1 L’esercizio delle attività commerciali al
dettaglio in sede fissa è consentito sul territorio comunale nel rispetto del
decreto legislativo 114/98, della L.R. 28/99 e s.m., della D.C.R. nr. 59-10831 del 24/03/2006, di seguito
denominata “Indirizzi regionali”, nonché in base alle presenti norme di
attuazione ed ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie
strutture di vendita.
Per ogni definizione attinente al commercio al dettaglio
(superficie di vendita, tipologia di struttura distributiva, etc...) si fa
riferimento agli “Indirizzi Regionali”.
2 Le zone di insediamento commerciale
riconosciute dai “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie
strutture di vendita” e recepite nel P.R.G. sono:
Addensamenti commerciali:
-
A1 centro storico;
-
A3/1 via Marconi;
-
A3/2 viale Regina Elena;
-
A4/1 via Oreglia, via Circonvallazione;
-
A4/2 strada del Santuario;
-
A5 via Torino.
Localizzazioni commerciali:
-
L1/1 ex Foro Boario;
-
L1/2 via Santa Lucia;
-
L2 strada Statale 231.
3 Tutti gli addensamenti e la localizzazione
L2 sono riconosciuti con specifica indicazione grafica nelle apposite tavole di
P.R.G.. Le localizzazioni L1 possono essere oggetto di riconoscimento in sede
di autorizzazione esclusivamente nelle aree cartograficamente delimitate come
“ambiti di possibile individuazione di localizzazione L1”
4 L’individuazione degli addensamenti e delle
localizzazioni sopraindicati è esaustiva e preclude la possibilità di
riconoscimenti di ulteriori zone di insediamento commerciale.
5 L’ammissibilità delle varie tipologie di
esercizi commerciali al dettaglio, all’interno delle sopra richiamate zone di
insediamento commerciale, è fissata dalla Tabella A - “Compatibilità
territoriale delle strutture distributive”, allegata all’art. 7 dei “Criteri
per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita”.
Esternamente alle zone di insediamento
commerciale sopra richiamate, l’attività commerciale al dettaglio è ammessa,
negli esclusivi limiti dell’esercizio di vicinato, nelle zone ove il PRG
prevede la specifica destinazione.
Si richiama in quanto applicabile l’art.
28, c. 6 degli “Indirizzi regionali”.
6 Per le attività commerciali al dettaglio,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, c. 10 degli “Indirizzi regionali”
relativamente agli accorpamenti e dal c. 7 successivo relativamente agli
ampliamenti “fisiologici”, lo standard urbanistico delle aree a servizi di cui
all’art. 21 della Lur 56/77 e s. m. ed i. è ripartito come segue:
-
negli addensamenti
commerciali, 100% a parcheggio;
-
nelle localizzazioni
commerciali L1, 100% a parcheggio;
-
nelle localizzazioni
commerciali L2, 70% a parcheggio e 30%
a verde;
-
nelle zone di PRG, esternamente
ad addensamenti e localizzazioni, ove è ammesso il commercio al dettaglio
esclusivamente nella dimensione dell’esercizio di vicinato, 100% a parcheggio.
Per esercizi aventi superficie di vendita
superiore a 400 mq. la dotazione di parcheggi va determinata tenendo conto sia
del comma 2 dell’art. 21 della Lur
56/77 e s. m. ed i. che dell’art. 25 degli “Indirizzi regionali”, con
l’avvertenza che, in base alle norme richiamate (comma 5 dell’art. 25 degli “Indirizzi
regionali”), per le medie strutture ricadenti negli addensamenti A1 ed A3 non
si applicano le formule per il calcolo dei parcheggi riportate nell’art. 25
citato.
7 Le variazioni della superficie di vendita
definite “fisiologiche” dall’art. 15, c. 9, degli “Indirizzi regionali” sono
subordinate al rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti per
ciascuna zona di PRG ma per tali variazioni non è richiesto il ricalcolo e
l’adeguamento al fabbisogno delle aree per servizi.
In caso di ampliamento di un esercizio commerciale in misura
superiore a quella fisiologica, ma comunque tale da non determinare un
cambiamento di tipologia di struttura distributiva, il calcolo delle aree per
servizi va riferito alla sola parte di ampliamento. Diversamente la verifica
delle aree per servizi deve essere riferita all’intera struttura distributiva.
8 Le aree per servizi devono essere cedute o
asservite ad uso pubblico, fatta salva la possibilità di monetizzazione
indicata nel comma 9 successivo.
9 La monetizzazione delle aree per servizi,
con riferimento all’art. 26 degli “Indirizzi regionali”, è prevista secondo le
seguenti modalità:
a. nell’addensamento A1 è consentita la
monetizzazione per tutte le tipologie di esercizi ammissibili;
b. nell’addensamento A3 è consentita la
monetizzazione per tutte le tipologie di esercizi ammissibili, previa
documentata dimostrazione dell’impossibilità di reperire le aree per servizi.
