Aree a
vincolo paesaggistico – ambientale:
1.
In tali aree si dovrà tendere alla conservazione
dell'ambiente, fatte salve le opere di presidio idrogeologico, le normali
colture agricole, o le opere di arredo e di verde ornamentale.
2.
E' vietata qualsiasi alterazione che deturpi i luoghi,
qualsiasi attività che ne impedisca una corretta funzione o provochi rumori,
odori, transiti molesti.
3.
Gli interventi ammessi dovranno essere comunque
sottoposti al N.O. degli Enti istituzionalmente competenti.
4.
Nell’ambito unitario individuato nella cartografia di
PRG a valle di Via San Michele, gli interventi edilizi che eccedono da quanto
ammesso dall’art. 32 “parchi e giardini”, sono possibili previa predisposizione
di Piano Particolareggiato con vocazione paesistico-ambientale, da approvarsi
dal Consiglio Comunale, restando inteso che le previsioni di nuove aree
edificabili comporteranno variante al P.R.G.
5.
Nelle more dell'approvazione di tale progetto, sono
ammissibili solo gli interventi di cui all’art. 32 “parchi e giardini”.
6.
Il Piano Particolareggiato di cui al comma 4, potrà
prevedere ampliamenti una tantum nei limiti del 20 % delle singole volumetrie
esistenti residenziali, così come definite al comma 5 art. 9, sempre che tale
aumento non determini un peggioramento della qualità architettonica e non crei
nocumento al contesto ambientale. Tale obiettivo dovrà essere opportunamente
approfondito nella relazione.
Ambito
dell’altipiano del Famolasco:
7.
Nell’ambito unitario individuato nella cartografia di
PRG in corrispondenza dell’altopiano del Famolasco, sono consentiti per gli
edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme (18 Gennaio
2006) interventi con i seguenti limiti
ed agevolazioni:
a. gli
interventi che eccedono la manutenzione ordinaria e straordinaria non eccedenti
il mantenimento tecnico-funzionale, devono essere volti alla riconduzione
dell’organismo edilizio al rigoroso rispetto della tipologia rurale; è comunque sempre consentita
l’eliminazione e sostituzione, con altri materiali idonei, delle coperture
contenenti amianto o materiali igienicamente incongrui, pericolosi o tossici.
b. gli
obiettivi di cui al punto precedente si raggiungono, come condizione necessaria
ma non sufficiente, mediante l’utilizzo dei seguenti elementi costruttivi:
c.
il volume della costruzione di fabbricati produttivi,
agricoli e non, realizzati con strutture prefabbricate di ogni tipo o in
cemento armato ed individuati in cartografia quali detrattori
ambientali, è recuperabile a fini residenziali:
Detto recupero è realizzabile una tantum con il limite massimo di 750
mc. e comporta l’adeguamento ai criteri di cui alla lettera e) dei fabbricati
produttivi appartenenti originariamente ad un unico compendio aziendale;
c.bis ) la
superficie coperta di tettoie aperte, agricole e non, realizzate con strutture
prefabbricate di ogni tipo o in cemento armato ed individuati in
cartografia quali detrattori ambientali, è recuperabile previo
demolizione della stessa e riedificazione con i criteri di cui alla lettera a)
ed all’articolo 61 per la realizzazione in loco di pertinenze a fini
residenziali, non costituenti superficie utile lorda ai sensi dell’articolo 18
del Regolamento Edilizio, quali porticati e spazi adibiti al ricovero e manovra
dei veicoli. Detto recupero è realizzabile una tantum con il limite massimo di
250 mq. e comporta l’adeguamento ai criteri di cui alla lettera e) dei
fabbricati produttivi appartenenti originariamente ad un unico compendio
aziendale;
l’area concernente i pendii del Famolasco ed i 50
m. di profondità in coerenza è
individuata quale “area di interesse paesistico ambientale” ai sensi
dell’articolo 24 comma 1 punto 3) della Legge Regionale 56/77 e s.m.i. Gli
interventi di demolizione e ricostruzione, ampliamento e nuova edificazione
sono condizionati al preventivo parere favorevole della “Commissione locale per il paesaggio” di cui a L.R. 32/2008.
d.
e’ fatto salvo quanto già previsto nell’articolo 61 in
merito a tipologie e materiali edilizi ammessi nelle zone agricole.
Cappelle campestri:
8. E’ vietata
l’edificazione nella fascia di profondità di 50 metri di area agricola normale,
rispetto agli elementi architettonici di rilevanza storico-ambientale, presenti
nelle “Aree produttive agricole normali”, individuati in cartografia.
L’aggiornamento della cartografia è realizzabile mediante modificazione non
costituente variante ai sensi dell’articolo 17 comma 8 della L.R. 56/77 e
s.m.i.
Aree a rischio archeologico:
a. CENTRO STORICO: i progetti di interventi localizzati all’interno
del perimetro del Centro Storico comprese le pendici verso Stura, così come
individuato nella cartografia, che comportino opere di scavo, devono ottenere
il parere tecnico-scientifico della Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Piemonte e del Museo Antichità Egizie prima del rilascio del titolo
abilitativo.
b. AREA VINCOLATA D.LGS. 42/2004 PARTE I in Località
Mellea-Piovani ad altissimo rischio archeologico: i progetti di interventi
ricadenti nella fascia di terreni circostanti l’antica chiesa paleocristiana e
perimetrati in cartografia, che comportino opere di scavo, devono ottenere il
parere tecnico-scientifico della Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Piemonte e del Museo Antichità Egizie prima del rilascio del titolo
abilitativo;
c.
AREE SOTTOPOSTE A TUTELA
ARCHEOLOGICA in Località Gerbo, Località San Lorenzo e Zona Cussanio non
vincolate, ma soggette a tutela preventiva: i progetti di interventi
ricadenti nell’ambito delle aree individuate in cartografia, che modifichino in
maniera consistente il sottosuolo in zone non ancora manomesse devono,
contestualmente alla richiesta di rilascio del Permesso di Costruire, essere
trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo
Antichità Egizie, al fine di concordare con essa le modalità di controllo
preventivo sulle opere di scavo.