- ART. 30 - Definizioni
degli interventi edilizi
Ai sensi della
Circolare P.G.R. n. 5/SG/URB/84 e dell’Art. 3 D. Lgs. n. 301/2002 si intendono:
a) interventi di manutenzione
ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non
comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo
edilizio;
le opere che
riguardano le piccole riparazioni o comunque quelle dipendenti dal
deterioramento prodotto dall'uso e quelle necessarie ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici, quali sono le opere:
- riparazione infissi esterni,
grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura (ripassatura con
sostituzione parziale della copertura), pavimentazioni esterne;
- riparazione infissi interni,
rifacimento totale o parziale di pavimentazioni interne;
- sostituzione di rivestimenti
interni;
- riparazione ed ammodernamento
di impianti che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di
locali per i servizi igienici e tecnologici, né alterazione dei locali,
aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici;
b) interventi
di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'edificio, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
Tali opere
comprendono:
- pulitura esterna e rifacimento
intonaci o rivestimenti esterni;
- consolidamento, rinnovamento e
sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati, in conformità
a quanto stabilito dal 7° comma dell'art. 24 della legge regionale 56/77:
E' ammesso il
rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti e di tamponamenti
esterni, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e
i caratteri originari.
Non é ammessa
l'alterazione dei prospetti, né l'eliminazione o la realizzazione di aperture;
- realizzazione o eliminazione di
aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché non venga
modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o
aggregata ad altre unità immobiliari;
- demolizioni e costruzione di
tramezzi divisori non portanti;
c) interventi
di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l’eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi
di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti.
La
ristrutturazione é volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi
di trasformazione edilizia e d'uso. La ristrutturazione é quindi il tipo di
intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei
fabbricati, mantenendone tuttavia le dimensioni e salvaguardandone caratteri,
tipologie ed elementi di pregio.
Al fine, quindi,
di consentire un maggiore controllo delle trasformazioni urbanistiche in
relazione all’entità dell'intervento, si ritiene opportuno distinguere due tipi
di ristrutturazione edilizia.
Il primo - ristrutturazione
edilizia di tipo A - si riferisce ad interventi che, pur in presenza di
modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non
configurano aumenti di superfici e di volumi.
Il secondo - ristrutturazione
edilizia di tipo B - ammette anche variazioni di superficie utile e
recupero di volumi.
La
ristrutturazione di tipo A assicura, per ragioni ambientali o strutturali, il
mantenimento dell'impianto originario dell'edificio ed esclude trasformazioni
urbanistiche di rilievo e maggiori carichi urbanistici.
Viceversa la
ristrutturazione di tipo B intende consentire l'incremento delle superfici
utili, ovvero il riutilizzo di volumi esistenti destinati ad usi diversi quando
ammessi dalle N.T.A. delle singole zone.
Ambedue i tipi di
ristrutturazione possono essere finalizzati alla modificazione della
destinazione d'uso purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri
strutturali degli edifici.
Nell’ambito
degli interventi di ristrutturazione
edilizia di tipo B fatta eccezione per gli interventi previsti nel “Nucleo
Antico” in cui valgono le norme dettate nel precedente articolo 11 e nel
successivo capoverso della presente lettera d), sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione dei fabbricati a
condizione non vengano modificate la conformazione planovolumetrica
e le distanze preesistenti secondo le definizioni dei parametri edilizi
riportate nel regolamento edilizio comunale e secondo modalità eventualmente
specificate dalla normativa di P.R.G.C.
Negli interventi
di ristrutturazione edilizia di tipo “a” e “b” relativi ad edifici compresi nel
centro storico sono fatte salve le seguenti prescrizioni:
- la ricostruzione di manufatti
murari crollati, anche solo in parte, non è un intervento da prevedersi in linea
generale; tuttavia può essere legittimamente consentita nei casi rigorosamente
accertati di crolli causati da eventi naturali o da fatti o atti dolosi o
colposi, non imputabili al proprietario o all’avente titolo;
- detti interventi di
ricostruzione devono rispettare i seguenti criteri: possono riguardare
esclusivamente parti limitate degradate o crollate degli elementi strutturali e
parti limitate di muri perimetrali portanti o di tamponamenti esterni che
risultino degradate o crollate; sono ammessi solo qualora a causa delle
condizioni di degrado, a tutela della pubblica incolumità, non siano possibili
interventi di ripristino e di consolidamento; devono essere impiegati materiali
e tecniche costruttive congruenti con i caratteri dell’edificio, senza alterazione
della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio; se riferiti a muri
perimetrali, portanti o di tamponamento, ne deve essere mantenuto il
posizionamento;
e) interventi di nuova
costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque
da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti
edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti
all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di
urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e
tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure
come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi
di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
f) gli
“interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire
l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro
diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Per ulteriori
chiarimenti in merito alle opere ascrivibili ai singoli tipi di intervento si
dovrà fare riferimento alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.
5/SG/URB. del 27.4.1984.