- ART. 40 -             Recinzioni

 

In tutte le zone indicate dal Piano Regolatore Generale le recinzioni verso le vie pubbliche e gli spazi pubblici ad uso pubblico e le vie private debbono essere "a giorno" e non superare l'altezza massima di mt 2.

 

Esse dovranno essere costruite nella parte fuori terra da uno zoccolo in murature di mattoni o in calcestruzzo di altezza non superiore a mt 0,50 dal suolo, sormontato da rete metallica o da cancellata metallica, tali da consentire il massimo di visibilità trasversale.

 

Le suddette recinzioni potranno, all'interno del centro abitato, definito ai sensi del D.P.R. 495/92 e s.m., essere realizzate:

 

-    sui fili di fabbricazione indicate da recinzioni già esistenti o indicati dal Piano per i nuclei classificati in zone di recupero;

 

-    per le strade esistenti ad una distanza minima dall'asse stradale pari alla larghezza della sede viabile sia veicolare che pedonale aumentate delle banchine e di tutte le altre eventuali strutture stradali (scarpate, ecc.), per quelle di larghezza inferiore a mt. 4; a 5/6 della larghezza per quelle tra 4 e 5 mt. e 4/6 per quelle con larghezza superiore a 5 mt.

 

In presenza di Piano Esecutivo potranno essere autorizzate soluzioni diverse.

 

Al di fuori del centro abitato valgono le distanze dal confine stradale stabilite dal "Nuovo Codice della Strada" di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e D.P.R. 26.4.1993, n. 147.

 

Sono fatte salve maggiori distanze eventualmente richieste dagli Enti, proprietari delle strade.

 

Al di fuori dei centri abitati, lungo le strade provinciali deve essere previsto un arretramento degli accessi carrai pari a 5 m. dal confine stradale.

 

Le recinzioni dovranno essere ubicate parallelamente all'asse della strada prospiciente.

 

Anche la divisione fra la proprietà, recinzioni o muri divisori, dovranno avere le stesse caratteristiche delle recinzioni descritte al 1° comma.

 

Possono essere concesse autorizzazioni in deroga, a quanto prescritto in caso di restauro e completamento di recinzioni esistenti o muri divisori esistenti, quando non si abbiano, ad esclusivo giudizio della Commissione Edilizia, a riscontrare ragioni negative di carattere tecnico od estetico.

 

Comunque l'altezza della muratura piena non può superare ml 2,00 dal suolo.

 

Le recinzioni poste in corrispondenza di incroci con strade provinciali dovranno prevedere una soluzione planimetrica tale da garantire la visibilità negli incroci.