Nel caso in cui sussista la possibilità di reperire anche solo in parte le aree
per servizi, queste dovranno essere cedute o asservite; tale possibilità di
monetizzazione non si applica in caso di tessuti di ristrutturazione
urbanistica di cui all’articolo 47 precedente;
c. nelle zone di PRG, esterne agli addensamenti
precedenti, agli ulteriori addensamenti individuati ed alle localizzazioni, ove
è ammesso il commercio al dettaglio per l’esercizio di vicinato, è ammessa la
monetizzazione previa documentata dimostrazione dell’impossibilità di reperire
le aree per servizi.
Nel caso in cui sussista la possibilità di reperire anche solo
in parte le aree per servizi, queste dovranno essere cedute o asservite.
Oltre a quanto previsto nei precedenti casi non è ammessa la
monetizzazione ed è conseguentemente
fatto obbligo di cedere o asservire le aree per servizi.
10 Nell’addensamento extraurbano arteriale A5,
assoggettato a Progetto Unitario di Coordinamento (P.U.C.), approvato
dall’Amministrazione Comunale, si applicano le seguenti specifiche
prescrizioni.
Fatta salva la
facoltà dell’Amministrazione comunale di procedere direttamente attraverso le
modalità di legge, gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e cambio di
destinazione d’uso a favore della destinazione commerciale, eccezion fatta per
quanto già assentito alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono
subordinati al rispetto di quanto topograficamente individuato in ordine a
viabilità e piste ciclabili.
Ogni intervento di
nuova costruzione, ampliamento o cambio di destinazione d’uso a favore della
destinazione commerciale comporta:
-
una adeguata
sistemazione delle aree libere di pertinenza con localizzazione delle zone di
movimentazione delle merci separata da percorsi e parcheggi dedicati a clienti
e personale e preferibilmente posizionata sul retro degli edifici non visibili
dalla pubblica viabilità;
-
una adeguata
sistemazione degli elementi accessori quali recinzioni, cancellate, impianti e
locali tecnologici etc. che dovranno avere l’aspetto di opera finita con
materiali e finiture coerenti con l’edificio principale. Macchinari e strutture
tecniche (riscaldamento, raffreddamento e simili) dovranno essere
opportunamente integrati rispetto agli edifici principali, mascherati o
completati con soluzioni architettoniche confacenti al decoro dei luoghi;
-
la porzione dell’area di
intervento che fronteggia direttamente l’asse viabile principale del P.U.C.
dovrà essere oggetto di sistemazione con impiego di verde di arredo in modo da
qualificare/riqualificare le zone di più diretto impatto visivo;
-
le aree a parcheggio
pubblico necessarie per soddisfare gli standards di legge dovranno essere
sistemate con impianto regolare di alberature secondo quanto previsto nel c. 4
dell’art. 11 delle N. di A. del P.R.G.. Essenze e modalità di impianto saranno
definite dall’Amministrazione Comunale;
-
gli edifici dovranno
essere opportunamente rifiniti evitando parti lasciate al rustico o parti
prefabbricate grezze.
Ove si ricorra a tipologie prefabbricate,
dovranno essere adottate soluzioni che assicurino risultati estetici dotati di
coerenza formale e di qualità.
Salvi i casi in cui rappresentino proposte
giustificate ed esteticamente valide, sono da evitarsi sporti realizzati con
capriate prefabbricate o altri elementi prefabbricati della copertura; i
tamponamenti devono risultare continui e non interrotti da elementi strutturali
orizzontali o verticali in vista; le aperture debbono contribuire ad una
armonica composizione del disegno di facciata, essere di forma tendente al
quadrato evitando la tipologia a T o a L rovesciata.
Al fine di tendere ad una maggiore uniformità degli
elementi accessori e di arredo l’Amministrazione comunale promuove un apposito
“Piano di arredo urbano e del colore” finalizzato a migliorare la qualità
edilizia nell’addensamento commerciale A5.
In quella occasione dovrà anche essere approfondita la
possibilità di realizzare lungo la direttrice viabile interna al PUC una idonea
alberatura.
11 Le attività commerciali si svolgono nel
rigoroso rispetto dei beni culturali ed ambientali individuati ai sensi
dell’articolo 24 della Lur 56/77 e s.
m. ed i. e secondo le finalità dell’art. 6, c. 3, lettera c. del D.Lgs. 114/98.
La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione di
superficie di vendita di esercizi commerciali in sede fissa che comportino
interventi edilizi su edifici che ricadano nell’addensamento A1, sono
assoggettati alle particolari prescrizioni in ordine a materiali e tipologie
contenute nel Regolamento Edilizio.
Gli interventi in questione sono assoggettati alla verifica
della corretta integrazione nel contesto tipologico degli edifici adiacenti, con
particolare riferimento alla sistemazione dei fronti commerciali,
all’organizzazione degli spazi espositivi sul fronte strada, all’utilizzo dei
materiali di finitura, di insegne pubblicitarie e di impianti di illuminazione.
12 Si richiamano le norme di cui ai commi 6, 7,
8, 9, 10, 11 dell’art. 26 della Lur 56/77 e s. m. ed i. e gli artt. 23, 24, 25,
26, 27 degli “Indirizzi regionali”.
13 Le disposizioni contenute nel presente
articolo si intendono prevalenti rispetto ad eventuali diverse disposizioni delle
Norme di Attuazione quando ci si riferisce al commercio al dettaglio in sede
fissa.