizzazione di impianti per la produzione di energie alternative ad uso
produttivo quali campi fotovoltaici e centrali a biomasse. Nelle more
dell’approvazione del Regolamento comunale che disciplina l’installazione degli
impianti di energia alternativa per autoconsumo, gli stessi sono da
assoggettare alla redazione della relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M.
12.12.2005.
c) Con riferimento alle relazioni visive tra insediamento e
contesto:
- non sono consentiti interventi che
impediscano la preesistente percezione visiva dalle strade e dai punti
panoramici, comprese le modifiche dell’impianto colturale, il disegno
parcellare e il sesto d’impianto. Sono comunque fatti salvi, nelle more della
definizione e approvazione del Piano di Gestione, gli interventi previsti dai
disciplinari di produzione delle denominazioni di origine, gli interventi di
lotta obbligatoria alle fitopatie e gli interventi espressamente motivati da
peculiari esigenze aziendali per l’esercizio dell’attività agricola; analogamente
non sono consentiti interventi che alterino la morfologia e gli elementi visivi
dell’edificato e della vegetazione che compongono il paesaggio agrario;
- deve essere incentivato il ripristino degli
aspetti alterati da interventi pregressi, favorendo la rilocalizzazione o la
dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di
impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi
industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche;
- gli interventi che modificano la trama del
paesaggio agrario (sistemazione e/o ampliamento della viabilità esistente,
realizzazione nuova viabilità, parcheggi), che comportino sbancamenti e/o muri
contro terra, possono essere realizzati facendo ricorso alle tecniche di ingegneria
naturalistica;
- nuove strade eventualmente necessarie per gli
usi agricoli possono essere realizzate con larghezza massima di
- nelle more di un progetto unitario che
disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico, non è
consentita la posa in opera di manufatti edilizi necessari per la realizzazione
e manutenzione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico e
di elementi di arredo urbano fatti salvi gli interventi urgenti nei casi di
emergenza pubblica o di calamità naturali. Le nuove reti energetiche e di
comunicazione devono essere interrate;
- nelle more di un progetto unitario che
disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della
cartellonistica, non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari ed
ogni altra simile attrezzatura; sono fatte salve le indicazioni strettamente
necessarie ai fini della sicurezza stradale dei servizi pubblici essenziali e
per le insegne turistiche esistenti.
d) Con riferimento alle aree rurali:
- deve essere mantenuta la trama agricola costituita dal sistema viticolo
storicamente consolidato;
- sono vietate alterazioni significative dello
strato fertile del suolo, in particolare movimenti di terra (se non preordinati
all’impianto delle colture e ad opere ad esso collegate se realizzate secondo
le vigenti normative), attività estrattive, estese impermeabilizzazioni e
interventi per la produzione di energie;
- devono essere mantenuti il reticolo
idrografico superficiale, necessario alla corretta regimazione delle acque
superficiali, il sistema dei pozzi, le sorgenti, la viabilità minore e le trame
agricole. Sono comunque fatti salvi gli interventi espressamente motivati da
peculiari esigenze aziendali per l’esercizio dell’attività agricola;
- deve essere mantenuta la morfologia del
terreno naturale e di quello conseguente alla costruzione del paesaggio agrario
mediante il ricorso alle tradizionali forme di sistemazioni del terreno
(terrazzamenti, ciglionamenti, etc.);
- deve essere conservato l’assetto agrario
costruito, le recinzioni storiche del sistema insediativo storico, le
alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia);
-
sono ammessi i nuovi impianti
viticoli privilegiando i vitigni autoctoni;
-
oltre ai vigneti, sono ammesse
le colture agricole tradizionali per mantenere la varietà colturale
storicamente consolidata;
- la palificazione dei vigneti deve avvenire
preferendo l’utilizzo di materiali cromaticamente simili a quelli naturali
tradizionali;
- sono consentiti, quando ammessi dalle
presenti N.T.A., gli interventi edilizi o infrastrutturali di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione o di ampliamento strettamente
necessari per adeguamenti funzionali alle esigenze dell’azienda agricola;
- è ammesso l’insediamento di nuove attività
agricole solo qualora sia motivata l’impossibilità di scelte alternative, che
privilegino il riuso di strutture esistenti;
- gli interventi edilizi ed infrastrutturali
che eccedono il restauro conservativo devono essere sottoposti a progetti
unitari di intervento estesi ad un contesto paesaggistico adeguato, ad esempio
alle immediate pertinenze, ai fini della verifica della compatibilità
paesaggistica ed ambientale. Tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito
riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare i contenuti già
previsti dalla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005.
Si richiamano le prescrizioni di cui al precedente articolo 6.
Per ogni intervento edilizio, ove
consentito dalle presenti norme, deve essere garantito il rispetto delle
seguenti indicazioni espresse dal parere ‑ contributo ASL - CN2 e
dall'Ufficio Acque della Provincia di Cuneo:
- sia garantita la
sostenibilità ambientale complessiva dell'intervento, con particolare
riferimento alla potenzialità ed organizzazione dei sistemi locali di raccolta/smaltimento
dei rifiuti, alle modalità di depurazione delle acque milite ed all'approvvigionamento
idrico;
- qualora l'intervento sia a ridosso di aree a produzione agricola
di tipo intensivo (es. viticoltura, coltivazione del nocciolo ecc.), siano
considerate le possibili ricadute igienico - sanitarie di dette attività sulla
civile abitazione e pertinenze, in particolare per quanto concerne la
problematica dei trattamenti antiparassitari delle coltivazioni;
- siano
garantite le distanze minime previste dal P.R.G. C. vigente tra i fabbricati ad
uso residenziale ed eventuali industrie insalubri, con particolare riferimento
agli allevamenti zootecnici;
- siano escluse interferenze tra l'intervento edilizio ed aree
soggette a vincoli di natura igienico-sanitaria, quali zone a protezione di
opere di presa acque potabili, fascia di rispetto cimiteriale, aree di in
edificabilità entro 100 in. da impianti di depurazione;
- sia garantita l'impossibilità di individuazione di aree non
idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile lgs. 387/03);
- sia garantita la non interferenza con le aree
di salvaguardia delle captazioni ad uso posabile;
- non è ammessa la
costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda
freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R 30 aprile 1996
n. 22 e s.m.i.:
- deve essere acquisita la Concessione di derivazione ai sensi del
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso
della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- per lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture
degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'alt 2 del D.P.G.R. 10/R e
s.m.i., non è necessario il rilascio di concessione di derivazione;
- l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo
non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può
essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata
richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.