- ART. 40 - Recinzioni
In tutte le zone
indicate dal Piano Regolatore Generale le recinzioni verso le vie pubbliche e
gli spazi pubblici ad uso pubblico e le vie private debbono essere "a
giorno" e non superare l'altezza massima di mt
2.
Esse dovranno essere
costruite nella parte fuori terra da uno zoccolo in murature di mattoni o in
calcestruzzo di altezza non superiore a mt 0,50 dal
suolo, sormontato da rete metallica o da cancellata metallica, tali da
consentire il massimo di visibilità trasversale.
Le suddette recinzioni
potranno, all'interno del centro abitato, definito ai sensi del D.P.R. 495/92 e
s.m., essere realizzate:
- sui fili di fabbricazione
indicate da recinzioni già esistenti o indicati dal Piano per i nuclei
classificati in zone di recupero;
- per le strade esistenti ad una
distanza minima dall'asse stradale pari alla larghezza della sede viabile sia
veicolare che pedonale aumentate delle banchine e di tutte le altre eventuali
strutture stradali (scarpate, ecc.), per quelle di larghezza inferiore a mt. 4; a 5/6 della larghezza per quelle tra 4 e 5 mt. e 4/6 per quelle con larghezza superiore a 5 mt.
In presenza di
Piano Esecutivo potranno essere autorizzate soluzioni diverse.
Al di fuori del
centro abitato valgono le distanze dal confine stradale stabilite dal
"Nuovo Codice della Strada" di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e
D.P.R. 26.4.1993, n. 147.
Sono fatte salve
maggiori distanze eventualmente richieste dagli Enti, proprietari delle strade.
Al di fuori dei
centri abitati, lungo le strade provinciali deve essere previsto un
arretramento degli accessi carrai pari a
Le recinzioni dovranno
essere ubicate parallelamente all'asse della strada prospiciente.
Anche la divisione fra
la proprietà, recinzioni o muri divisori, dovranno avere le stesse
caratteristiche delle recinzioni descritte al 1° comma.
Possono essere concesse
autorizzazioni in deroga, a quanto prescritto in caso di restauro e
completamento di recinzioni esistenti o muri divisori esistenti, quando non si
abbiano, ad esclusivo giudizio della Commissione Edilizia, a riscontrare
ragioni negative di carattere tecnico od estetico.
Comunque l'altezza della
muratura piena non può superare ml 2,00 dal suolo.
Le recinzioni poste in
corrispondenza di incroci con strade provinciali dovranno prevedere una
soluzione planimetrica tale da garantire la visibilità negli incroci.